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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 giugno 2021

Cassazione n. 32748/2021

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10109-2020 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 838/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata 4/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n.838/2020, pubblicata il 21 febbraio 2020, oggetto dell'odierno ricorso, dichiarava improcedibile l'appello avverso la decisione n. 118/2019 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 33 del 16 marzo 2016 con cui [OSCURATO:PERSONA] intimava all'appellante [OSCURATO:PERSONA]Abundo il pagamento di euro 13.740,60, per il mancato pagamento dei canoni di locazione da febbraio 2012 a marzo 2013 aventi ad oggetto un locale commerciale sito in Ischia.

La sentenza accertava la carenza di prova agli atti dell'avvenuta notifica del ricorso introduttivo del gravame e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e dichiarava improcedibile l'appello perché nel giudizio di appello, soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione è insanabile e determina decadenza dall'attività processuale, non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un nuovo termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto e giuridicamente inesistente, dovendosi considerare ininfluente l'avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza pe la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c. , trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della diversa fase cautelare. [OSCURATO:PERSONA]Abundo ricorre avverso detta decisione, formulando un solo motivo.

Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: La ricorrente censura la sentenza impugnata ai sensi degli artt. 360, comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., per erronea applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 291 comma 1 c.p.c.

La tesi della ricorrente è che la Corte d'Appello avrebbe dovuto, d'ufficio, verificare l'avvenuta comunicazione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione, fissare una nuova udienza di discussione e concedere un nuovo termine per la notifica, come previsto dall'art. 291 c.p.c. /3' Al fine di verificare la fondatezza del ricorso, in applicazione del principio, secondo cui nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza comporta la decadenza dall'impugnazione con conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame, non essendo consentito al giudice assegnare all'appellante un termine per la rinnovazione di un atto mai compiuto, né, a tal fine, assume rilevanza la mancata comunicazione del decreto di fissazione di udienza da parte della cancelleria quando dagli atti processuali risulti in modo certo che l'appellante abbia, comunque, acquisito conoscenza della data fissata per la discussione della causa (Cass. 18/07/2018, n. 19083), è necessario verificare se non risulti comunque la ricorrenza di una causa di conoscenza certa della data di udienza.

A tal fine si rende necessaria l'acquisizione del fascicolo di ufficio.

2. Si dispone, quindi, il rinvio a nuovo ruolo della controversia per l'acquisizione del fascicolo di ufficio.

PQM La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo e l'acquisizione del fascicolo di ufficio.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione Terza, della Corte di Cassazione in data 24 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] ; DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10109-2020 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 838/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata 4/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n.838/2020, pubblicata il 21 febbraio 2020, oggetto dell'odierno ricorso, dichiarava improcedibile l'appello avverso la decisione n. 118/2019 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 33 del 16 marzo 2016 con cui [OSCURATO:PERSONA] intimava all'appellante [OSCURATO:PERSONA]Abundo il pagamento di euro 13.740,60, per il mancato pagamento dei canoni di locazione da febbraio 2012 a marzo 2013 aventi ad oggetto un locale commerciale sito in Ischia. La sentenza accertava la carenza di prova agli atti dell'avvenuta notifica del ricorso introduttivo del gravame e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e dichiarava improcedibile l'appello perché nel giudizio di appello, soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione è insanabile e determina decadenza dall'attività processuale, non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un nuovo termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto e giuridicamente inesistente, dovendosi considerare ininfluente l'avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza pe la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c. , trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della diversa fase cautelare. [OSCURATO:PERSONA]Abundo ricorre avverso detta decisione, formulando un solo motivo. Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: La ricorrente censura la sentenza impugnata ai sensi degli artt. 360, comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., per erronea applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 291 comma 1 c.p.c. La tesi della ricorrente è che la Corte d'Appello avrebbe dovuto, d'ufficio, verificare l'avvenuta comunicazione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione, fissare una nuova udienza di discussione e concedere un nuovo termine per la notifica, come previsto dall'art. 291 c.p.c. /3' Al fine di verificare la fondatezza del ricorso, in applicazione del principio, secondo cui nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza comporta la decadenza dall'impugnazione con conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame, non essendo consentito al giudice assegnare all'appellante un termine per la rinnovazione di un atto mai compiuto, né, a tal fine, assume rilevanza la mancata comunicazione del decreto di fissazione di udienza da parte della cancelleria quando dagli atti processuali risulti in modo certo che l'appellante abbia, comunque, acquisito conoscenza della data fissata per la discussione della causa (Cass. 18/07/2018, n. 19083), è necessario verificare se non risulti comunque la ricorrenza di una causa di conoscenza certa della data di udienza. A tal fine si rende necessaria l'acquisizione del fascicolo di ufficio. 2. Si dispone, quindi, il rinvio a nuovo ruolo della controversia per l'acquisizione del fascicolo di ufficio. PQM La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo e l'acquisizione del fascicolo di ufficio. Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione Terza, della Corte di Cassazione in data 24 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] ; DEPO
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