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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01552/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI URBINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di URBINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Urbino. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Urbino, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la domanda di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Urbino.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Urbino, deducendo violazione dell'art. 168 cod. pen.

Rileva, invero, il ricorrente che il rigetto della revoca della sospensione condizionale della pena si fonda sulla clausola di riserva con cui si apre l'art. 168 cod. pen., "salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen.", che prevede che il beneficio possa essere concesso per una seconda volta qualora le pene inflitte al condannato non superino il limite di anni due previsto dall'art. 163 cod. pen.

Lamenta, però, che il Giudice dell'esecuzione ha trascurato che con la sentenza di condanna per i delitti commessi nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di concessione del beneficio non risulta concessa la sospensione condizionale della pena e che, pertanto, ha errato il suddetto Giudice a non procedere alla revoca, competendo, secondo consolidato orientamento di legittimità, la valutazione di meritevolezza per la seconda concessione della sospensione condizionale della pena al solo giudice della cognizione.

Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena :<e.1 non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280682).

Orbene, nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato condannato a pena sospesa con sentenza emessa in data 11/01/2019, nel quinquennio dall'irrevocabilità della stessa e precisamente in data 5 agosto 2022 commetteva delitti per i quali è stato condannato a pena detentiva.

Se è vero che le condanne riportate da Francioni con la sentenza dell'Il gennaio 2019 e con la sentenza del 16 settembre 2022, cumulate, non superano il limite di anni due di reclusione, come evidenziato dal Giudice dell'esecuzione, è anche vero che il Giudice della seconda condanna non ha ritenuto il suddetto meritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena, che non può essere riconosciuto dal Giudice dell'esecuzione.

Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, alla luce del principio di diritto sopra indicato, al Tribunale di Urbino.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Urbino.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI URBINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di URBINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Urbino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Urbino, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la domanda di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Urbino. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Urbino, deducendo violazione dell'art. 168 cod. pen. Rileva, invero, il ricorrente che il rigetto della revoca della sospensione condizionale della pena si fonda sulla clausola di riserva con cui si apre l'art. 168 cod. pen., "salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen.", che prevede che il beneficio possa essere concesso per una seconda volta qualora le pene inflitte al condannato non superino il limite di anni due previsto dall'art. 163 cod. pen. Lamenta, però, che il Giudice dell'esecuzione ha trascurato che con la sentenza di condanna per i delitti commessi nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di concessione del beneficio non risulta concessa la sospensione condizionale della pena e che, pertanto, ha errato il suddetto Giudice a non procedere alla revoca, competendo, secondo consolidato orientamento di legittimità, la valutazione di meritevolezza per la seconda concessione della sospensione condizionale della pena al solo giudice della cognizione. Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena :<e.1 non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280682). Orbene, nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato condannato a pena sospesa con sentenza emessa in data 11/01/2019, nel quinquennio dall'irrevocabilità della stessa e precisamente in data 5 agosto 2022 commetteva delitti per i quali è stato condannato a pena detentiva. Se è vero che le condanne riportate da Francioni con la sentenza dell'Il gennaio 2019 e con la sentenza del 16 settembre 2022, cumulate, non superano il limite di anni due di reclusione, come evidenziato dal Giudice dell'esecuzione, è anche vero che il Giudice della seconda condanna non ha ritenuto il suddetto meritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena, che non può essere riconosciuto dal Giudice dell'esecuzione. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, alla luce del principio di diritto sopra indicato, al Tribunale di Urbino. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Urbino. Così d
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