CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24205/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, resa il 10 giugno 2021, il Tribunale di sorveglianza di Bari accoglieva la richiesta, proposta in via subordinata da [OSCURATO:PERSONA], ammettendo il predetto, ogni altra richiesta disattesa, alla detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis legge n. 354 del 1975, fissando le prescrizioni di cui a pag. 3 del descritto provvedimento, in relazione alla pena detentiva residua in esecuzione, di mesi dieci giorni diciannove di reclusione, relativa a reati di estorsione, ricettazione, lesioni personali tentate, violazione della legge sul controllo delle armi, detenzione illecita di stupefacenti, violazione degli obblighi inerenti le misure di prevenzione, resistenza a pubblico ufficiale, tentato omicidio, commessi sino al 2013. 1.1. Nell' accogliere l'istanza, il Tribunale ha considerato adeguata la misura meno afflittiva della detenzione domiciliare, la quale, in uno alla possibilità di continuare a svolgere attività lavorativa, è stata considerata in grado di prevenire il rischio di recidiva e contribuire alla rieducazione del condannato. Con il medesimo provvedimento il Tribunale respingeva il beneficio penitenziario dell'affidamento in prova, evidenziando che l'istante è gravato da numerosi precedenti commessi fino al 2014, che ha già fruito di misure alternative, ma ha continuato nelle condotte illecite. Tanto, in uno alle informazioni (cfr. nota del Commissariato di Bitonto in data 11 dicembre 2020 e della Divisione anticrimine del 18 novembre 2020) relative al suo inserimento in ambienti della criminalità organizzata (clan Cipriano), alle considerazioni sulla pericolosità sociale e l'uso abbondante di sostanze stupefacenti, avevano fatto concludere per un giudizio prognostico negativo, quanto alla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati attraverso il beneficio richiesto. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari, denunciando violazione di legge in relazione all'art. 47-ter, comma 1-bis, OP, per aver applicato la misura senza valutare l'idoneità della stessa ad evitare di commettere altri reati, nonché vizio di motivazione, nelle forme della contraddittorietà e manifesta illogicità. Il Tribunale, infatti, da un lato, ha escluso l'affidamento in prova, dall'altro ha ammesso la detenzione domiciliare senza che vi fossero i presupposti della misura alternativa, essendo la misura inidonea ad evitare ulteriori reati. Inoltre, ha considerato che il mero svolgimento dell'attività lavorativa all'attualità potesse essere sufficiente ad evitare il pericolo di recidiva. Le circostanze utilizzate per motivare il diniego della detenzione domiciliare dallo stesso Tribunale, invece, militerebbero, secondo l'impugnante, in senso opposto. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve essere rilevato che il ricorso proposto nel caso al vaglio è ammissibile, tenuto conto che l'impugnante lamenta vizio di contraddittorietà della motivazione che, nella specie, si è tradotto in una motivazione apparente o inesistente da parte del Tribunale di sorveglianza. 1.Invero, è noto che la concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale l'art. 47 Ord. pen., implica la sussistenza di presupposti, da accertare con modalità particolarmente incisive e rigorose, presupposti questi non previsti in modo, del pari, categorico per la concessione del beneficio della detenzione domiciliare, ritenuto in sostanza dal legislatore come applicabile qualora non ricorrano le condizioni per far luogo all'affidamento in prova e concedibile sulla sola base dell'idoneità della misura ad evitare il pericolo della recidiva (cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 45511 del 11/11/2009, Papandrea, Rv. 245510). La detenzione domiciliare, nelle varie ipotesi previste dall'ordinamento penitenziario, presuppone sempre una prognosi positiva e la meritevolezza del condannato, al pari di tutte le misure alternative, pur non esigendo, così come non la esige neppure la più vasta misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, la completa emenda, che costituisce, invece, la finalità della misura e del trattamento. La detenzione domiciliare si distingue, comunque, dall'affidamento in prova per la maggiore afflittività e la maggiore idoneità al controllo della pericolosità sociale residua del condannato, che normalmente persiste, poiché, in caso di già completa emenda, potrebbe accedere a superiori benefici (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Come osservato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta fatta pervenire a questo Collegio, infatti, anche ai fini della concessione della detenzione domiciliare, il Tribunale deve vagliare la possibilità che il soggetto condannato commetta nuovi delitti, con un giudizio prognostico, proiettato nel futuro ma basato, in concreto, sugli elementi indicati nell'art. 133 primo e secondo comma cod. pen., senza trascurare, nel compiere il dovuto giudizio, la condotta antecedente e successiva al reato. Ciò posto, si rileva che la gravità dei fatti commessi e l'esistenza di precedenti penali costituiscono elementi che devono essere valutati dal Tribunale di sorveglianza nell'ambito del suo discrezionale giudizio di opportunità del trattamento alternativo, dovendo considerarsi che la persistenza, all'esito di tale giudizio, di una dose di pericolosità non è da sola idonea ad escludere la misura qualora lo stato detentivo, anche se domiciliare e altre prescrizioni, siano idonei a contenere il rischio di recidiva. 1.1.0rbene si osserva che di tale valutazione il Tribunale non ha reso conto nel caso in esame in cui, fra l'altro, il provvedimento adottato mostra un'evidente contraddittorietà intrinseca che, in sostanza, si traduce nell'assenza di motivazione. Tanto, considerate tutte le osservazioni che, la medesima ordinanza svolge sulle ragioni di una prognosi di futuro comportamento rispetto al pronunciato diniego della misura alternativa, richiesta in via principale, dell'affidamento in prova al servizio sociale. Anzi, la motivazione dell'ordinanza impugnata, senza fare cenno alle ragioni per le quali reputa la misura adatta a prevenire il rischio di recidiva, si limita con una motivazione stringatissima e collegata, soltanto, allo svolgimento di attività lavorativa, ad indicare come sussistente la possibilità di prevenzione del pericolo di reiterazione della condotta illecita, attraverso la detenzione domiciliare. Tanto, mentre a pag. 1 dello stesso provvedimento censurato, il Tribunale indica il condannato come persona socialmente pericolosa, dal curriculum criminale corposo, inserito nel gruppo criminale Cipriano operante in uno storico clan, dedito all'inosservanza delle prescrizioni inerenti le misure (anche di prevenzione) in atto a suo carico, con violazioni delle prescrizioni anche inerenti la misura cautelare degli arresti domiciliari, nel corso della quale ha commesso reato. Inoltre, si indica (cfr. pag. 2) che le informazioni all'attualità sono allarmanti, in relazione alla "pervicacia criminale" dell'istante per l'acclarata vicinanza ad ambienti di criminalità organizzata, confermata anche da accertate frequentazioni con pregiudicati. Tali osservazioni inficiano gravemente la logicità della motivazione del provvedimento impugnato, il quale deve essere pertanto annullato con rinvio, a norma dell'art. 623 lett. a) cod. proc. pen allo stesso giudice. Quest'ultimo dovrà rivalutare l'intero materiale probatorio, con libertà di giudizio, alla stregua del principio di diritto per cui la concessione della detenzione domiciliare richiede la meritevolezza e l'idoneità della misura a prevenire il pericolo di recidiva, anche alla stregua delle prescrizioni che possono essere imposte. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato