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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2023

Cassazione n. 51357/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25546/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché le "conclusioni scritte" in data 25 ottobre 2023; Ritenuto che le censure contenute nell'unico motivo di ricorso, ribadite nelle citate "conclusioni", oltre che generiche, sono aspecifiche poiché, nel richiedere l' applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite, invocano l'applicazione delle attenuanti generiche, per il vero già concesse con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, la cui sussistenza è stata affermata con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25546/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché le "conclusioni scritte" in data 25 ottobre 2023; Ritenuto che le censure contenute nell'unico motivo di ricorso, ribadite nelle citate "conclusioni", oltre che generiche, sono aspecifiche poiché, nel richiedere l' applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite, invocano l'applicazione delle attenuanti generiche, per il vero già concesse con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, la cui sussistenza è stata affermata con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 51357/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris