CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2025
Cassazione n. 28781/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; í49,_ [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa il 20 marzo 2025, il Gup presso il Tribunale di Taranto ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta e con il consenso del Pubblico Ministero, l'aumento di pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa, in relazione alla precedente sentenza di patteggiamento n.1373/22 emessa dal GUP dello stesso Tribunale il 12/12/2022, per i reati, riuniti in continuazione, di cui all'art. 73, co. 1, 6, d.P.R. 309/90.. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza suindicata, deducendo il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglinnento ex art. 129 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito. Infatti, ai sensi dell'art. 448, comnna 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 11.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti. Si denuncia iUatti un vizio di motivazione della sentenza di patteggiannento, che, peraltro, non è neppure ravvisabile in concreto, atteso che dalla decisione, in base alle espressamente richiamate risultanze degli atti di indagine e del verbale di sequestro di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente, risulta verificata l'inesistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato. 4. Non rientrando il motivo di ricorso tra quelli per i quali è consentita l'impugnazione, ne va dichiarata l'immediata inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]