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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 1968

Cassazione n. 14518/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi e delle conclusioni formulate cori il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 2/05/2022, che aveva rideterminato la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per estorsione aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato: [OSCURATO:PERSONA] aveva da subito sostenuto di non aver mai né richiesto somme di denaro alla persona offesa né posto in essere atteggiamenti minacciosi o intimidatori nei confronti della stessa; per contro, vi erano soltanto le dichiarazioni della persona offesa Mauri, non supportate da alcun riscontro. 1.2 II difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in punto alla corretta valutazione delle prove, non avendo spiegato la Corte di appello le ragioni per cui non aveva ritenuto attendibili le prove contrarie avanzate dalla difesa dell'imputato. 1.3 Analoghe censure vengono svolte con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato: in particolare, non era stata raggiunta la prova che la minaccia fosse effettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo. 1.4 II difensore lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Lecco del 21 giugno 2016: come risultava dagli atti di causa e dal casellario giudiziale dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA] aveva già posto in essere condotte del tutto identiche, sempre nei confronti della medesima persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Si deve infatti rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria c:hiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493).

Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, evidenziando che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato riscontro nelle immagini di videosorveglianza che mostravano l'imputato nei pressi del negozio di Mauri in orari compatibili con quelli delle richieste estorsive indicati dalla vittima, e che Mauri aveva raccontato l'acc:aduto al presidente dell'associazione commercianti, Panzeri; trattasi di giudizio di merito, sul quale non è ammesso sindacato da parte di questa Corte.

Si deve infatti ribadire la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). 1.2 Relativamente alla richiesta di applicazione della continuazione, si deve ribadire che "il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea." (Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 Gargiulo, Rv. 270074 — 01) Nel caso in esame, la Corte di appello ha escluso che potesse essere applicato l'istituto della continuazione in quanto l'estorsione oggetto del presente procedimento costituiva una ritorsione per la denuncia precedentemente fatta da Mauri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sempre per estorsione, per cui al momento della prima estorsione non poteva certo essersi rappresentato anche la seconda; trattasi di motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi e delle conclusioni formulate cori il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 2/05/2022, che aveva rideterminato la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per estorsione aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato: [OSCURATO:PERSONA] aveva da subito sostenuto di non aver mai né richiesto somme di denaro alla persona offesa né posto in essere atteggiamenti minacciosi o intimidatori nei confronti della stessa; per contro, vi erano soltanto le dichiarazioni della persona offesa Mauri, non supportate da alcun riscontro. 1.2 II difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in punto alla corretta valutazione delle prove, non avendo spiegato la Corte di appello le ragioni per cui non aveva ritenuto attendibili le prove contrarie avanzate dalla difesa dell'imputato. 1.3 Analoghe censure vengono svolte con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato: in particolare, non era stata raggiunta la prova che la minaccia fosse effettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo. 1.4 II difensore lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Lecco del 21 giugno 2016: come risultava dagli atti di causa e dal casellario giudiziale dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA] aveva già posto in essere condotte del tutto identiche, sempre nei confronti della medesima persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Si deve infatti rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria c:hiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, evidenziando che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato riscontro nelle immagini di videosorveglianza che mostravano l'imputato nei pressi del negozio di Mauri in orari compatibili con quelli delle richieste estorsive indicati dalla vittima, e che Mauri aveva raccontato l'acc:aduto al presidente dell'associazione commercianti, Panzeri; trattasi di giudizio di merito, sul quale non è ammesso sindacato da parte di questa Corte. Si deve infatti ribadire la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). 1.2 Relativamente alla richiesta di applicazione della continuazione, si deve ribadire che "il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea." (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 Gargiulo, Rv. 270074 — 01) Nel caso in esame, la Corte di appello ha escluso che potesse essere applicato l'istituto della continuazione in quanto l'estorsione oggetto del presente procedimento costituiva una ritorsione per la denuncia precedentemente fatta da Mauri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sempre per estorsione, per cui al momento della prima estorsione non poteva certo essersi rappresentato anche la seconda; trattasi di motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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