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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2024

Cassazione n. 41359/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Messina il 19 febbraio 2024 ha integralmente confermatq la dec.sione, ap sellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Messina il imakeruienvair.1., all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 10 maggio 2023, in conseguenza condannandolo, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. L'imputato si affida ad un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge (artt. 62-bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante e manifestamente illogica, in punto di individuazione del trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente severo, anche in ragione del diniego delle attenuanti generiche, trascurando la confessione resa dall'imputato, l'avere lo stesso consegnato spontaneamente 100 grammi di hashish alla polizia giudiziaria e l'essere lo stesso assuntore di droga.

3. L'impugnazione è manifestamente infondata.

La pronunzia, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

Le riferite doglianze sono costruite in fatto, censurano il trattamento punitivo, benchè sorretto da stringata ma sufficiente e non illogica motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive, trascurano che la Corte territoriale ha ritenuto non sussistere elementi che giustifichino un miglioramento del trattamento sanzionatorio (p. 2) 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Messina il 19 febbraio 2024 ha integralmente confermatq la dec.sione, ap sellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Messina il imakeruienvair.1., all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 10 maggio 2023, in conseguenza condannandolo, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2. L'imputato si affida ad un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge (artt. 62-bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante e manifestamente illogica, in punto di individuazione del trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente severo, anche in ragione del diniego delle attenuanti generiche, trascurando la confessione resa dall'imputato, l'avere lo stesso consegnato spontaneamente 100 grammi di hashish alla polizia giudiziaria e l'essere lo stesso assuntore di droga. 3. L'impugnazione è manifestamente infondata. La pronunzia, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le riferite doglianze sono costruite in fatto, censurano il trattamento punitivo, benchè sorretto da stringata ma sufficiente e non illogica motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive, trascurano che la Corte territoriale ha ritenuto non sussistere elementi che giustifichino un miglioramento del trattamento sanzionatorio (p. 2) 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma
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