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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 51562/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato la Losanna (Svizzera) il 15/10/1971 avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 12/04/2023. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione atti alla Corte di appello di Milano; Udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 12/04/2023, la Corte di appello di Milano dichiarava, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado dal Tribunale di Milano (sent. n. 3747/2021) in -k n détO ordine alla contravvenzione di cui all'art. 29-quaterdecies d.

Igs. 152/2006 commesso in Baranzate, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha presentato, tramite il proprio difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 606 lett. c cod. proc. pen.), per avere la Corte di appello di Milano dichiarato la prescrizione del reato de plano, senza previo avviso alle parti;

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione (art. 606 lett. c cod. proc. pen.), in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ma non per prescrizione ai sensi del comma 1, bensì ai sensi del comma 2, essendo evidente che l'imputato non ha commesso il fatto, non essendo neppure l'organo «apicale» della società all'epoca dei fatti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

2. Il primo motivo è fondato.

Va premesso che la Corte di appello di Milano ha prosciolto per prescrizione l'imputato, adottando un provvedimento in camera di consiglio, senza che la deliberazione sia stata preceduta dal contraddittorio in udienza tra le parti.

Questa Corte ha chiarito (Sez. 5, Sentenza n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811 - 01) che sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione.

Come evidenziato nella sentenza citata e nello stesso ricorso, è pacifico che l'adozione della sentenza predibattimentale non sia consentita nel giudizio di appello, stante il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui al Giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809; Sez. 2, n. 33741 del 04/05/2016, Ventrella, Rv.267498;Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862).

Non v'è dubbio, pertanto, che la sentenza predibattimentale di appello, di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, sia viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma I, lett. b) e c), e 179, comma I, cod. proc. pen. (cfr. Sez.

U, n. 3027 del 19/12/2001, dep. 2002, Angelucci, Rv. 220555; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 262833; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250499).

Si era tuttavia ritenuto, mediante apposito rinvio al contenuto delle Sez.

U. Iannelli (Sez. 3, n. 15758 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279272 - 01), che nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata «de plano» in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato (Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810; Sez. 2, n. 46776 del 26/09/2018, Vitolo, Rv. 274465).

Pertanto, allorquando l'imputato, condannato in primo grado e ricorrente per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato - emessa de plano in secondo grado, in violazione del contraddittorio, abbia rinunciato alla prescrizione e conseguentemente alleghi un interesse concreto ed attuale alla celebrazione del giudizio di appello da lui promosso, per ottenere una più favorevole pronuncia di proscioglimento nel merito, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice d'appello per la celebrazione del giudizio.

E', poi, intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 111 del 05/04/2022 che ha ritenuto in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ove interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] ha in tale occasione precisato, contraddicendo l'assunto delle Sez.

U. Iannelli, circa la prevalenza della causa estintiva del reato sulla nullità della sentenza, che l'interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione emessa de plano, senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, si colloca al di fuori di un «giusto processo» ex art.111 Cost..L'esercizio del diritto di difesa non è, secondo la Corte Costituzionale, bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all'operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen..

Tanto meno - secondo il Giudice delle leggi - il conclamato sacrificio del contraddittorio e del diritto di difesa può giustificarsi, nella prospettiva dell'utilità concreta dell'impugnazione, in base ad una prognosi di superfluità del dispiegamento di ulteriori attività processuali in sede di rinvio, volte a pervenire al proscioglimento con formula di merito. [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti già sottolineato l'essenzialità che riveste il contraddittorio, anche ai fini dell'accertamento della causa estintiva del reato (sentenza n. 91 del 1992), nonché la rilevanza dell'interesse dell'imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito, piuttosto che alla Corte di cassazione (sentenza n. 249 del 1989, relativa alla disciplina del previgente codice di procedura penale).

In applicazione del principio statuito dalla Corte Costituzionale, la sentenza impugnata è pertanto da annullare senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.

3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso ha efficacia assorbente sul secondo; sarà pertanto cura del ricorrente allegare al giudice di merito gli specifici elementi di valutazione ai fini di una eventuale applicazione dell'articolo 129, comma 2, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato la Losanna (Svizzera) il 15/10/1971 avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 12/04/2023. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione atti alla Corte di appello di Milano; Udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 12/04/2023, la Corte di appello di Milano dichiarava, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado dal Tribunale di Milano (sent. n. 3747/2021) in -k n détO ordine alla contravvenzione di cui all'art. 29-quaterdecies d. Igs. 152/2006 commesso in Baranzate, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha presentato, tramite il proprio difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 606 lett. c cod. proc. pen.), per avere la Corte di appello di Milano dichiarato la prescrizione del reato de plano, senza previo avviso alle parti; 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione (art. 606 lett. c cod. proc. pen.), in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ma non per prescrizione ai sensi del comma 1, bensì ai sensi del comma 2, essendo evidente che l'imputato non ha commesso il fatto, non essendo neppure l'organo «apicale» della società all'epoca dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 2. Il primo motivo è fondato. Va premesso che la Corte di appello di Milano ha prosciolto per prescrizione l'imputato, adottando un provvedimento in camera di consiglio, senza che la deliberazione sia stata preceduta dal contraddittorio in udienza tra le parti. Questa Corte ha chiarito (Sez. 5, Sentenza n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811 - 01) che sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione. Come evidenziato nella sentenza citata e nello stesso ricorso, è pacifico che l'adozione della sentenza predibattimentale non sia consentita nel giudizio di appello, stante il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui al Giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809; Sez. 2, n. 33741 del 04/05/2016, Ventrella, Rv.267498;Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862). Non v'è dubbio, pertanto, che la sentenza predibattimentale di appello, di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, sia viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma I, lett. b) e c), e 179, comma I, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001, dep. 2002, Angelucci, Rv. 220555; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 262833; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250499). Si era tuttavia ritenuto, mediante apposito rinvio al contenuto delle Sez. U. Iannelli (Sez. 3, n. 15758 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279272 - 01), che nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata «de plano» in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810; Sez. 2, n. 46776 del 26/09/2018, Vitolo, Rv. 274465). Pertanto, allorquando l'imputato, condannato in primo grado e ricorrente per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato - emessa de plano in secondo grado, in violazione del contraddittorio, abbia rinunciato alla prescrizione e conseguentemente alleghi un interesse concreto ed attuale alla celebrazione del giudizio di appello da lui promosso, per ottenere una più favorevole pronuncia di proscioglimento nel merito, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice d'appello per la celebrazione del giudizio. E', poi, intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 111 del 05/04/2022 che ha ritenuto in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ove interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] ha in tale occasione precisato, contraddicendo l'assunto delle Sez. U. Iannelli, circa la prevalenza della causa estintiva del reato sulla nullità della sentenza, che l'interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione emessa de plano, senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, si colloca al di fuori di un «giusto processo» ex art.111 Cost..L'esercizio del diritto di difesa non è, secondo la Corte Costituzionale, bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all'operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. Tanto meno - secondo il Giudice delle leggi - il conclamato sacrificio del contraddittorio e del diritto di difesa può giustificarsi, nella prospettiva dell'utilità concreta dell'impugnazione, in base ad una prognosi di superfluità del dispiegamento di ulteriori attività processuali in sede di rinvio, volte a pervenire al proscioglimento con formula di merito. [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti già sottolineato l'essenzialità che riveste il contraddittorio, anche ai fini dell'accertamento della causa estintiva del reato (sentenza n. 91 del 1992), nonché la rilevanza dell'interesse dell'imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito, piuttosto che alla Corte di cassazione (sentenza n. 249 del 1989, relativa alla disciplina del previgente codice di procedura penale). In applicazione del principio statuito dalla Corte Costituzionale, la sentenza impugnata è pertanto da annullare senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. 3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso ha efficacia assorbente sul secondo; sarà pertanto cura del ricorrente allegare al giudice di merito gli specifici elementi di valutazione ai fini di una eventuale applicazione dell'articolo 129, comma 2, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti all
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