CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14951/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 40558/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla mancata esclusione della recidiva contestata, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta. La Corte d'appello, infatti, ha individuato, in maniera conforme ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, i criteri alla luce dei quali ha confermato l'applicazione della recidiva contestata, ricavando dai numerosi e recenti precedenti penali un giudizio di ragguardevole pericolosità in concreto dell'imputato (v. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il