Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 14319/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Torino del 7-12.10.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Torino ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] confermando il provvedimento del GIP di Novara dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva a sua volta rigettato l'istanza di revoca o sostituzione, con altra meno afflittiva, della misura cautelare della custodia in carcere adottata nei confronti del ricorrente a carico del quale erano stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. ed a quelli di cui ai capi A), B), C), D), G), H), 3), K), L), M), N), P), Q), U), V), Z), AA), AB), AF), e AG) della incolpazione provvisoria nonché le relative esigenze cautelari giudicate non altrimenti fronteggiabili se non con il ricorso alla più gravosa misura;

2. ricorre per cassazione il difensore del Lakatosz lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: a) rileva l'errore in cui è incorso il Tribunale nell'aver ritenuto di poter integrare la motivazione del GIP non essendo integrabile una motivazione che, come nel caso di specie, risulta in realtà apparente ovvero inesistente; b) segnala che, in ogni caso, il Tribunale si è limitato a ribadire che la durata della misura è elemento irrilevante sulla possibile sua attenuazione omettendo di dar conto delle ragioni per le quali 14 mesi di detenzione non avrebbero sortito alcun effetto deterrente come invece era stato affermato nel parallelo procedimento per truffa; sottolinea come, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, il ricorrente abbia collaborato sia pure parzialmente ammettendo l'addebito con riguardo alla truffa sub AF) dove egli aveva riferito di una struttura più complessa facente capo a connazionali residenti in Polonia; c) rileva che il Tribunale ha violato i principi di uniformità di trattamento tra correi con posizioni simili di cui è espressione l'art. 587 cod. proc. pen. con particolare riferimento alla Bobovisz cui da tempo sono state revocate tutte le misure escluso l'obbligo di presentazione alla PG; d) sottolinea il carattere meramente astratto della affermazione circa la possibilità dell'imputato di reiterare altri reati pur in stato di detenzione per altra causa come, peraltro, esattamente affermato dal GIP nel parallelo procedimento;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che il Tribunale ha argomentato in maniera puntuale con riguardo, anche, all'effetto devolutivo proprio dello strumento dell'appello sottolineando, per altro verso, la inconferenza degli esiti di altri procedimenti per fatti puntuali e relativi a diverso soggetto;

4. in data 9.2.2022 il difensore del Lakatosz ha dichiarato di rinunciare al ricorso essendo venuto meno l'interesse del ricorrente, nei cui confronti è stata revocata la misura della custodia in carcere, alla sua decisione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

1. Con dichiarazione pervenuta in Cancelleria il giorno 9.2.2022 il difensore del Lakatosz ha infatti dichiarato di rinunciare al ricorso fissato per il giorno 22.2.2022.

Vero che la rinuncia è stata formalizzata dal solo difensore non munito di procura speciale ed è, perciò, inefficace (cfr., per tutte Sez.

U, Sentenza n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244).

E, tuttavia, è stato lo stesso difensore a far presente che il GIP aveva revocato la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente sostituendola con quella degli arresti domiciliari e che, perciò, non aveva interesse a discutere il ricorso. 2 Tanto premesso, sulla scia di Cass.

SS.UU., 16.12.2010 n. 7.931, Testini, Rv. 249002, la Corte ha costantemente ribadito che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, connma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, 15.10.2019 n. 48583, Capristo, Rv. 277567; conf., ancora, Sez. 6, 21.3.2013 n. 19217, Cionfrini, Rv. 255135; Sez. 3, 20.3.2013 n. 39071, Milanetto, Rv. 257047, che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto agli artt. 3 e 111 Cost. degli artt. 309, 310, 568, connma secondo, cod. proc. pen. nella parte in cui prevedono - secondo la lettura datane dalla conforme giurisprudenza - in caso di revoca della misura cautelare l'inammissibilità sopravvenuta della richiesta di riesame se non vi sia stata l'espressa manifestazione dell'interessato, personalmente ovvero a mezzo del difensore, della volontà di ottenere una pronuncia utile ai fini dell'esercizio dell'azione per la riparazione da ingiusta detenzione).

Non essendovi stata alcuna richiesta in tal senso da parte del ricorrente, il ricorso, come detto, è inammissibile.

3. Da ultimo, va detto che l'inammissibilità del ricorso dovuta al sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia non consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che, in ogni caso, dell'ammenda di cui all'art. 616 cod. proc. pen. (cfr., da ultimo, Cass.

SS.UU., 27.2.2020 n. 11.803, Ramondo che ha richiamato, a tal proposito, Cass.

SS.UU., 25.6.1997 n. 7, Chiappetta, massinnata nel senso che "qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inannmissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende" e che, a sua volta, aveva fatto riferimento, sul punto, a Cass.

SS.UU., 24.3.1995 n. 10, Meli).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Torino del 7-12.10.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Torino ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] confermando il provvedimento del GIP di Novara dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva a sua volta rigettato l'istanza di revoca o sostituzione, con altra meno afflittiva, della misura cautelare della custodia in carcere adottata nei confronti del ricorrente a carico del quale erano stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. ed a quelli di cui ai capi A), B), C), D), G), H), 3), K), L), M), N), P), Q), U), V), Z), AA), AB), AF), e AG) della incolpazione provvisoria nonché le relative esigenze cautelari giudicate non altrimenti fronteggiabili se non con il ricorso alla più gravosa misura; 2. ricorre per cassazione il difensore del Lakatosz lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: a) rileva l'errore in cui è incorso il Tribunale nell'aver ritenuto di poter integrare la motivazione del GIP non essendo integrabile una motivazione che, come nel caso di specie, risulta in realtà apparente ovvero inesistente; b) segnala che, in ogni caso, il Tribunale si è limitato a ribadire che la durata della misura è elemento irrilevante sulla possibile sua attenuazione omettendo di dar conto delle ragioni per le quali 14 mesi di detenzione non avrebbero sortito alcun effetto deterrente come invece era stato affermato nel parallelo procedimento per truffa; sottolinea come, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, il ricorrente abbia collaborato sia pure parzialmente ammettendo l'addebito con riguardo alla truffa sub AF) dove egli aveva riferito di una struttura più complessa facente capo a connazionali residenti in Polonia; c) rileva che il Tribunale ha violato i principi di uniformità di trattamento tra correi con posizioni simili di cui è espressione l'art. 587 cod. proc. pen. con particolare riferimento alla Bobovisz cui da tempo sono state revocate tutte le misure escluso l'obbligo di presentazione alla PG; d) sottolinea il carattere meramente astratto della affermazione circa la possibilità dell'imputato di reiterare altri reati pur in stato di detenzione per altra causa come, peraltro, esattamente affermato dal GIP nel parallelo procedimento; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che il Tribunale ha argomentato in maniera puntuale con riguardo, anche, all'effetto devolutivo proprio dello strumento dell'appello sottolineando, per altro verso, la inconferenza degli esiti di altri procedimenti per fatti puntuali e relativi a diverso soggetto; 4. in data 9.2.2022 il difensore del Lakatosz ha dichiarato di rinunciare al ricorso essendo venuto meno l'interesse del ricorrente, nei cui confronti è stata revocata la misura della custodia in carcere, alla sua decisione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. 1. Con dichiarazione pervenuta in Cancelleria il giorno 9.2.2022 il difensore del Lakatosz ha infatti dichiarato di rinunciare al ricorso fissato per il giorno 22.2.2022. Vero che la rinuncia è stata formalizzata dal solo difensore non munito di procura speciale ed è, perciò, inefficace (cfr., per tutte Sez. U, Sentenza n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244). E, tuttavia, è stato lo stesso difensore a far presente che il GIP aveva revocato la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente sostituendola con quella degli arresti domiciliari e che, perciò, non aveva interesse a discutere il ricorso. 2 Tanto premesso, sulla scia di Cass. SS.UU., 16.12.2010 n. 7.931, Testini, Rv. 249002, la Corte ha costantemente ribadito che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, connma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, 15.10.2019 n. 48583, Capristo, Rv. 277567; conf., ancora, Sez. 6, 21.3.2013 n. 19217, Cionfrini, Rv. 255135; Sez. 3, 20.3.2013 n. 39071, Milanetto, Rv. 257047, che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto agli artt. 3 e 111 Cost. degli artt. 309, 310, 568, connma secondo, cod. proc. pen. nella parte in cui prevedono - secondo la lettura datane dalla conforme giurisprudenza - in caso di revoca della misura cautelare l'inammissibilità sopravvenuta della richiesta di riesame se non vi sia stata l'espressa manifestazione dell'interessato, personalmente ovvero a mezzo del difensore, della volontà di ottenere una pronuncia utile ai fini dell'esercizio dell'azione per la riparazione da ingiusta detenzione). Non essendovi stata alcuna richiesta in tal senso da parte del ricorrente, il ricorso, come detto, è inammissibile. 3. Da ultimo, va detto che l'inammissibilità del ricorso dovuta al sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia non consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che, in ogni caso, dell'ammenda di cui all'art. 616 cod. proc. pen. (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU., 27.2.2020 n. 11.803, Ramondo che ha richiamato, a tal proposito, Cass. SS.UU., 25.6.1997 n. 7, Chiappetta, massinnata nel senso che "qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inannmissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende" e che, a sua volta, aveva fatto riferimento, sul punto, a Cass. SS.UU., 24.3.1995 n. 10, Meli). P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14319/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris