CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23728/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia in data 15.4.2021 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 95 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 per avere dichiarato falsamente nella dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata nell'ambito del procedimento penale n. 340/17 Siep di possedere i requisiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio, e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 500,00 di multa oltre alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. 1.1. Dalle prove acquisite nel giudizio di primo grado risultava che l'Aucello era proprietario di un terzo di un appezzamento di terreno sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed inoltre che conviveva con dei congiunti, alcuni dei quali percettori di reddito, cosicché il nucleo familiare raggiungeva il reddito complessivo di oltre Euro 39.800,00. Il giudice di primo grado, valorizzando anche la sua totale assenza nel giudizio, non avendo così in alcun modo giustificato il proprio comportamento, riteneva sussistenti gli elementi costitutivi del reato contestato. Il giudizio di penale responsabilità espresso dal giudice di primo grado ha trovato integrale conferma nel giudizio di appello. 2. L'Aucello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, proponendo tre motivi. Con il primo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. Si assume che é affetta da nullità assoluta ed insanabile la notifica della sentenza della Corte d'appello di Bari eseguita presso il difensore senza previa verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato. La sentenza é stata notificata a mezzo pec ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. e va considerata affetta da nullità assoluta. Con il secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine alla valutazione dell'atto di appello. Si assume che nella specie difetta l'elemento soggettivo del reato contestato che deve essere sorretto dal dolo generico. Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per mancanza assoluta, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'esistenza dell'elemento soggettivo del provvedimento impugnato e da tutti gli atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. Si assume che la sentenza impugnata é carente e contraddittoria in ordine al trattamento sanzionatorio ed ha omesso di dare conto dell'esistenza dell'elemento soggettivo del reato con un insanabile travisamento dei dati processuali. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. Va premesso che in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, nella specie applicabile, il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza depositata, ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen., entro il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, decorre dalla data di scadenza del termine per il suo deposito, reso noto alle parti mediante la notifica del dispositivo, prevista dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (Sez. 5, n. 7403 del 14/12/2023 dep. 2024, Rv. 285976). Nella specie la sentenza impugnata, emessa a seguito di rito cartolare, é stata `tt Afrp h v-0 depositata in udienza il 10.11.2023 e Ulas,tmln-GeFFEtE~ele della stessa é stato notificato in data 12.2.2024 alla difesa dell'imputato mentre il ricorso per cassazione é stato proposto in data 12.4.2024, quindi ben oltre il termine di 15 giorni di cui all'art. 585, comma 2, cod.proc.pen. 2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremi