CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45714/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: Motivazione semplificata SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; quale parte civile nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/12/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile; udito per la parte civile l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha annullato per difetto di motivazione quella con la quale il Giudice di pace aveva condannato, anche agli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia e diffamazione commessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale in motivazione ha precisato di non ritenere necessario disporre a seguito dell'annullamento la trasmissione degli atti al giudice di primo grado in ragione della rilevata prescrizione dei reati in contestazione. 2. Avverso la sentenza ricorre il Pardo nella sua qualità di parte civile articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando che il difetto della motivazione non integra una delle ipotesi tassativamente previste dall'art.604 c.p.p. che legittimano il giudice dell'appello ad annullare la sentenza impugnata. In tal senso il giudice del merito avrebbe genericamente giustificato la propria decisione facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità, la quale, però, consente l'annullamento esclusivamente nel caso di sentenza inesistente, che certamente non ricorre nella fattispecie. Peraltro la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe altresì contraddittoria nella misura in cui ha criticato l'apparato argomentativo della sentenza appellata, riconoscendo dunque che lo stesso era motivato. Con il secondo motivo vengono dedotti inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta prescrizione dei reati per cui si procede, invero maturata, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, successivamente alla pronunzia della sentenza. Infatti, il giudice dell'appello non avrebbe considerato che il suddetto termine è rimasto sospeso per oltre un anno in ragione dei rinvii di varie udienze a causa dell'astensione dei difensori, nonché in forza di quanto disposto dalla normativa dettata per fronteggiare l'emergenza pandemica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Il Tribunale ha infatti annullato la sentenza di primo grado in quanto asseritamente priva di motivazione, travalicando in tal senso i poteri conferitigli dall'art. 604 c.p.p. e contravvenendo al consolidato insegnamento di questa Corte per cui la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dalla disposizione citata, per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, Sentenza n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118). Peraltro, nel caso di specie, la sentenza impugnata era dotata di un seppur succinto apparato argomentativo, che il giudice dell'appello avrebbe eventualmente potuto valutare insufficiente, ma non certo inesistente in senso assoluto. 3. Il secondo motivo, in astratto parimenti fondato per le ragioni esposte nel ricorso, rimane a questo punto assorbito, anche per l'irrilevanza dell'eventuale maturazione della prescrizione ai fini della decisione sulle statuizioni civili adottate nel primo grado di giudizio. In conclusione deve dunque essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili ed il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo gr