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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10592/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 27 maggio 2022 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Paola il 17 maggio 2007, confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro il 23 ottobre 2013, irrevocabile il 18 gennaio 2014.

L'istanza non è stata accolta ex art. 168 cod. pen. in quanto il successivo reato (sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, il 7 novembre 2019, ( L confermata dalla Corte d'Appello di Napoli, irrevocabile il 3 marzo 2022, che la condannava per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., commesso il 3 agosto 2019, alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione, oltre ad euro 1000,00 di multa) era stato commesso oltre il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che, da ultima, aveva concesso alla Buonomano il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, deducendo vizio di violazione di legge per non averp, il Giudice, tenuto conto che la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena era riferita alla violazione del limite di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen. in quanto beneficio era stato concesso per tre volte alla Buonomano.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

La lettura del certificato penale dell'interessata consente di rilevare che con la sentenza del Tribunale di Paola del 17 maggio 2007 il beneficio veniva in effetti concesso per la terza volta, essendo stato già riconosciuto alla Buononamo una prima volta con la sentenza del Tribunale di Macerata del 10 febbraio 2007, ed una seconda volta con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 27 febbraio 2007.

Alla data della sentenza del Tribunale di Paola la pronuncia del Tribunale di Macerata non era ancora irrevocabile, e la pronuncia della Corte d'appello di Napoli era irrevocabile da soli otto giorni, talchè si può escludere che il giudice della cognizione avesse conoscenza dei precedenti penali ostativi (Sez.

U, Sentenza n. 37345 del 23/04/2015, PM in proc.

Longo, Rv. 264381: Al giudice della esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, compete, pertanto, preliminarmente accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio).Ne consegue che la sospensione era stata concessa in violazione della norma dell'art. 164, comma 4, cod. pen., e che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto disporne la revoca, come da richiesta.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con rinvio al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, al fine di procedere ad un nuovo esame dell'istanza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli - ufficio gip-.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 27 maggio 2022 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Paola il 17 maggio 2007, confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro il 23 ottobre 2013, irrevocabile il 18 gennaio 2014. L'istanza non è stata accolta ex art. 168 cod. pen. in quanto il successivo reato (sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, il 7 novembre 2019, ( L confermata dalla Corte d'Appello di Napoli, irrevocabile il 3 marzo 2022, che la condannava per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., commesso il 3 agosto 2019, alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione, oltre ad euro 1000,00 di multa) era stato commesso oltre il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che, da ultima, aveva concesso alla Buonomano il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, deducendo vizio di violazione di legge per non averp, il Giudice, tenuto conto che la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena era riferita alla violazione del limite di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen. in quanto beneficio era stato concesso per tre volte alla Buonomano. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La lettura del certificato penale dell'interessata consente di rilevare che con la sentenza del Tribunale di Paola del 17 maggio 2007 il beneficio veniva in effetti concesso per la terza volta, essendo stato già riconosciuto alla Buononamo una prima volta con la sentenza del Tribunale di Macerata del 10 febbraio 2007, ed una seconda volta con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 27 febbraio 2007. Alla data della sentenza del Tribunale di Paola la pronuncia del Tribunale di Macerata non era ancora irrevocabile, e la pronuncia della Corte d'appello di Napoli era irrevocabile da soli otto giorni, talchè si può escludere che il giudice della cognizione avesse conoscenza dei precedenti penali ostativi (Sez. U, Sentenza n. 37345 del 23/04/2015, PM in proc. Longo, Rv. 264381: Al giudice della esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, compete, pertanto, preliminarmente accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio).Ne consegue che la sospensione era stata concessa in violazione della norma dell'art. 164, comma 4, cod. pen., e che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto disporne la revoca, come da richiesta. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con rinvio al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, al fine di procedere ad un nuovo esame dell'istanza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli - ufficio gip-. Così deciso in
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