CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39923/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A ricorso 6612/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. Sisco 8 A. presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., elettivamen- te domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'[OSCURATO:PERSONA]- nerale Dello Stato, che la rappresenta e difende, costituita ai fini del- la eventuale partecipazione all'udienza resistente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 22 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rap- presenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 81/29/2013 della COMM.TRIB.REG.VENETO, depositata il 29/7/2013, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza n. 81/29/2013 depositata in data 29 luglio 2013 la Commissione tributaria regionale del Veneto, accoglieva l'appello pro- posto dall'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 68/8/12 della Commissione tributaria provinciale di Treviso, la quale a sua volta aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], già socio ac- comandante della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:SOCIETA] M.& C. avente ad oggetto un'intimazione di pagamento per II.DD. e IVA 2002, in di- pendenza di una cartella di pagamento e di un avviso di accertamento non impugnati e divenuti definitivi. 2. A differenza del giudice di prime cure, che riteneva l'atto impositivo notificato a persona estranea al rapporto tributario e che il socio ac- comandante rispondesse dei debiti sociali solo entro i limiti della quo- ta conferita e dopo l'infruttuosa escussione della società, il giudice d'appello confermava integralmente le riprese nell'an e nel quantum. 3. Il contribuente proponeva ricorso, affidato ad un unico motivo, cui replicava l'agente della riscossione con controricorso. L'Agenzia delle Entrate depositava mera comparsa di costituzione in giudizio ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. A seguito. di interlocuzione provocata dalla Corte, in merito alla definizione della lite ex art.6 comma 2 del d.l. n.193 del 2016, sia l'agente della ri- scossione sia l'Agenzia hanno depositato memoria. Considerato che: 4. Con nota di deposito datata 27.5.2021 l'agente della riscossione ha esplicitamente dato atto del fatto che il credito iscritto a ruolo è stato definito ex art.6 comma 2 del d.l. n.193 del 2016 depositando estrat- to di ruolo conforme che attesta l'integrale pagamento del dovuto. Nello stesso senso la nota di deposito dell'Agenzia datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui viene fatta istanza di estinzione del giudizio. Conseguente- mente, dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. 5. Non si fa luogo a provvedere sulle spese in quanto il contenuto del- la definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. Sez. 6 - , Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607 - 01; con- forme Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 11540 del 02/05/2019, Rv. 653828 - 01). P.Q.M. La Corte: dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Roma, Così deciso in data 12 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] DEP