CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33852/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avvi alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; in caso di diffusione' de'' presente provvedfrlanto ornetter- 9..-.1f3raiità e gri aLirt. 52 d.lgs. efi quanto: Ej z richie5t. di parto 2 imposto da 4a fegge Letto il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del 29/11/21 con cui la Corte di appello di Napoli, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente per i reati di cui agli artt.612, 582 cod. pen. riducendola nella misura concordata; rilevato che il ricorrente, nel dedurre, peraltro, in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, trascura di considerare che il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) e che alla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così d