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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 45435/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, co. 8 del D.L. n. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cremona che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del 10/03/2022 del GIP del medesimo Tribunale che aveva rigettato la richiesta di restituzione dei beni di sua proprietà sottoposti a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di altre persone. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.costituisce insegnamento costante di questa Corte che ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 - 01; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 - 01; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, Poli, Rv. 258580; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692); 3.2.come spiegato in motivazione da Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Pace, Rv. 245440 (richiamata, sul punto, da Sez. 6, n. 13154 del 2010), «per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico (...) vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall'art. 100, cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art.83 cod. proc. civ.; mentre l'indagato o imputato, che è assoggettato all'azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell'assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato (v. per simili concetti Cass., sez.

Il, 21 novembre 2006, Tanda; Cass., sez.

VI, 25 settembre 2007, Puliga; Id., 18 giugno 2008, Lombardi; Id., 17 febbraio 2009, Pirozzi) (...) Invece, il terzo interessato (...) al pari dei soggetti considerati espressamente dall'art. 100, cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore»; 3.3.nel caso in esame la ricorrente agisce quale persona estranea al reato interessata, quale proprietaria, alla restituzione dei beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di terze persone; 3.4.il difensore, tuttavia, non è munito di procura speciale, non essendo sufficiente a tal fine la mera nomina quale difensore di fiducia del 21/10/2021; 3.5.benché, infatti, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, il mandato deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta (Sez. 4, n. 3445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2020, Piazza, Rv. 278026 - 01; Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014, dep. 2015, Rv. 262473 - 01; Sez. 2, n. 46159 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 257335 - 01; Sez. 4, n. 14863 del 03/02/2004, Rv. 228595 - 01), occorre pur sempre che il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludano ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte, correndosi altrimenti il rischio della sostanziale equiparazione della nomina del difensore di fiducia al conferimento della procura; 3.6.costituisce declinazione pratica di questi principi l'insegnamento secondo il quale, in tema di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro, la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2132 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ruffo, Rv. 282668 - 01; Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258417 - 01; Sez. 6, n. 1289 del 12/12/2013, dep. 2014, Scino, Rv. 259019 - 01); 3.7.nel caso di specie, la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia con conferimento allo stesso al ampio mandato a rappresentare e assistere la parte in ogni stato e grado del procedimento, non assolve all'onere di rendere chiara la volontà del terzo di attribuire al difensore la specifica legittimazione a sollecitare l'adozione di provvedimenti restitutori e ad impugnare i relativi dinieghi, men che meno a proporre ricorso per cassazione; 3.8.ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, co. 8 del D.L. n. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cremona che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del 10/03/2022 del GIP del medesimo Tribunale che aveva rigettato la richiesta di restituzione dei beni di sua proprietà sottoposti a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di altre persone. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.costituisce insegnamento costante di questa Corte che ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 - 01; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 - 01; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, Poli, Rv. 258580; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692); 3.2.come spiegato in motivazione da Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Pace, Rv. 245440 (richiamata, sul punto, da Sez. 6, n. 13154 del 2010), «per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico (...) vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall'art. 100, cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art.83 cod. proc. civ.; mentre l'indagato o imputato, che è assoggettato all'azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell'assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato (v. per simili concetti Cass., sez. Il, 21 novembre 2006, Tanda; Cass., sez. VI, 25 settembre 2007, Puliga; Id., 18 giugno 2008, Lombardi; Id., 17 febbraio 2009, Pirozzi) (...) Invece, il terzo interessato (...) al pari dei soggetti considerati espressamente dall'art. 100, cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore»; 3.3.nel caso in esame la ricorrente agisce quale persona estranea al reato interessata, quale proprietaria, alla restituzione dei beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di terze persone; 3.4.il difensore, tuttavia, non è munito di procura speciale, non essendo sufficiente a tal fine la mera nomina quale difensore di fiducia del 21/10/2021; 3.5.benché, infatti, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, il mandato deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta (Sez. 4, n. 3445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2020, Piazza, Rv. 278026 - 01; Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014, dep. 2015, Rv. 262473 - 01; Sez. 2, n. 46159 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 257335 - 01; Sez. 4, n. 14863 del 03/02/2004, Rv. 228595 - 01), occorre pur sempre che il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludano ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte, correndosi altrimenti il rischio della sostanziale equiparazione della nomina del difensore di fiducia al conferimento della procura; 3.6.costituisce declinazione pratica di questi principi l'insegnamento secondo il quale, in tema di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro, la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2132 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ruffo, Rv. 282668 - 01; Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258417 - 01; Sez. 6, n. 1289 del 12/12/2013, dep. 2014, Scino, Rv. 259019 - 01); 3.7.nel caso di specie, la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia con conferimento allo stesso al ampio mandato a rappresentare e assistere la parte in ogni stato e grado del procedimento, non assolve all'onere di rendere chiara la volontà del terzo di attribuire al difensore la specifica legittimazione a sollecitare l'adozione di provvedimenti restitutori e ad impugnare i relativi dinieghi, men che meno a proporre ricorso per cassazione; 3.8.ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Am
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