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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 luglio 1988

Cassazione n. 42304/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/07/1988, avverso l'ordinanza in data 21/04/2022 del Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 22/04/2022 il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame, ha confermato il decreto con il quale, il precedente 21/03/2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di omesso versamento dell'IVA in relazione al periodo d'imposta 2016, in qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nonché nei confronti dell'ente medesimo, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della somma di euro 310.000,00.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Rutigliano, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt.321 cod. proc. pen. e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000.

Nello specifico, riproponendo pedissequamente le lamentazioni illo tempore articolate con la memoria depositata in sede di trattazione del riesame, assume che il Tribunale distrettuale, nel confermare il provvedimento impositivo del vincolo reale, non avrebbe verificato che l'ablazione della somma in danno dell'indagato fosse stata in concreto preceduta dalla constatazione dell'incapienza del patrimonio dell'ente di cui il predetto è legale rappresentante, in palese violazione dell'orientamento secondo cui tale previa verifica costituirebbe condizione necessaria ai fini dall'esperibilità dell'apprensione, in danno dell'agente, del valore equivalente al profitto del reato.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Destituito di fondamento risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta erronea applicazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 321 cod. proc. pen. e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, sostenendo che i giudici della cautela avrebbero omesso di verificare che l'ablazione della somma in danno dell'indagato fosse stata concretamente preceduta dalla constatazione dell'incapienza patrimoniale dell'ente di cui il predetto ha la legale rappresentanza, in evidente contrasto con l'orientamento secondo cui tale previo accertamento costituirebbe condizione necessaria ai fini dall'esperibilità dell'apprensione, in danno dell'agente, del valore equivalente al profitto del reato.

Ritiene in proposito il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale del riesame, a fronte di un sequestro preventivo del profitto di un reato tributario disposto per equivalente sia nei confronti dell'indagato che dell'ente di cui il predetto era legale rappresentante ed eseguito in danno del primo in assenza della previa verifica di incapienza del patrimonio della persona giuridica, di cui era stata comunque esclusa la natura di mero paravento per l'operato dell'agente, abbia fatto corretta applicazione dell'insegnamento del giudice di legittimità nel ritenere scevra da vizi l'indicata modalità esecutiva, costituendo principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte, e mai successivamente smentito, quello secondo cui «In tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevista dagli artt. 1, comma 143, della

I. n. 244 del 2007 e 322-ter cod. pen. non può essere disposto sui beni dell'ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni» (così Sez.

U., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646-01, nonché, successivamente, Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, Rv. 259102-01).

Nel contempo, deve altresì osservarsi che la dedotta doglianza si risolve, di fatto, nella riproposizione di una lamentazione illo tempore prospettata con la memoria depositata in sede di trattazione del riesame.

È tuttavia pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di ricorso non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi.

La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/07/1988, avverso l'ordinanza in data 21/04/2022 del Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22/04/2022 il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame, ha confermato il decreto con il quale, il precedente 21/03/2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di omesso versamento dell'IVA in relazione al periodo d'imposta 2016, in qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nonché nei confronti dell'ente medesimo, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della somma di euro 310.000,00. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Rutigliano, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt.321 cod. proc. pen. e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000. Nello specifico, riproponendo pedissequamente le lamentazioni illo tempore articolate con la memoria depositata in sede di trattazione del riesame, assume che il Tribunale distrettuale, nel confermare il provvedimento impositivo del vincolo reale, non avrebbe verificato che l'ablazione della somma in danno dell'indagato fosse stata in concreto preceduta dalla constatazione dell'incapienza del patrimonio dell'ente di cui il predetto è legale rappresentante, in palese violazione dell'orientamento secondo cui tale previa verifica costituirebbe condizione necessaria ai fini dall'esperibilità dell'apprensione, in danno dell'agente, del valore equivalente al profitto del reato. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituito di fondamento risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta erronea applicazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 321 cod. proc. pen. e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, sostenendo che i giudici della cautela avrebbero omesso di verificare che l'ablazione della somma in danno dell'indagato fosse stata concretamente preceduta dalla constatazione dell'incapienza patrimoniale dell'ente di cui il predetto ha la legale rappresentanza, in evidente contrasto con l'orientamento secondo cui tale previo accertamento costituirebbe condizione necessaria ai fini dall'esperibilità dell'apprensione, in danno dell'agente, del valore equivalente al profitto del reato. Ritiene in proposito il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale del riesame, a fronte di un sequestro preventivo del profitto di un reato tributario disposto per equivalente sia nei confronti dell'indagato che dell'ente di cui il predetto era legale rappresentante ed eseguito in danno del primo in assenza della previa verifica di incapienza del patrimonio della persona giuridica, di cui era stata comunque esclusa la natura di mero paravento per l'operato dell'agente, abbia fatto corretta applicazione dell'insegnamento del giudice di legittimità nel ritenere scevra da vizi l'indicata modalità esecutiva, costituendo principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte, e mai successivamente smentito, quello secondo cui «In tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevista dagli artt. 1, comma 143, della I. n. 244 del 2007 e 322-ter cod. pen. non può essere disposto sui beni dell'ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni» (così Sez. U., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646-01, nonché, successivamente, Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, Rv. 259102-01). Nel contempo, deve altresì osservarsi che la dedotta doglianza si risolve, di fatto, nella riproposizione di una lamentazione illo tempore prospettata con la memoria depositata in sede di trattazione del riesame. È tuttavia pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di ricorso non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi. La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Decreto Cassazione n. 42304/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris