CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 aprile 2024
Cassazione n. 33006/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Livorno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 14 novembre 2023 il Tribunale del riesame di Livorno ha accolto l'istanza di riesame di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato degli art. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver importato in concorso 53 chili di cocaina occultata in un container proveniente dall'Ecuador, e ha revocato il decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Livorno in data 19 ottobre 2023, disponendo la restituzione del denaro, pari a euro 24.251,00, all'interessato. 2. Il Pubblico ministero ricorre per cassazione per violazione di legge sull'applicazione del criterio della ragionevolezza temporale, che autorizza la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, tra il momento della commissione del reato presupposto e quello dell'acquisto del bene oggetto di confisca. Lamenta che il Tribunale del riesame aveva errato nell'escludere l'apprensione delle somme acquisite dal prevenuto nei tre anni precedenti il reato, perché l'Hysaj aveva dimostrato di essere un professionista nel settore degli stupefacenti. Era stato sorpreso nel cuore della notte a "esfiltrare" dal porto di Livorno un carico di cocaina molto importante proveniente dall'Ecuador con strumenti estremamente sofisticati; inoltre, a casa sua erano stati trovati orologi di lusso e disponeva di due [OSCURATO:PERSONA], già oggetto di precedenti sequestri; non v'era prova della lecita provenienza del denaro e comunque nel computo del sequestrato erano stati già sottratti i versamenti dall'Albania con la causale "risparmi di famiglia". 3. In data 13 marzo 2024, il Presidente di sezione titolare, [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l'istanza di discussione orale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], perché pervenuta fuori termine il 12 marzo 2024. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno è manifestamente infondato perché apparentemente contesta la violazione di legge, in realtà, si pone al di fuori del perimetro applicativo dell'art. 325 cod. proc. pen., perché lamenta il vizio di motivazione con riferimento al criterio giurisprudenziale della ragionevolezza temporale. Il Tribunale del riesame ha diffusamente spiegato che non è stato rappresentato alcun collegamento tra il fatto di reato contestato e la somma di denaro giacente sul conto corrente e che la tesi propugnata dal PM secondo cui la produzione dei profitti dipenderebbe dal traffico di stupefacenti è rimasta solo congetturale, in assenza di precedenti specifici e soprattutto in assenza di elementi di giudizio sulle occupazioni passate del prevenuto. Per giunta, risulta che i suoi conti correnti siano stati alimentati da bonifici di ridotta entità per lo più provenienti da conti intestati a familiari. I versamenti in contanti sono avvenuti in casi sporadici e per piccole entità. Le spese sono state per lo più eseguite dopo i versamenti e pure sono tracciate perché relative prevalentemente ad acquisti sul web. I Giudici hanno stimato inesistente la sproporzione e hanno evidenziato che né le informative della Guardia di finanza né la richiesta del Pubblico ministero, né le motivazioni del sequestro preventivo si erano fatte carico di rappresentare le ragioni per cui, a fronte di un reato-spia accertato a marzo 2023, la presunzione di illecito accumulo avesse avuto a oggetto anche somme accreditate in epoche risalenti.La motivazione è perfettamente in linea con la sentenza a Sezioni Unite n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561-01 e resiste alle censure sollevate. Il ricorso del Pubblico ministero è pertanto inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso, il 2 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]