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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 28724/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( Al/ ,Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di sei mesi di arresto per i reati di cui agli artt. 256, comma 1 e 3, d.lgs. 152 del 2006, articolando due motivi di ricorso, deduce: a) con il primo, violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità; b) con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente, in modo congruo, ed in linea con quella di primo grado, perché deve ritenersi accertata la condotta di raccolta e trasporto di rifiuti e di realizzazione di una discarica abusiva, valorizzando le dichiarazioni testimoniali e le puntuali conferme rilevate dalla polizia giudiziaria (la teste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver incaricato l'imputato di rimuovere gli arredi e le suppellettili da un'abitazione presa in locazione; la polizia giudiziaria ha constatato che queste suppellettili e questi arredi erano stati trovati in parte sul luogo della discarica abusiva e in parte all'interno del furgone dell'imputato); Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, oltre che manifestamente infondate, poiché la Corte d'appello ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizzando sia la condotta contestata, caratterizzata da una pluralità di conferimenti abusivi, sia la negativa personalità, risultante dai numerosi precedenti penali per reati contro la persona, contro il patrimonio e in tema di sostanze stupefacenti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente A drea ?e,r9 [OSCURATO:PERSONA] 1 29 LUG 2026L'[OSCURATO:PERSONA] oDott.ssa Ka I 'I nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( Al/ ,Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di sei mesi di arresto per i reati di cui agli artt. 256, comma 1 e 3, d.lgs. 152 del 2006, articolando due motivi di ricorso, deduce: a) con il primo, violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità; b) con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente, in modo congruo, ed in linea con quella di primo grado, perché deve ritenersi accertata la condotta di raccolta e trasporto di rifiuti e di realizzazione di una discarica abusiva, valorizzando le dichiarazioni testimoniali e le puntuali conferme rilevate dalla polizia giudiziaria (la teste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver incaricato l'imputato di rimuovere gli arredi e le suppellettili da un'abitazione presa in locazione; la polizia giudiziaria ha constatato che queste suppellettili e questi arredi erano stati trovati in parte sul luogo della discarica abusiva e in parte all'interno del furgone dell'imputato); Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, oltre che manifestamente infondate, poiché la Corte d'appello ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizzando sia la condotta contestata, caratterizzata da una pluralità di conferimenti abusivi, sia la negativa personalità, risultante dai numerosi precedenti penali per reati contro la persona, contro il patrimonio e in tema di sostanze stupefacenti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente A drea ?e,r9 [OSCURATO:PERSONA] 1 29 LUG 2026L'[OSCURATO:PERSONA] oDott.ssa Ka I 'I nte
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