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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 07626/2024

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INANZA sul ricorso 15183/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in atti; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 443/2022 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 12.04.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. Il Tribunale rigettò la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l’attrice aveva chiesto dichiararsi illegittime le opere realizzate dalla convenuta in violazione delle distanze e dello strumento urbanistico, nonché l’appropriazione per incorporazione del muro divisorio comune, con condanna al ripristino. 1.

1. La Corte d’appello di Salerno rigettò l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva lamentato, siccome riporta la sentenza, l’esistenza di un manufatto (torrino e scala) a 3,97 m. dal muro divisorio comune e la violazione della l. regionale n. 1/2011, sulla base della quale era stata effettuata l’edificazione, a cagione del mancato rispetto della distanza prevista dal d.m. n. 1444/1968.

2. L’insoddisfatto appellante propone ricorso sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione della sentenza, in relazione agli artt. 158 e 161, co. 1, cod. proc. civ., per mancata corrispondenza tra il presidente componente il Collegio, risultante anche dall’epigrafe della Sentenza e il presidente sottoscrittore del provvedimento impugnato .

3.1. Il motivo è inammissibile.

L’attribuzione della sottoscrizione al presidente e/o all’estensore viene attestato dal cancelliere, il quale con la pubblicazione del provvedimento giurisdizionale dà atto con atto pubblico, facente fede fino a querela di falso, che l’atto proviene dall’ufficio giudiziario intestato e risulta sottoscritto (oramai digitalmente) dal giudice/dai giudici, assegnati a quell’ufficio aventi sul ruolo quella data causa.

Ciò premesso, non solo la questione non potrebbe giammai porsi al Giudice della legittimità, il quale non ha strumenti per disporre accertamenti in fatto, né, tantomeno, potrebbe decidere sulla base dell’esame diretto, inconcludente in assenza di apporto tecnico di settore, ma essa risulterebbe comunque non rilevabile davanti al giudice dell’appello (ove si trattasse di contestare la firma in calce al provvedimento di primo grado) proprio perché col deposito, come si è detto, risulta certificata, con la forza probatoria dell’atto pubblico, la corrispondenza fra i giudici indicati nell’intestazione e quelli che hanno deciso la causa e, in particolare, la corrispondenza tra il presidente e l’estensore che il provvedimento risultano aver firmato (oramai telematicamente).

Appare opportuno enunciare il seguente principio di diritto: “la corrispondenza tra le persone del presidente e del relatore o del giudice monocratico con i firmatari, per esteso o mediante sigla, oppure telematicamente, del provvedimento giurisdizionale, essendo attestata con l’atto pubblico, costituito dalla pubblicazione del cancelliere, può essere contestata solo con la querela di falso”.

Solo per completezza, si osserva che la sentenza è nulla quando è priva della sottoscrizione del giudice che l’ha emessa (art.161 comma 2 cpc) e che nel caso di specie la sottoscrizione esiste, Il ricorrente dà per scontato che la firma in calce alla sentenza non sia del [OSCURATO:PERSONA], ma appartenga ad altro magistrato (senza neppure precisarne le generalità); inoltre, non considera un dato assolutamente rilevante, cioè che la sentenza impugnata è munita di sigle nei vari fogli, sigle perfettamente corrispondenti a quelle contenute nei provvedimenti di comparazione prodotti a sostegno del motivo.

Tale circostanza - si ripete, non considerata dal ricorrente – induce senz’altro a ritenere che la sentenza sia stata siglata e firmata proprio dal [OSCURATO:PERSONA], che in calce, ha ritenuto di sottoscrivere, invece che con la sigla (come ha fatto in altri provvedimenti), con una firma più estesa.

4. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 873 cod. civ., così come integrati dalla legge n. 1684 del 1962, ratione temporis legge n° 64 del 1974, in tema di provvedimenti per le costruzioni con particolare prescrizione in zone sismiche .

In sintesi, con il motivo in rassegna si assume quanto appresso. a) La sopraelevazione avversata aveva assorbito un muro comune divisorio dell’altezza di 85 centimetri, innalzato e inglobato nella nuova costruzione, con innesto e appoggio di travi e poiché sul lastrico dell’esponente non insistevano corpi di fabbrica non si era in presenza di una costruzione in aderenza all’altrui muro di fabbrica. b) In epoca precedente alla sopraelevazione realizzata dall’appellata, sul terrazzo o lastrico solare di proprietà del ricorrente insisteva un torrino scale, a distanza di m 3,97 dal muro comune di confine, il quale non rappresentando un volume tecnico, imponeva, per il principio di prevenzione, l’obbligo del rispetto delle distanze legali . c) La sopraelevazione, che si avvaleva della legge regionale n. 1/2011, avrebbe dovuto rispettare le distanze di cui all’art. 9 d.m. n. 14444/1968, per espresso richiamo effettuato dall’art., lett. c) della medesima legge. d) Aveva errato la decisione a considerare l’opera realizzata ai sensi dell’art. 885 cod. proc. civ., in aderenza, sulla proiezione verticale del muro di confine comune . e) L’intervento edilizio era stato effettuato nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] classificato a rischio sismico medio, pertanto trovava applicazione la l. n. 64/1974 e, in una tale zona non potevano trovare applicazione gli artt. 874, 876 e

884. Il proprietario del fondo contiguo non ha la facoltà di chiedere la comunione forzosa del muro, né d’innestarvi il proprio muro e di costruirvi in appoggio, essendo necessario che ogni costruzione costituisca un organismo a sé stante, mediante l’adozione di giunti o di altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera e indipendente oscillazione degli edifici .

L’accertamento attinente al profilo antisismico era stato, per contro, completamente omesso.

Spettava , conclude il ricorrente, alla Corte territoriale il potere/dovere d’individuare le norme regolamentari da applicare al caso de quo, tra cui quelle relative alle distanze contenute nelle norme tecniche delle costruzioni in zone sismiche, senza incorrere nella violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c., pur in assenza di tempestiva deduzione in giudizio . 4.

1. Il motivo risulta nel suo complesso inammissibile.

Il profilo di doglianza riguardante il rispetto della normativa antisismica non può essere vagliato in quanto veicolato per la prima volta in questa sede (la Corte d’Appello non ne parla e il ricorso non specifica dove e quando ha posto la questione nel giudizio di merito.

La circostanza che investa disciplina inderogabile, perciò solo , non rende la questione esaminabile, occorrendo accertamenti in fatto preclusi alla Corte di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 20438/2019).

Nel resto il motivo, peraltro, piuttosto confusamente, invoca un inammissibile riesame degli apprezzamenti di merito effettuati dalla Corte locale.

Il c.t.u. ha chiarito (come riporta specificamente la controricorrente) che si tratta di costruzione in sopraelevazione del muro di confine ex art. 885 cod. proc. civ.

La vicenda fattuale del torrino scale risulta essere stata ricostruita come in primo grado (cd. doppia conforme).

Infine del tutto vago risulta l’asserto secondo il quale la costruzione sarebbe in contrasto con l’art. 885 cod. civ., non essendone state esplicitate le ragioni.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nella misura di cui in dispositivo - tenuto conto del valore della causa e della qualità e quantità delle attività svolte – e distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi anticipataria, seguono la soccombenza.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che, distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso 15183/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in atti; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 443/2022 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 12.04.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Il Tribunale rigettò la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l’attrice aveva chiesto dichiararsi illegittime le opere realizzate dalla convenuta in violazione delle distanze e dello strumento urbanistico, nonché l’appropriazione per incorporazione del muro divisorio comune, con condanna al ripristino. 1. 1. La Corte d’appello di Salerno rigettò l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva lamentato, siccome riporta la sentenza, l’esistenza di un manufatto (torrino e scala) a 3,97 m. dal muro divisorio comune e la violazione della l. regionale n. 1/2011, sulla base della quale era stata effettuata l’edificazione, a cagione del mancato rispetto della distanza prevista dal d.m. n. 1444/1968. 2. L’insoddisfatto appellante propone ricorso sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione della sentenza, in relazione agli artt. 158 e 161, co. 1, cod. proc. civ., per mancata corrispondenza tra il presidente componente il Collegio, risultante anche dall’epigrafe della Sentenza e il presidente sottoscrittore del provvedimento impugnato . 3.1. Il motivo è inammissibile. L’attribuzione della sottoscrizione al presidente e/o all’estensore viene attestato dal cancelliere, il quale con la pubblicazione del provvedimento giurisdizionale dà atto con atto pubblico, facente fede fino a querela di falso, che l’atto proviene dall’ufficio giudiziario intestato e risulta sottoscritto (oramai digitalmente) dal giudice/dai giudici, assegnati a quell’ufficio aventi sul ruolo quella data causa. Ciò premesso, non solo la questione non potrebbe giammai porsi al Giudice della legittimità, il quale non ha strumenti per disporre accertamenti in fatto, né, tantomeno, potrebbe decidere sulla base dell’esame diretto, inconcludente in assenza di apporto tecnico di settore, ma essa risulterebbe comunque non rilevabile davanti al giudice dell’appello (ove si trattasse di contestare la firma in calce al provvedimento di primo grado) proprio perché col deposito, come si è detto, risulta certificata, con la forza probatoria dell’atto pubblico, la corrispondenza fra i giudici indicati nell’intestazione e quelli che hanno deciso la causa e, in particolare, la corrispondenza tra il presidente e l’estensore che il provvedimento risultano aver firmato (oramai telematicamente). Appare opportuno enunciare il seguente principio di diritto: “la corrispondenza tra le persone del presidente e del relatore o del giudice monocratico con i firmatari, per esteso o mediante sigla, oppure telematicamente, del provvedimento giurisdizionale, essendo attestata con l’atto pubblico, costituito dalla pubblicazione del cancelliere, può essere contestata solo con la querela di falso”. Solo per completezza, si osserva che la sentenza è nulla quando è priva della sottoscrizione del giudice che l’ha emessa (art.161 comma 2 cpc) e che nel caso di specie la sottoscrizione esiste, Il ricorrente dà per scontato che la firma in calce alla sentenza non sia del [OSCURATO:PERSONA], ma appartenga ad altro magistrato (senza neppure precisarne le generalità); inoltre, non considera un dato assolutamente rilevante, cioè che la sentenza impugnata è munita di sigle nei vari fogli, sigle perfettamente corrispondenti a quelle contenute nei provvedimenti di comparazione prodotti a sostegno del motivo. Tale circostanza - si ripete, non considerata dal ricorrente – induce senz’altro a ritenere che la sentenza sia stata siglata e firmata proprio dal [OSCURATO:PERSONA], che in calce, ha ritenuto di sottoscrivere, invece che con la sigla (come ha fatto in altri provvedimenti), con una firma più estesa. 4. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 873 cod. civ., così come integrati dalla legge n. 1684 del 1962, ratione temporis legge n° 64 del 1974, in tema di provvedimenti per le costruzioni con particolare prescrizione in zone sismiche . In sintesi, con il motivo in rassegna si assume quanto appresso. a) La sopraelevazione avversata aveva assorbito un muro comune divisorio dell’altezza di 85 centimetri, innalzato e inglobato nella nuova costruzione, con innesto e appoggio di travi e poiché sul lastrico dell’esponente non insistevano corpi di fabbrica non si era in presenza di una costruzione in aderenza all’altrui muro di fabbrica. b) In epoca precedente alla sopraelevazione realizzata dall’appellata, sul terrazzo o lastrico solare di proprietà del ricorrente insisteva un torrino scale, a distanza di m 3,97 dal muro comune di confine, il quale non rappresentando un volume tecnico, imponeva, per il principio di prevenzione, l’obbligo del rispetto delle distanze legali . c) La sopraelevazione, che si avvaleva della legge regionale n. 1/2011, avrebbe dovuto rispettare le distanze di cui all’art. 9 d.m. n. 14444/1968, per espresso richiamo effettuato dall’art., lett. c) della medesima legge. d) Aveva errato la decisione a considerare l’opera realizzata ai sensi dell’art. 885 cod. proc. civ., in aderenza, sulla proiezione verticale del muro di confine comune . e) L’intervento edilizio era stato effettuato nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] classificato a rischio sismico medio, pertanto trovava applicazione la l. n. 64/1974 e, in una tale zona non potevano trovare applicazione gli artt. 874, 876 e 884. Il proprietario del fondo contiguo non ha la facoltà di chiedere la comunione forzosa del muro, né d’innestarvi il proprio muro e di costruirvi in appoggio, essendo necessario che ogni costruzione costituisca un organismo a sé stante, mediante l’adozione di giunti o di altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera e indipendente oscillazione degli edifici . L’accertamento attinente al profilo antisismico era stato, per contro, completamente omesso. Spettava , conclude il ricorrente, alla Corte territoriale il potere/dovere d’individuare le norme regolamentari da applicare al caso de quo, tra cui quelle relative alle distanze contenute nelle norme tecniche delle costruzioni in zone sismiche, senza incorrere nella violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c., pur in assenza di tempestiva deduzione in giudizio . 4. 1. Il motivo risulta nel suo complesso inammissibile. Il profilo di doglianza riguardante il rispetto della normativa antisismica non può essere vagliato in quanto veicolato per la prima volta in questa sede (la Corte d’Appello non ne parla e il ricorso non specifica dove e quando ha posto la questione nel giudizio di merito. La circostanza che investa disciplina inderogabile, perciò solo , non rende la questione esaminabile, occorrendo accertamenti in fatto preclusi alla Corte di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 20438/2019). Nel resto il motivo, peraltro, piuttosto confusamente, invoca un inammissibile riesame degli apprezzamenti di merito effettuati dalla Corte locale. Il c.t.u. ha chiarito (come riporta specificamente la controricorrente) che si tratta di costruzione in sopraelevazione del muro di confine ex art. 885 cod. proc. civ. La vicenda fattuale del torrino scale risulta essere stata ricostruita come in primo grado (cd. doppia conforme). Infine del tutto vago risulta l’asserto secondo il quale la costruzione sarebbe in contrasto con l’art. 885 cod. civ., non essendone state esplicitate le ragioni. 5. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nella misura di cui in dispositivo - tenuto conto del valore della causa e della qualità e quantità delle attività svolte – e distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi anticipataria, seguono la soccombenza. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che, distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di
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