CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 25298/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7667/2018 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5177/25/17, depositata il 7 dicembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Accise - Diniego di rimborso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 5177/25/17 del 07/12/2017 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 146/02/15 della Commissione tributaria provinciale di Mantova (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito GB) nei confronti del diniego parziale di rimborso delle accise relative all’anno d’imposta 2013. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza impugnata, il diniego di ADM, per quanto ancora interessa, era motivato dalla circostanza che la società contribuente aveva acquistato gasolio da un impianto di carburanti ad uso privato, per il quale vigeva il divieto di cessione a terzi. 1.2. La CTR respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che l’Ufficio aveva proposto un unico motivo di doglianza, incentrato essenzialmente sulla tipologia dei mezzi riforniti, mentre non aveva impugnato la autonoma ratio decidendi con cui la CTP aveva ritenuto di dover rigettare il ricorso, implicante la necessità di verificare la legittimità del diniego in base ai soli motivi contenuti nel provvedimento. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. 3. Con ordinanza resa all’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte dichiarava la nullità della notificazione del ricorso per cassazione e disponeva la rinnovazione della stessa nei confronti della società contribuente. 4. All’esito di detta rinnovazione, regolarmente effettuata, GB non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo ed il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 24, 53 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR, rispettivamente: a) ritenuto che l’Ufficio non avrebbe potuto integrare la motivazione del diniego di rimborso; b) assegnato valenza di autonoma ratio decidendi, non impugnata, all’affermazione per la quale la società contribuente ha acquistato gasolio per autotrazione, mentre si tratterebbe di un mero obiter dictum e, comunque, di una statuizione s uperata dalla assenza del requisito soggettivo. 1. I motivi possono essere unitariamente esaminati. 1.1. La CTR ha affermato che la sentenza della CTP era fondata su due distinte ed autonome rationes decidendi : i) il gasolio oggetto di domanda di rimborso è gasolio per autotrazione e ciò fonda il diritto al rimborso, anche in ragione del fatto che ADM non può modificare la motivazione con la quale è stato negato il rimborso; ii) l’impiego del gasolio per autotrazione sugli automezzi di proprietà della società contribuente è legittimo in ragione della circostanza che il termine automezzi va considerato in maniera omnicomprensiva. 1.2. Secondo la CTR, pertanto, la mancata impugnazione della ratio decidendisub i), determinerebbe il suo passaggio in giudicato e la inammissibilità si ogni questione posta sulla ulteriore ratio decidendi sub ii), tenuto conto che la prima sarebbe idonea, di per sé sola, a fondare il rigetto dell’appello. 1.3. In realtà, se è vero che l’Ufficio non ha specificamente impugnato il capo della sentenza con il quale la CTP ha ritenuto che non potesse essere modificata la motivazione del diniego di rimborso (il gasolio è stato acquistato da un impianto di carburanti per autotrazione ad uso privato per i quali vige il divieto di cessione a terzi), con conseguente inammissibilità del primo motivo di ricorso per novità, essendo stato proposto per la prima volta in sede di legittimità, è altrettanto vero che la CTP ha accertato che si tratta di gasolio da autotrazione e che, per l’esenzione, devono sussistere le ulteriori condizioni soggettive prescritte dalla legge. 1.4. Ne consegue che, sebbene la CTP abbia affermato che il fatto che si tratti di gasolio per autotrazione sia sufficiente per accogliere la richiesta di rimborso, in realtà tale affermazione non è affatto sufficiente ed è completata dalla ulteriore statuizione con la quale si afferma che il termine automezzi va interpretato in senso estensivo. 1.5. In altri termini, le due rationes decidendi della CTP non sono autonome, ma la seconda (il gasolio per autotrazione può essere utilizzato con qualsiasi automezzo genericamente inteso) presuppone la prima (l’Ufficio non può modificare la propria motivazione di diniego e, quindi, il gasolio acquistato è chiaramente gasolio da autotrazione). 1.6. Ha, dunque, errato la CTR a ritenere che la prima ratio decidendi sia autonoma e idonea a definire il ricorso, così non esaminando la questione posta da ADM e concernente gli ulteriori requisiti per l’esenzione, tra cui, appunto, l’omnicomprensività o meno del termine automezzi per come indicato dalla CTP. 1.7. Va, dunque, accolto il secondo motivo di ricorso nei termini più sopra precisati. 2. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grad