CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 48439/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE€1,3~7rStrattelperftt" udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tardivo in quanto spedito a mezzo posta il 22 febbraio 2022 oltre i 45 giorni previsti dal combinato disposto di cui ai commi 1, lettera c) e 2, lettera c), dell'art. 585 cod. proc. pen., nel caso decorrenti dal 3 gennaio 2022 (decisione del 2 novembre 2021 con termini per il deposito della motivazione di giorni sessanta, puntualmente rispettato), con conseguente perenzione del termine utile ad impugnare ( scaduto il 17 febbraio 2022); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022.