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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 gennaio 1986

Cassazione n. 05813/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 14/05/2021 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Paola FILIPPI che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Ivan LIGUORI con la sentenza pronunciata dallo stesso ufficio in data 19 settembre 2018, divenuta irrevocabile in data 15 ottobre 2018, per l'inadempimento degli obblighi risarcitori disposti in favore della parte civile (condanna al risarcimento del danno liquidato in euro 15.000), al quale adempimento il beneficio era condizionato senza la fissazione di un termine.

Il provvedimento veniva reso, su istanza del pubblico ministero a ciò compulsato dalla parte civile, all'udienza camerale del 14 maggio 2021 a seguito dell'annullamento della precedente ordinanza emessa in data 17 giugno 2020 disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 11354 in data 9/12/2020 - dep. 2021, in ragione della mancata celebrazione dell'udienza camerale.

2. [OSCURATO:PERSONA] LIGUORI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, sviluppando due motivi.

2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, con riferimento all'art.165 cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione ha revocato il beneficio senza attenersi al principio di diritto, pur contrastato all'interno della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma liquidata o provvisoriamente assegnata a titolo di risarcimento del danno, l'omessa indicazione del termine per l'adempimento dell'obbligo non comporta violazione dell'art. 165 cod. pen., poiché in tal caso il termine per l'adempimento coincide con quello di cinque o due anni previsto dall'art. 163 cod. pen.» (Sez. 5, n. 9855 del 08/11/2018 - dep. 2019, Perticari, Rv. 275502 - 01).

La mancata osservanza del termine di cui all'art. 165 cod. pen., trattandosi di condanna alla pena detentiva per un delitto, rileva in ordine alla stessa possibilità di revocare il beneficio cui ha provveduto illegittimamente il giudice dell'esecuzione.

2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, con riferimento agli artt. 165 e 168 cod. pen., e il vizio della motivazione perché il giudice dell'esecuzione ha revocato il beneficio senza procedere alla necessaria verifica della possibilità di adempiere da parte del condannato che, in proposito, aveva allegato la documentazione relativa ai redditi famigliari da cui risulta un reddito annuale esiguo, nonché il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, così specificamente deducendo la propria incolpevole impossibilità di provvedere al pagamento delle obbligazioni civili cui il beneficio è subordinato.La decisione del giudice dell'esecuzione è, secondo il ricorrente, in contrasto con quanto stabilisce la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587: «in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l'assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice dell'esecuzione, impedisce la revoca del beneficio»), dovendo il giudice dell'esecuzione, investito della documentata prospettazione difensiva di impossibilità ad adempiere, svolgere gli opportuni accertamenti a norma dell'articolo 666, comma 5, cod. proc. pen. 3.

Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite ex art. 618, comma 1, cod. proc. pen., sussistendo un contrasto di giurisprudenza sul primo motivo di ricorso, che ha carattere assorbente, circa la possibilità di procedere alla revoca in fase esecutiva del beneficio della sospensione condizionale della pena che sia stato condizionato all'adempimento delle obbligazioni civili quando il termine di adempimento di tale condizione non sia stato stabilito dal giudice della cognizione.

3.1. L'Ufficio del Massimario e del Ruolo ha ripetutamente segnalato (relazione n. 60 del 2020 e relazione n. 36 del 2020) l'esistenza del seguente contrasto giurisprudenziale: «Se, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincida con quello del passaggio in giudicato della stessa o con quello previsto dall'art. 163 cod. pen.».

In particolare, l'Ufficio del Massimario segnala l'esistenza di due contrastanti indirizzi giurisprudenziali che non si ritengono superati dall'evoluzione giurisprudenziale, persistendo incertezze interpretative nei giudici di merito.

3.2. Un primo orientamento, che individua il termine ad adempiere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, è rappresentato, tra l'altro, dalle seguenti decisioni: Sez. 1, n. 13776 del 15/12/2020 - dep. 2021, Ciocci, Rv. 281059; Sez. 1, n. 6368 del 28/01/2020, Incalcaterra, Rv. 278075 - 01; Sez. 1, n. 10867 del 16/01/2020, Cirota, Rv. 278693 - 01; Sez. 1, n. 23742 del 08/07/2020 Priori, Rv. 279458 - 01; Sez. 1, n. 47649 del 18/04/2019, Pucci, Rv. 277458-01; Sez. 1, n. 47862 del 28/06/2017, Gentiluomo, Rv. 271418-01; Sez. 6, n. 8392 del 14/05/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205562-01.Esse, in larga parte pronunciate dalla Prima sezione, competente per la materia dell'esecuzione penale, pongono in evidenza che il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile.

Si è, in particolare, sottolineato che l'individuazione del termine non può che collegarsi alla natura e al contenuto specifico dell'obbligazione il cui adempimento determina l'inizio di efficacia della concessa sospensione condizionale della pena, cosicché, qualora questa consista nell'obbligo di pagare una somma di denaro alla persona offesa, a titolo di restituzione o di risarcimento, anche solo parziale, del danno, detto termine non può che identificarsi con quello di adempimento delle obbligazioni pecuniarie previsto dall'art. 1183, primo comma, cod. civ.

La giurisprudenza che aderisce a questo primo orientamento sottolinea che la nozione di inadempimento dell'obbligazione deve essere mutuata dalla apposita norma civilistica (art. 1218 cod. civ.), secondo cui l'inadempimento consiste nel fatto oggettivo della mancata o inesatta esecuzione della prestazione, salvo la prova a carico del soggetto inadempiente della impossibilità assoluta di esecuzione della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha cassato i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che, seguendo una prassi alquanto diffusa, aveva individuato il dies a quo per l'adempimento nel momento della notifica dell'intimazione di pagamento a cura della parte creditrice, precisando che il momento di decorrenza del termine per l'adempimento è quello del passaggio in giudicato della sentenza e non quello in cui il condannato ha avuto notizia della pronuncia a suo carico.

La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che la conclusione seguita dal primo orientamento giurisprudenziale è compatibile anche con la disciplina processuale della revoca della sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 674 cod. proc. pen., che ne prevede la pronuncia all'esito di udienza camerale e quindi del contraddittorio, sicché, nel corso dell'incidente di esecuzione promosso per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, il condannato può comunque dimostrare di avere nel frattempo adempiuto o di non aver potuto incolpevolmente adempiere.3.3.

L'opposto orientamento, che individua il termine per l'adempimento in quello della sospensione condizionale biennale o quinquennale della pena a mente dell'art. 163 cod. pen., è ben rappresentato dalle seguenti decisioni: Sez. 5, n. 9855 del 08/11/2018 (dep. 2019), Perticari, Rv. 275502-01; Sez. 1, n. 42109 del 19/06/2013, Damiano, Rv. 256765 - 01; Sez. 1, n. 41428 del 07/10/2004, Raffo, Rv. 229939-01.

Tali pronunce, che prendono le mosse da un risalente orientamento della Prima sezione che dichiaratamente si è inteso recentemente ribadire e rivitalizzare, pongono in evidenza che il termine per l'adempimento, ove non sia diversamente fissato, coincide con quello di cinque o due anni previsto dall'art.163 cod. pen., in quanto si fonda sulla considerazione che, essendo quello il periodo di tempo che la legge prende in esame per valutare se il comportamento tenuto dal condannato lo renda meritevole del beneficio, deve ritenersi implicitamente applicabile anche agli obblighi restitutori e risarcitori, ove non diversamente disposto.

3.4. La rilevanza, nel caso specifico, della questione di diritto oggetto di contrasto, impone di investire il massimo consesso giurisdizionale.

Se si seguisse la seconda opzione ermeneutica, il termine per adempiere non sarebbe decorso alla data di pronuncia del provvedimento impugnato, sicché sarebbe, a quella data, irrilevante verificare l'impossibilità ad adempiere del condannato, verifica che andrebbe, invece, effettuata in un successivo momento, sicché il provvedimento andrebbe cassato senza rinvio.

La diversa opzione interpretativa darebbe, invece, ingresso alla immediata verifica della deduzione di impossibilità ad adempiere che è stata denunciata al secondo motivo di ricorso.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 14/05/2021 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Paola FILIPPI che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Ivan LIGUORI con la sentenza pronunciata dallo stesso ufficio in data 19 settembre 2018, divenuta irrevocabile in data 15 ottobre 2018, per l'inadempimento degli obblighi risarcitori disposti in favore della parte civile (condanna al risarcimento del danno liquidato in euro 15.000), al quale adempimento il beneficio era condizionato senza la fissazione di un termine. Il provvedimento veniva reso, su istanza del pubblico ministero a ciò compulsato dalla parte civile, all'udienza camerale del 14 maggio 2021 a seguito dell'annullamento della precedente ordinanza emessa in data 17 giugno 2020 disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 11354 in data 9/12/2020 - dep. 2021, in ragione della mancata celebrazione dell'udienza camerale. 2. [OSCURATO:PERSONA] LIGUORI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, sviluppando due motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, con riferimento all'art.165 cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione ha revocato il beneficio senza attenersi al principio di diritto, pur contrastato all'interno della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma liquidata o provvisoriamente assegnata a titolo di risarcimento del danno, l'omessa indicazione del termine per l'adempimento dell'obbligo non comporta violazione dell'art. 165 cod. pen., poiché in tal caso il termine per l'adempimento coincide con quello di cinque o due anni previsto dall'art. 163 cod. pen.» (Sez. 5, n. 9855 del 08/11/2018 - dep. 2019, Perticari, Rv. 275502 - 01). La mancata osservanza del termine di cui all'art. 165 cod. pen., trattandosi di condanna alla pena detentiva per un delitto, rileva in ordine alla stessa possibilità di revocare il beneficio cui ha provveduto illegittimamente il giudice dell'esecuzione. 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, con riferimento agli artt. 165 e 168 cod. pen., e il vizio della motivazione perché il giudice dell'esecuzione ha revocato il beneficio senza procedere alla necessaria verifica della possibilità di adempiere da parte del condannato che, in proposito, aveva allegato la documentazione relativa ai redditi famigliari da cui risulta un reddito annuale esiguo, nonché il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, così specificamente deducendo la propria incolpevole impossibilità di provvedere al pagamento delle obbligazioni civili cui il beneficio è subordinato.La decisione del giudice dell'esecuzione è, secondo il ricorrente, in contrasto con quanto stabilisce la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587: «in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l'assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice dell'esecuzione, impedisce la revoca del beneficio»), dovendo il giudice dell'esecuzione, investito della documentata prospettazione difensiva di impossibilità ad adempiere, svolgere gli opportuni accertamenti a norma dell'articolo 666, comma 5, cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite ex art. 618, comma 1, cod. proc. pen., sussistendo un contrasto di giurisprudenza sul primo motivo di ricorso, che ha carattere assorbente, circa la possibilità di procedere alla revoca in fase esecutiva del beneficio della sospensione condizionale della pena che sia stato condizionato all'adempimento delle obbligazioni civili quando il termine di adempimento di tale condizione non sia stato stabilito dal giudice della cognizione. 3.1. L'Ufficio del Massimario e del Ruolo ha ripetutamente segnalato (relazione n. 60 del 2020 e relazione n. 36 del 2020) l'esistenza del seguente contrasto giurisprudenziale: «Se, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincida con quello del passaggio in giudicato della stessa o con quello previsto dall'art. 163 cod. pen.». In particolare, l'Ufficio del Massimario segnala l'esistenza di due contrastanti indirizzi giurisprudenziali che non si ritengono superati dall'evoluzione giurisprudenziale, persistendo incertezze interpretative nei giudici di merito. 3.2. Un primo orientamento, che individua il termine ad adempiere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, è rappresentato, tra l'altro, dalle seguenti decisioni: Sez. 1, n. 13776 del 15/12/2020 - dep. 2021, Ciocci, Rv. 281059; Sez. 1, n. 6368 del 28/01/2020, Incalcaterra, Rv. 278075 - 01; Sez. 1, n. 10867 del 16/01/2020, Cirota, Rv. 278693 - 01; Sez. 1, n. 23742 del 08/07/2020 Priori, Rv. 279458 - 01; Sez. 1, n. 47649 del 18/04/2019, Pucci, Rv. 277458-01; Sez. 1, n. 47862 del 28/06/2017, Gentiluomo, Rv. 271418-01; Sez. 6, n. 8392 del 14/05/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205562-01.Esse, in larga parte pronunciate dalla Prima sezione, competente per la materia dell'esecuzione penale, pongono in evidenza che il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile. Si è, in particolare, sottolineato che l'individuazione del termine non può che collegarsi alla natura e al contenuto specifico dell'obbligazione il cui adempimento determina l'inizio di efficacia della concessa sospensione condizionale della pena, cosicché, qualora questa consista nell'obbligo di pagare una somma di denaro alla persona offesa, a titolo di restituzione o di risarcimento, anche solo parziale, del danno, detto termine non può che identificarsi con quello di adempimento delle obbligazioni pecuniarie previsto dall'art. 1183, primo comma, cod. civ. La giurisprudenza che aderisce a questo primo orientamento sottolinea che la nozione di inadempimento dell'obbligazione deve essere mutuata dalla apposita norma civilistica (art. 1218 cod. civ.), secondo cui l'inadempimento consiste nel fatto oggettivo della mancata o inesatta esecuzione della prestazione, salvo la prova a carico del soggetto inadempiente della impossibilità assoluta di esecuzione della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha cassato i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che, seguendo una prassi alquanto diffusa, aveva individuato il dies a quo per l'adempimento nel momento della notifica dell'intimazione di pagamento a cura della parte creditrice, precisando che il momento di decorrenza del termine per l'adempimento è quello del passaggio in giudicato della sentenza e non quello in cui il condannato ha avuto notizia della pronuncia a suo carico. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che la conclusione seguita dal primo orientamento giurisprudenziale è compatibile anche con la disciplina processuale della revoca della sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 674 cod. proc. pen., che ne prevede la pronuncia all'esito di udienza camerale e quindi del contraddittorio, sicché, nel corso dell'incidente di esecuzione promosso per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, il condannato può comunque dimostrare di avere nel frattempo adempiuto o di non aver potuto incolpevolmente adempiere.3.3. L'opposto orientamento, che individua il termine per l'adempimento in quello della sospensione condizionale biennale o quinquennale della pena a mente dell'art. 163 cod. pen., è ben rappresentato dalle seguenti decisioni: Sez. 5, n. 9855 del 08/11/2018 (dep. 2019), Perticari, Rv. 275502-01; Sez. 1, n. 42109 del 19/06/2013, Damiano, Rv. 256765 - 01; Sez. 1, n. 41428 del 07/10/2004, Raffo, Rv. 229939-01. Tali pronunce, che prendono le mosse da un risalente orientamento della Prima sezione che dichiaratamente si è inteso recentemente ribadire e rivitalizzare, pongono in evidenza che il termine per l'adempimento, ove non sia diversamente fissato, coincide con quello di cinque o due anni previsto dall'art.163 cod. pen., in quanto si fonda sulla considerazione che, essendo quello il periodo di tempo che la legge prende in esame per valutare se il comportamento tenuto dal condannato lo renda meritevole del beneficio, deve ritenersi implicitamente applicabile anche agli obblighi restitutori e risarcitori, ove non diversamente disposto. 3.4. La rilevanza, nel caso specifico, della questione di diritto oggetto di contrasto, impone di investire il massimo consesso giurisdizionale. Se si seguisse la seconda opzione ermeneutica, il termine per adempiere non sarebbe decorso alla data di pronuncia del provvedimento impugnato, sicché sarebbe, a quella data, irrilevante verificare l'impossibilità ad adempiere del condannato, verifica che andrebbe, invece, effettuata in un successivo momento, sicché il provvedimento andrebbe cassato senza rinvio. La diversa opzione interpretativa darebbe, invece, ingresso alla immediata verifica della deduzione di impossibilità ad adempiere che è stata denunciata al secondo motivo di ricorso. P
Sentenza Cassazione n. 05813/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris