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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 29734/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28138/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' BORSA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.B.

MARTINI, 3 C/O CONSOB, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 131/2020 depositata il15/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 27/12/2018, impugnava la delibera della [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa - Consob, n. 20702 del 14 novembre 2018, con la quale era stata disposta, nei suoi confronti, la sanzione della radiazione dall’albo unico dei promotori finanziari. [OSCURATO:PERSONA] era stata contestata: - la violazione dell’art. 107, comma 1, b) del [OSCURATO:PERSONA], per aver disposto operazioni senza la preventiva autorizzazione dei clienti e per aver loro comunicato informazioni non veritiere; - violazione dell’art. 106 comma 1, lett. e) del [OSCURATO:PERSONA], per aver svolto attività in grave contrasto con l’ordinato svolgimento fuori sede, consistita nella promozione, a favore della clientela di cui era assegnatario, della sottoscrizione di contratti di associazione in partecipazione nel capitale di una società immobiliare a lui riferibile.

Le condotte sanzionate con tale delibera erano state accertate dalla CONSOB a seguito dell’attività di vigilanza informativa avviata dalla [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla ricezione, in data 17.02.2017, di una nota con cui [OSCURATO:PERSONA] SPA aveva comunicato di aver risolto il contratto di agenzia intercorrente con il Gianì in ragione di talune gravi irregolarità nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.

All’esito della verifiche svolte, era emerso che il Gianì, contestualmente all’attività svolta per conto di [OSCURATO:PERSONA], aveva proposto alla propria clientela la sottoscrizione di contratti in partecipazione collegati all’andamento di [OSCURATO:SOCIETA]., società operante nel settore immobiliare, disponendo tali operazioni senza la preventiva autorizzazione dei clienti, ai quali aveva comunicato informazioni non rispondenti al vero e precisamente che tali investimenti fossero “in convenzione” con il [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, era emerso che la compagine societaria di [OSCURATO:SOCIETA]. includeva la coniuge del ricorrente, titolare del 67% delle quote.

Le operazioni contestate riguardavano 17 clienti della [OSCURATO:PERSONA] che avevano investito nella [OSCURATO:SOCIETA].; dall’analisi di portafoglio era emerso che tali investimenti erano stati eseguiti dopo la liquidazione di altri investimenti che i clienti avevano intrattenuto con la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione innanzi alla Corte d’Appello di Catania e deduceva la carenza di prova in ordine alla conclusione dei contratti in oggetto contestualmente all’attività svolta per conto della [OSCURATO:PERSONA], rilevando di aver rassegnato le dimissioni in data 16.02.2017; con riguardo alla violazione ex art. 107 del [OSCURATO:PERSONA], contestava di aver proposto ai clienti operazioni di investimento nella società [OSCURATO:SOCIETA]., considerato che i clienti avevano liberamente sottoscritto le operazioni di investimento nel capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. e che in alcun contratto vi era la sua firma. [OSCURATO:PERSONA] evidenziava che la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva investito tramite [OSCURATO:PERSONA] fino al 2011 ed era stata a lui assegnata dal 2012 sicché molte operazioni contestate non erano al medesimo riconducibili.

Con riguardo alla partecipazione alla compagine societaria della moglie [OSCURATO:PERSONA], ne deduceva l’ininfluenza in quanto le quote erano state acquistate nel 2015 mentre la gran parte delle operazioni finanziarie erano antecedenti.

La Corte d’Appello rigettava il ricorso, rilevando che da una scrittura privata prodotta dalla CONSOB, sottoscritta dal Gianì e dal legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. emergeva la prova inconfutabile che il promotore finanziario aveva svolto contemporaneamente le due attività.

La prova che il Gianì avesse proposto i contratti con detta società ai suoi clienti risultava, altresì, dalla produzione dei contratti sottoscritti dai clienti, dalle denunce - querele degli investitori e dalle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Ragusa.

La sanzione della radiazione era congrua in relazione alla gravità dei fatti commessi. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 23, comma 2, L. 689/1981 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello operato un’inversione dell’onere della prova, che avrebbe fondato su relazioni, querele e segnalazioni mai sfociate in un accertamento con valore di giudicato, trattandosi di fatti ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria, considerando che detta documentazione era stata ampiamente contestata.

La Corte d’Appello avrebbe ritenuto provati fatti sulla scorta di mere querele, non risultando dall’esame dei contratti che in essi si facesse riferimento alla [OSCURATO:PERSONA], né che fossero stati sottoscritti su sua segnalazione: tutti i contratti riporterebbero la dicitura CIFRA e sarebbero stati sottoscritti dall’associato e dall’allora rappresentante legale.

Il motivo è infondato.

Come più volte affermato da questa Corte (ex multis Cass.26769/18), in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art.2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni.

Nel caso di specie, l’accertamento della responsabilità del Gianì è stata basata su plurimi elementi di prova, che sono stati posti alla base del libero convincimento del giudice, costituiti da documentazione bancaria, querele ed accertamenti svolti in sede penale.

Dall’apprezzamento del compendio probatorio, la Corte ha accertato che il Gianì, contestualmente all’attività svolta per conto di [OSCURATO:PERSONA], aveva proposto alla propria clientela la sottoscrizione di contratti in partecipazione collegati all’andamento di [OSCURATO:SOCIETA]., società operante nel settore immobiliare, disponendo tali operazioni senza la preventiva autorizzazione dei clienti, ai quali aveva comunicato informazioni non rispondenti al vero e precisamente che tali investimenti fossero “in convenzione” con il [OSCURATO:PERSONA].

L’interesse nelle operazioni si evinceva dalla circostanza che la compagine societaria di [OSCURATO:SOCIETA]. includeva la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], coniuge del ricorrente e titolare del 67% delle quote.

Non è rilevante che sui fatti contestati non si fosse formato il giudicato penale, attesa l’autonoma valutazione dei fatti da parte del giudice penale e del giudice amministrativo (cfr. Cass 2952/2018; Cass. 1593/2017).

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n.4, c.p.c., in quanto la sentenza avrebbe posto a fondamento della decisione l’esistenza di contratti di associazione in partecipazione non prodotti dalla CONSOB e non presenti in atti.

Il motivo è inammissibile perché denuncia l’apprezzamento del materiale probatorio, dal quale era emerso che il Gianì svolgeva contemporaneamente attività per conto di [OSCURATO:SOCIETA] e attività per conto della società [OSCURATO:SOCIETA].,sulla base di una serie di elementi precedentemente evidenziati nonché secondo quanto risultava dai contratti esibiti dalle parti in sede penale.

La Corte di merito ha accertato che dai riscontri in sede di indagine penale unitamente ai documenti prodotti (richiamati in sentenza pagg. 5-6) si evinceva la prova della condotta illecita del Gianì per aver disposto operazioni senza la preventiva autorizzazione dei clienti, che erano convinti di stipulare un investimento con Fideuram, previa comunicazione di notizie false, alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova (Cass.5277/2007) e presunzioni (Cass. 17615/2007).

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 107, comma 1 e 106 comma 1 lett. e) e 110 del [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Il ricorrente censura la valutazione di congruità della sanzione più grave della radiazione, in quanto il provvedimento sanzionatorio sarebbe basato esclusivamente su un verbale di sequestro probatorio effettuato nell’ambito del procedimento penale e sulle querele di alcune parti.

Il ricorrente osserva che, qualora un promotore finanziario sia sottoposto all’azione penale, la sanzione dipende dall’esito del giudizio, sicch é nessuna sanzion e potrebbe essere irrogata in caso di archiviazione, la sospensione sarebbe prevista in caso di misura cautelare personale o rinvio a giudizio e la cancellazione dall’albo in caso di condanna definitiva.

Il motivo è infondato.

L’art.110. comma 2, lett.a), n.5 e 7 del [OSCURATO:PERSONA] prevede che la CONSOB debba disporre la radiazione “in caso di comunicazione o trasmissione al cliente ….di informazioni o documenti non rispondenti al vero nonché di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente …”.

La condotta posta in essere dal Gianì integra la violazione della norma citata.

Per il resto, il motivo è volto a sollecitare una nuova valutazione dei criteri di determinazione in concreto della sanzione, oggetto di apprezzamento del giudice di merito, che, nel caso di specie, sulla base di adeguata motivazione, ha tenuto conto della gravità del fatto e della personalità del ricorrente (Cass. Civ., Sez. 2 -, Sentenza n. 9126 del 07/04/2017; Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 2406 del 08/02/2016 Rv. 638469).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28138/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' BORSA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.B. MARTINI, 3 C/O CONSOB, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 131/2020 depositata il15/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 27/12/2018, impugnava la delibera della [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa - Consob, n. 20702 del 14 novembre 2018, con la quale era stata disposta, nei suoi confronti, la sanzione della radiazione dall’albo unico dei promotori finanziari. [OSCURATO:PERSONA] era stata contestata: - la violazione dell’art. 107, comma 1, b) del [OSCURATO:PERSONA], per aver disposto operazioni senza la preventiva autorizzazione dei clienti e per aver loro comunicato informazioni non veritiere; - violazione dell’art. 106 comma 1, lett. e) del [OSCURATO:PERSONA], per aver svolto attività in grave contrasto con l’ordinato svolgimento fuori sede, consistita nella promozione, a favore della clientela di cui era assegnatario, della sottoscrizione di contratti di associazione in partecipazione nel capitale di una società immobiliare a lui riferibile. Le condotte sanzionate con tale delibera erano state accertate dalla CONSOB a seguito dell’attività di vigilanza informativa avviata dalla [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla ricezione, in data 17.02.2017, di una nota con cui [OSCURATO:PERSONA] SPA aveva comunicato di aver risolto il contratto di agenzia intercorrente con il Gianì in ragione di talune gravi irregolarità nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede. All’esito della verifiche svolte, era emerso che il Gianì, contestualmente all’attività svolta per conto di [OSCURATO:PERSONA], aveva proposto alla propria clientela la sottoscrizione di contratti in partecipazione collegati all’andamento di [OSCURATO:SOCIETA]., società operante nel settore immobiliare, disponendo tali operazioni senza la preventiva autorizzazione dei clienti, ai quali aveva comunicato informazioni non rispondenti al vero e precisamente che tali investimenti fossero “in convenzione” con il [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, era emerso che la compagine societaria di [OSCURATO:SOCIETA]. includeva la coniuge del ricorrente, titolare del 67% delle quote. Le operazioni contestate riguardavano 17 clienti della [OSCURATO:PERSONA] che avevano investito nella [OSCURATO:SOCIETA].; dall’analisi di portafoglio era emerso che tali investimenti erano stati eseguiti dopo la liquidazione di altri investimenti che i clienti avevano intrattenuto con la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione innanzi alla Corte d’Appello di Catania e deduceva la carenza di prova in ordine alla conclusione dei contratti in oggetto contestualmente all’attività svolta per conto della [OSCURATO:PERSONA], rilevando di aver rassegnato le dimissioni in data 16.02.2017; con riguardo alla violazione ex art. 107 del [OSCURATO:PERSONA], contestava di aver proposto ai clienti operazioni di investimento nella società [OSCURATO:SOCIETA]., considerato che i clienti avevano liberamente sottoscritto le operazioni di investimento nel capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. e che in alcun contratto vi era la sua firma. [OSCURATO:PERSONA] evidenziava che la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva investito tramite [OSCURATO:PERSONA] fino al 2011 ed era stata a lui assegnata dal 2012 sicché molte operazioni contestate non erano al medesimo riconducibili. Con riguardo alla partecipazione alla compagine societaria della moglie [OSCURATO:PERSONA], ne deduceva l’ininfluenza in quanto le quote erano state acquistate nel 2015 mentre la gran parte delle operazioni finanziarie erano antecedenti. La Corte d’Appello rigettava il ricorso, rilevando che da una scrittura privata prodotta dalla CONSOB, sottoscritta dal Gianì e dal legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. emergeva la prova inconfutabile che il promotore finanziario aveva svolto contemporaneamente le due attività. La prova che il Gianì avesse proposto i contratti con detta società ai suoi clienti risultava, altresì, dalla produzione dei contratti sottoscritti dai clienti, dalle denunce - querele degli investitori e dalle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Ragusa. La sanzione della radiazione era congrua in relazione alla gravità dei fatti commessi. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 23, comma 2, L. 689/1981 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello operato un’inversione dell’onere della prova, che avrebbe fondato su relazioni, querele e segnalazioni mai sfociate in un accertamento con valore di giudicato, trattandosi di fatti ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria, considerando che detta documentazione era stata ampiamente contestata. La Corte d’Appello avrebbe ritenuto provati fatti sulla scorta di mere querele, non risultando dall’esame dei contratti che in essi si facesse riferimento alla [OSCURATO:PERSONA], né che fossero stati sottoscritti su sua segnalazione: tutti i contratti riporterebbero la dicitura CIFRA e sarebbero stati sottoscritti dall’associato e dall’allora rappresentante legale. Il motivo è infondato. Come più volte affermato da questa Corte (ex multis Cass.26769/18), in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art.2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. Nel caso di specie, l’accertamento della responsabilità del Gianì è stata basata su plurimi elementi di prova, che sono stati posti alla base del libero convincimento del giudice, costituiti da documentazione bancaria, querele ed accertamenti svolti in sede penale. Dall’apprezzamento del compendio probatorio, la Corte ha accertato che il Gianì, contestualmente all’attività svolta per conto di [OSCURATO:PERSONA], aveva proposto alla propria clientela la sottoscrizione di contratti in partecipazione collegati all’andamento di [OSCURATO:SOCIETA]., società operante nel settore immobiliare, disponendo tali operazioni senza la preventiva autorizzazione dei clienti, ai quali aveva comunicato informazioni non rispondenti al vero e precisamente che tali investimenti fossero “in convenzione” con il [OSCURATO:PERSONA]. L’interesse nelle operazioni si evinceva dalla circostanza che la compagine societaria di [OSCURATO:SOCIETA]. includeva la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], coniuge del ricorrente e titolare del 67% delle quote. Non è rilevante che sui fatti contestati non si fosse formato il giudicato penale, attesa l’autonoma valutazione dei fatti da parte del giudice penale e del giudice amministrativo (cfr. Cass 2952/2018; Cass. 1593/2017). Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n.4, c.p.c., in quanto la sentenza avrebbe posto a fondamento della decisione l’esistenza di contratti di associazione in partecipazione non prodotti dalla CONSOB e non presenti in atti. Il motivo è inammissibile perché denuncia l’apprezzamento del materiale probatorio, dal quale era emerso che il Gianì svolgeva contemporaneamente attività per conto di [OSCURATO:SOCIETA] e attività per conto della società [OSCURATO:SOCIETA].,sulla base di una serie di elementi precedentemente evidenziati nonché secondo quanto risultava dai contratti esibiti dalle parti in sede penale. La Corte di merito ha accertato che dai riscontri in sede di indagine penale unitamente ai documenti prodotti (richiamati in sentenza pagg. 5-6) si evinceva la prova della condotta illecita del Gianì per aver disposto operazioni senza la preventiva autorizzazione dei clienti, che erano convinti di stipulare un investimento con Fideuram, previa comunicazione di notizie false, alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova (Cass.5277/2007) e presunzioni (Cass. 17615/2007). Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 107, comma 1 e 106 comma 1 lett. e) e 110 del [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente censura la valutazione di congruità della sanzione più grave della radiazione, in quanto il provvedimento sanzionatorio sarebbe basato esclusivamente su un verbale di sequestro probatorio effettuato nell’ambito del procedimento penale e sulle querele di alcune parti. Il ricorrente osserva che, qualora un promotore finanziario sia sottoposto all’azione penale, la sanzione dipende dall’esito del giudizio, sicch é nessuna sanzion e potrebbe essere irrogata in caso di archiviazione, la sospensione sarebbe prevista in caso di misura cautelare personale o rinvio a giudizio e la cancellazione dall’albo in caso di condanna definitiva. Il motivo è infondato. L’art.110. comma 2, lett.a), n.5 e 7 del [OSCURATO:PERSONA] prevede che la CONSOB debba disporre la radiazione “in caso di comunicazione o trasmissione al cliente ….di informazioni o documenti non rispondenti al vero nonché di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente …”. La condotta posta in essere dal Gianì integra la violazione della norma citata. Per il resto, il motivo è volto a sollecitare una nuova valutazione dei criteri di determinazione in concreto della sanzione, oggetto di apprezzamento del giudice di merito, che, nel caso di specie, sulla base di adeguata motivazione, ha tenuto conto della gravità del fatto e della personalità del ricorrente (Cass. Civ., Sez. 2 -, Sentenza n. 9126 del 07/04/2017; Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 2406 del 08/02/2016 Rv. 638469). Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, co
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