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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40007/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANO_ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Co gliere [OSCURATO:PERSONA]; N. iii-(23Ì.5 R. G. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stata loro applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di giustizia in relazione a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti.

2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione di cause di proscioglimento e in relazione alla qualifica- zione giuridica dei reati ascritti.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolu- tamente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 In base a tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possano pro- porre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espres- sione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen- tenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; 3.2 Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso il quale si limita invece a contestare il mancato esame di eventuali ipotesi di proscioglimento o di non punibilità, laddove la pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consa- pevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di appli- cazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1.999, Fraccari, rv. 214637).

Nessuna evidenza del testo del provvedimento o dai motivi di ricorso fa emergere errori nella qualificazione giuridica dei fatti ascritti.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità 1 9.7 N. R. G. (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANO_ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Co gliere [OSCURATO:PERSONA]; N. iii-(23Ì.5 R. G. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stata loro applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di giustizia in relazione a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti. 2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione di cause di proscioglimento e in relazione alla qualifica- zione giuridica dei reati ascritti. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolu- tamente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 In base a tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possano pro- porre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espres- sione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen- tenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; 3.2 Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso il quale si limita invece a contestare il mancato esame di eventuali ipotesi di proscioglimento o di non punibilità, laddove la pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consa- pevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di appli- cazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1.999, Fraccari, rv. 214637). Nessuna evidenza del testo del provvedimento o dai motivi di ricorso fa emergere errori nella qualificazione giuridica dei fatti ascritti. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità 1 9.7 N. R. G. (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20
Sentenza Cassazione n. 40007/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris