CassazionedecretoSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 05072/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Prato ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità cinese, di dichiarare la nullità dell'ordine di esecuzione n. 234/15 SIEP e del contestuale decreto di sospensione del medesimo, emessi dalla Procura della Repubblica di Prato, per essere stata omessa la traduzione dell'atto nella lingua cinese. Ha osservato il giudice che non è dirimente la circostanza che alcuni atti del procedimento penale esitato nel titolo in esecuzione (avviso di conclusione delle indagini, decreto di citazione a giudizio) fossero stati corredati di traduzione in lingua cinese, trattandosi .di atti compiuti in anni passati, epoca alla quale risale anche il verbale di identificazione che fu compilato con la presenza di un assistente linguistico, ma senza dare atto che l'interessato non comprendeva la lingua italiana. In tale occasione, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato un difensore di fiducia eleggendo domicilio presso di lui. La conoscenza della lingua italiana deve essere verificata al momento della comunicazione dell'atto: l'ordine di esecuzione è stato notificato al condan- nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con specifica annotazione degli operanti che l'interessato "legge e comprende la lingua italiana". 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, lamentando, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione quanto all'asserita conoscenza della lingua italiana da parte di [OSCURATO:PERSONA], in base a considerazioni congetturali e contrarie alla giurisprudenza che afferma la necessità di traduzione dell'ordine di esecuzione rivolto al condan- nato alloglotta. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e peraltro travisa le argomenta- zioni espresse dall'impugnata ordinanza, che non sono congetturali e prive di basi, bensì fedeli alle risultanze del procedimento. Si deve qui ribadire che in tema di traduzione degli atti giurisdizionali è indefettibile il presupposto dell'accertata incapacità del destinatario di compren- dere la lingua italiana, mentre nel caso in esame vi è una precisa indicazione in senso contrario, costituita dall'attestazione di comprensione della lingua italiana da parte dei notificatori dell'ordine di esecuzione. Invero, in tema di traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana può essere effettuato anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria ed in assenza di dati oggettivi indicativi della mancata conoscenza, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti (Sez. 3, n. 9354 del 15/01/2021, P., Rv. 281479). Va poi rilevato che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv. 265213: fattispecie in cui la conoscenza della lingua italiana era stata dedotta dalla confessione resa in tale lingua dall'imputato, domiciliato in Italia dal 2013; Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992). Le ulteriori argomentazioni del giudice dell'esecuzione, logiche e rispon- denti all'id quod plerumque accidit, sono in tal senso e servono da conferma del rilievo sopra riportato. Né è richiesta in tale settore una competenza linguistica del destinatario di tipo tecnico-giuridico, tale da comprendere ogni sfumatura dell'atto giudiziario, essenclo s fficiente un<zecomprensione tale da consentire al JIMACJ1Jle 74-11-c. ‘ze condannat di provocare i controllo giur dizionale sulla legittimità del titolo esecutivo. 4. Pertanto va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione al ricorrente delle spese processuali e di una congrua somma in favore della cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 2 dicembre 2021