CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 38342/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale); esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativi a: 1) errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione (l'imputato è soltanto fuggito dopo che i pubblici ufficiali avevano intimato l'"alt" all'autovettura; 2) vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva reiterata (non si è esaminato se e in che misura i pregressi reati abbiano influito sulla commissione del reato attuale, essendo oltretutto stata ritenuta la condotta estemporanea; 3) vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (non si è valorizzata la condotta collaborativa dell'imputato che ha reso ampie dichiarazioni confessorie e scuse spontanee); rilevato che i motivi sono generici, perché non si confrontano con la completa e logica motivazione della Corte d'appello, la quale ha osservato come: 1) oltre ad ignorare 'Mit", l'imputato pose in essere manovre pericolose che misero a repentaglio gli utenti della strada (per un tragitto di 18 km); 2) le scuse dell'imputato vanno ritenute recessive a fronte dei molteplici precedenti penali dell'imputato e della pluralità di reati (quattordici), oltre quello per resistenza, oggetto del presente procedimento (dichiarati non procedibili per difetto di querela); 3) la recidiva non è disapplicabile, a causa dei numerosissimi precedenti penali (undici), di cui due specifici, l'attuale condotta denotando una pericolosità accresciuta; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estens6re Il