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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 37147/2021

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 25 settembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Roma nel valutare i contenuti del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale del 24 aprile 2019 di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen., lo ha respinto, evidenziando che il sottoposto è esponente di spicco nonché reggente dell' associazione camorristica dei "Casalesi", gruppo Schiavone.

In motivazione si evidenzia, in sintesi, la mancata dissociazione del Caterino dal clan di appartenenza e l'attuale operatività di quest'ultimo nella provincia di Caserta, come si evince da recenti operazioni di p.g. che hanno interessato altri elementi di vertice ed affiliati.

Da ciò deriva la concretezza del pericolo correlato - in caso di collocamento in regime ordinario- alla capacità del soggetto di mantenere i contatti con gli affiliati in libertà e di ricevere aggiornamenti dall'esterno.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente e, in data 29 ottobre 2020, a mezzo del difensore, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge regolatrice.

Si ritiene sostanzialmente privo di motivazione il diniego, che ripropone argomenti datati e inidonei a fondare un giudizio di attualità della pericolosità.

Peraltro i fatti riguardanti l'attuale operatività del sodalizio criminale riguardano soggetti diversi e circostanze avulse dalla sfera volitiva del ricorrente.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 3.1 La inammisibilità riguarda sia il ricorso personale, in virtù della carenza di legittimazione (per l'obbligo di redazione del ricorso da parte di difensore cassazionista) , che quello redatto dal difensore. 3.2 Quanto ai motivi addotti dal difensore, ne va infatti dichiarata la manifesta infondatezza.

Va in premessa evidenziato che il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza è ricorribile solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 41 bis comma 2 sexies ord. pen . .

Da ciò deriva che, quanto alle ragioni poste a sostegno della decisione, il vizio può riscontrarsi solo in ipotesi di 'assenza grafica' del percorso valutativo o adozione di un provvedimento la cui linea ricostruttiva risulta del tutto avulsa dal contenuto degli atti processuali o incomprensibile.Nel caso in esame sono invece indicati precisi elementi (relativi alla particolare intensità del ruolo svolto in ambito associativo) la cui valenza dimostrativa in modo non irragionevole è stata posta alla base del rigetto del reclamo.

Va ribadito, come da costante orientamento interpretativo, che l'applicazione o la proroga del regime differenziato non richiede un pieno accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (dato che ciò presuppone l'individuazione, in sede processuale, di un effettivo contributo arrecato all'attività del gruppo) quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere la continuità dei contatti con la realtà criminale di provenienza.

Ciò corrisponde alla finalità preventiva e inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario.

Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto - nell'ambito della quale di certo incide l'intensità pregressa del rapporto già accertato - che, anche ove basata su semplici dati indizianti, si sottrae al sindacato di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 25 settembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Roma nel valutare i contenuti del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale del 24 aprile 2019 di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen., lo ha respinto, evidenziando che il sottoposto è esponente di spicco nonché reggente dell' associazione camorristica dei "Casalesi", gruppo Schiavone. In motivazione si evidenzia, in sintesi, la mancata dissociazione del Caterino dal clan di appartenenza e l'attuale operatività di quest'ultimo nella provincia di Caserta, come si evince da recenti operazioni di p.g. che hanno interessato altri elementi di vertice ed affiliati. Da ciò deriva la concretezza del pericolo correlato - in caso di collocamento in regime ordinario- alla capacità del soggetto di mantenere i contatti con gli affiliati in libertà e di ricevere aggiornamenti dall'esterno. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente e, in data 29 ottobre 2020, a mezzo del difensore, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge regolatrice. Si ritiene sostanzialmente privo di motivazione il diniego, che ripropone argomenti datati e inidonei a fondare un giudizio di attualità della pericolosità. Peraltro i fatti riguardanti l'attuale operatività del sodalizio criminale riguardano soggetti diversi e circostanze avulse dalla sfera volitiva del ricorrente. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 3.1 La inammisibilità riguarda sia il ricorso personale, in virtù della carenza di legittimazione (per l'obbligo di redazione del ricorso da parte di difensore cassazionista) , che quello redatto dal difensore. 3.2 Quanto ai motivi addotti dal difensore, ne va infatti dichiarata la manifesta infondatezza. Va in premessa evidenziato che il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza è ricorribile solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 41 bis comma 2 sexies ord. pen . . Da ciò deriva che, quanto alle ragioni poste a sostegno della decisione, il vizio può riscontrarsi solo in ipotesi di 'assenza grafica' del percorso valutativo o adozione di un provvedimento la cui linea ricostruttiva risulta del tutto avulsa dal contenuto degli atti processuali o incomprensibile.Nel caso in esame sono invece indicati precisi elementi (relativi alla particolare intensità del ruolo svolto in ambito associativo) la cui valenza dimostrativa in modo non irragionevole è stata posta alla base del rigetto del reclamo. Va ribadito, come da costante orientamento interpretativo, che l'applicazione o la proroga del regime differenziato non richiede un pieno accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (dato che ciò presuppone l'individuazione, in sede processuale, di un effettivo contributo arrecato all'attività del gruppo) quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere la continuità dei contatti con la realtà criminale di provenienza. Ciò corrisponde alla finalità preventiva e inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto - nell'ambito della quale di certo incide l'intensità pregressa del rapporto già accertato - che, anche ove basata su semplici dati indizianti, si sottrae al sindacato di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore I
Decreto Cassazione n. 37147/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris