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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11021/2022

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] i.

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Genova, in sede di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, in parziale accoglimento della impugnazione, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza dei reati di truffa aggravata contestatigli nella imputazione provvisoria, commessi ai danni di sacerdoti piemontesi (capi A, B, D,E).

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale rilevato un caso di cosiddetta "contestazione a catena".

Il ricorrente assume di essere stato sottoposto a misura cautelare in carcere in data 30 giugno 2020 per fatti di truffa connessi a quelli per cui oggi si procede nei suoi confronti, contestatigli in altro procedimento.

Le ulteriori truffe di cui al presente procedimento erano state commesse prima della carcerazione del ricorrente e sarebbero state desumibili dagli atti relativi al primo procedimento prima del rinvio a giudizio già disposto in quella sede in data 10 settembre 2020.

La motivazione del provvedimento impugnato, sulla questione della "desumibilità dagli atti", sarebbe illogica e contraddittoria.

Il telefono cellulare del ricorrente era stato sequestrato il 30 giugno del 2020 al momento del suo arresto, le persone offese delle odierne truffe erano state escusse prima del 19 agosto 2020, mentre la delega di indagine del 2 novembre 2020 non sarebbe stata di alcuna utilità tanto da non essere menzionata nella seconda ordinanza custodiale.

Inoltre, il Pubblico ministero procedente, sulla base degli atti già a sua disposizione, avrebbe avuto tutto il tempo di procedere a nuove contestazioni nell'ambito del primo procedimento anziché iscrivere un nuovo procedimento e richiedere altra misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

Il ricorrente contesta il fatto che l'autorità giudiziaria procedente abbia desunto la sussistenza indiziaria che regge il provvedimento cautelare da fatti successivi al decreto di rinvio a giudizio dello stesso ricorrente emesso il 10 settembre 2020 per i fatti di cui alla precedente ordinanza emessa in altro procedimento.

Tuttavia, il Tribunale ha affrontato la questione processuale sottolineando che, oltre al materiale raccolto in epoca precedente al rinvio a giudizio del ricorrente, cui si riferisce il ricorso, vi era stata una nuova delega di indagini effettuata dal Pubblico ministero il 2 novembre 2020, dalla quale erano scaturiti esiti investigativi che avevano "permesso di ricavare quegli elementi compendiati organicamente solo nelle annotazioni di ottobre 2020 e gennaio 2021".

Tra questi elementi, il Tribunale cita gli esiti dei tabulati telefonici, non menzionati in ricorso.Gli stessi allegati al ricorso (tra i quali vi è l'esito della delega del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all. 10) dimostrano che era stata effettuata ampia attività di indagine successiva al rinvio a giudizio emesso nel primo procedimento, attraverso una consulenza tecnica, accertamenti sul traffico telefonico, accertamenti presso le [OSCURATO:PERSONA] e sui rapporti bancari degli indagati.

Il peso indiziario di simili accertamenti - che il ricorrente vorrebbe sminuire - è valutazione che attiene al merito e non può essere sindacabile in questa sede, attesa anche la genericità del ricorso che della tipologia di alcuni di tali accertamenti non fa che sbiadita menzione.

Si ricordi il principio di diritto secondo il quale, in tema di cosiddetta "contestazione a catena", l'accertamento dell'esistenza della connessione qualificata costituisce apprezzamento riservato, quanto alla valutazione del materiale probatorio o indiziario, al giudice di merito che deve adeguatamente e logicamente motivare il proprio convincimento. (La Corte ha anche osservato che la valutazione circa la "desumibilità dagli atti" compete al giudice di merito, perché richiede l'esame e la valutazione degli atti ed una ricostruzione dei fatti, attività precluse al giudice di legittimità) (Sez.4, n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv. 246798).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09.02.2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente/ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] i. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Genova, in sede di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, in parziale accoglimento della impugnazione, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza dei reati di truffa aggravata contestatigli nella imputazione provvisoria, commessi ai danni di sacerdoti piemontesi (capi A, B, D,E). Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale rilevato un caso di cosiddetta "contestazione a catena". Il ricorrente assume di essere stato sottoposto a misura cautelare in carcere in data 30 giugno 2020 per fatti di truffa connessi a quelli per cui oggi si procede nei suoi confronti, contestatigli in altro procedimento. Le ulteriori truffe di cui al presente procedimento erano state commesse prima della carcerazione del ricorrente e sarebbero state desumibili dagli atti relativi al primo procedimento prima del rinvio a giudizio già disposto in quella sede in data 10 settembre 2020. La motivazione del provvedimento impugnato, sulla questione della "desumibilità dagli atti", sarebbe illogica e contraddittoria. Il telefono cellulare del ricorrente era stato sequestrato il 30 giugno del 2020 al momento del suo arresto, le persone offese delle odierne truffe erano state escusse prima del 19 agosto 2020, mentre la delega di indagine del 2 novembre 2020 non sarebbe stata di alcuna utilità tanto da non essere menzionata nella seconda ordinanza custodiale. Inoltre, il Pubblico ministero procedente, sulla base degli atti già a sua disposizione, avrebbe avuto tutto il tempo di procedere a nuove contestazioni nell'ambito del primo procedimento anziché iscrivere un nuovo procedimento e richiedere altra misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Il ricorrente contesta il fatto che l'autorità giudiziaria procedente abbia desunto la sussistenza indiziaria che regge il provvedimento cautelare da fatti successivi al decreto di rinvio a giudizio dello stesso ricorrente emesso il 10 settembre 2020 per i fatti di cui alla precedente ordinanza emessa in altro procedimento. Tuttavia, il Tribunale ha affrontato la questione processuale sottolineando che, oltre al materiale raccolto in epoca precedente al rinvio a giudizio del ricorrente, cui si riferisce il ricorso, vi era stata una nuova delega di indagini effettuata dal Pubblico ministero il 2 novembre 2020, dalla quale erano scaturiti esiti investigativi che avevano "permesso di ricavare quegli elementi compendiati organicamente solo nelle annotazioni di ottobre 2020 e gennaio 2021". Tra questi elementi, il Tribunale cita gli esiti dei tabulati telefonici, non menzionati in ricorso.Gli stessi allegati al ricorso (tra i quali vi è l'esito della delega del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all. 10) dimostrano che era stata effettuata ampia attività di indagine successiva al rinvio a giudizio emesso nel primo procedimento, attraverso una consulenza tecnica, accertamenti sul traffico telefonico, accertamenti presso le [OSCURATO:PERSONA] e sui rapporti bancari degli indagati. Il peso indiziario di simili accertamenti - che il ricorrente vorrebbe sminuire - è valutazione che attiene al merito e non può essere sindacabile in questa sede, attesa anche la genericità del ricorso che della tipologia di alcuni di tali accertamenti non fa che sbiadita menzione. Si ricordi il principio di diritto secondo il quale, in tema di cosiddetta "contestazione a catena", l'accertamento dell'esistenza della connessione qualificata costituisce apprezzamento riservato, quanto alla valutazione del materiale probatorio o indiziario, al giudice di merito che deve adeguatamente e logicamente motivare il proprio convincimento. (La Corte ha anche osservato che la valutazione circa la "desumibilità dagli atti" compete al giudice di merito, perché richiede l'esame e la valutazione degli atti ed una ricostruzione dei fatti, attività precluse al giudice di legittimità) (Sez.4, n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv. 246798). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09.02.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente/ [OSCURATO:PERSONA]
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