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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 28894/2025

Testo disponibile della fonte

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enuncia, con un unico motivo, violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il Tribunale non ha fornito adeguata motivazione a sostegno della decisione adottata, essendosi limitato ad enumerare le segnalate violazioni, senza tuttavia trarre le dovute considerazioni in ordine alla non idoneità della prosecuzione della misura, applicando una sorta di automatismo che, tuttavia, la legge non prevede.

Le due segnalazioni, peraltro entrambe giustificate dal condannato (la prima in quanto si era ritenuto non necessaria l’apposizione del visto, la seconda motivata dalla necessità di allontanarsi dal luogo di lavoro per recarsi in una farmacia a causa delle comprovate ragioni di salute del soggetto), sono state sanzionate dal Consiglio di disciplina del carcere di Taranto con la sola ammonizione.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, aspecifico e manifestamente infondato.

2. Preliminarmente va ribadito che «assumono rilievo, ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento» (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro, Rv. 277452).

In tale prospettiva legittimamente può essere, quindi, attribuito rilievo a condotte che, per la loro natura, per le loro modalità di commissione e per il loro oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento.

3. Il provvedimento impugnato ha fornito, in relazione ai sopraesposti profili, una motivazione compiuta, esente da vizi logici e giuridici, valorizzando, in particolare ed anzitutto, la gravità dell'episodio occorso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorquandouna funzionaria dell’UEPE si era recata sul luogo di lavoro del condannato, riscontrandone l’assenza; il Tribunale ha poi analizzato in modo puntuale ed approfondito la giustificazione resa dal condannato (asseritamente recatosi in una farmacia per problemi di salute), rilevando come essa mostrasse vieppiù il «comportamento sleale» del condannato, il quale aveva prodotto uno scontrino privo di codice fiscale dell’acquirente e del nome della farmacia, cercando in tal modo di «fuorviare la polizia penitenziaria ed il magistrato di sorveglianza».

Tale comportamento, oltre alla mancata apposizione del visto di arrivo, nel corso di una licenza, presso la competente caserma dei Carabinieri il 24/12/2024, secondo la valutazione del Tribunale, erano tali dadenotare inaffidabilità e particolare furbizia e dimostravano come il condannato non avesse compreso il senso della misura alternativa alla quale era stato ammesso.

Il ricorso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità.

L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale.

Ne consegue, pertanto, che l'ordinanza impugnata si sottrae a qualsiasi censura, avendo il Tribunale dato conto del grave comportamento ascritto al detenuto già semilibero, ritenuto correttamente di gravità tale da giustificare l'adozione della revoca del beneficio, senza che si possa qui pretendere una nuova, non consentita valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali, insindacabili in sede di legittimità.

4. Dalle considerazioni ora esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

5. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Così è deciso, 14/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enuncia, con un unico motivo, violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale non ha fornito adeguata motivazione a sostegno della decisione adottata, essendosi limitato ad enumerare le segnalate violazioni, senza tuttavia trarre le dovute considerazioni in ordine alla non idoneità della prosecuzione della misura, applicando una sorta di automatismo che, tuttavia, la legge non prevede. Le due segnalazioni, peraltro entrambe giustificate dal condannato (la prima in quanto si era ritenuto non necessaria l’apposizione del visto, la seconda motivata dalla necessità di allontanarsi dal luogo di lavoro per recarsi in una farmacia a causa delle comprovate ragioni di salute del soggetto), sono state sanzionate dal Consiglio di disciplina del carcere di Taranto con la sola ammonizione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, aspecifico e manifestamente infondato. 2. Preliminarmente va ribadito che «assumono rilievo, ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento» (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro, Rv. 277452). In tale prospettiva legittimamente può essere, quindi, attribuito rilievo a condotte che, per la loro natura, per le loro modalità di commissione e per il loro oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento. 3. Il provvedimento impugnato ha fornito, in relazione ai sopraesposti profili, una motivazione compiuta, esente da vizi logici e giuridici, valorizzando, in particolare ed anzitutto, la gravità dell'episodio occorso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorquandouna funzionaria dell’UEPE si era recata sul luogo di lavoro del condannato, riscontrandone l’assenza; il Tribunale ha poi analizzato in modo puntuale ed approfondito la giustificazione resa dal condannato (asseritamente recatosi in una farmacia per problemi di salute), rilevando come essa mostrasse vieppiù il «comportamento sleale» del condannato, il quale aveva prodotto uno scontrino privo di codice fiscale dell’acquirente e del nome della farmacia, cercando in tal modo di «fuorviare la polizia penitenziaria ed il magistrato di sorveglianza». Tale comportamento, oltre alla mancata apposizione del visto di arrivo, nel corso di una licenza, presso la competente caserma dei Carabinieri il 24/12/2024, secondo la valutazione del Tribunale, erano tali dadenotare inaffidabilità e particolare furbizia e dimostravano come il condannato non avesse compreso il senso della misura alternativa alla quale era stato ammesso. Il ricorso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale. Ne consegue, pertanto, che l'ordinanza impugnata si sottrae a qualsiasi censura, avendo il Tribunale dato conto del grave comportamento ascritto al detenuto già semilibero, ritenuto correttamente di gravità tale da giustificare l'adozione della revoca del beneficio, senza che si possa qui pretendere una nuova, non consentita valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali, insindacabili in sede di legittimità. 4. Dalle considerazioni ora esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. 5. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 14/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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