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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19118/2026

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[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA];-intimato-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSICILIA, sez. staccata di MESSINA n. 3057/2022 depositata il07/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20455/2022Numero sezionale 4840/2026Numero di raccolta generale 19118/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il 3/12/2015 il Comune di Sant’[OSCURATO:PERSONA] (ME) emise e notificò alcontribuente, oggi ricorrente, un avviso d’accertamento per parzialeversamento dell’ICI 2010 in relazione a un terreno che il medesimopossedeva in comproprietà con il fratello, rettificando il valoredell’immobile, ritenuto edificabile, dai dichiarati € 103,29 a € 400,00 almq, successivamente ridotte a € 320,00 al mq su iniziativa dello stessoente locale.Il contribuente propose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] diMessina che, nella contumacia del Comune e con sentenza n. 7224/4/17,respinse il ricorso.Su appello del medesimo e con la sentenza 3057/22 indicata in epigrafe,la [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, sez. di Messina, semprenella contumacia dell’ente locale, ha respinto il gravame.Secondo il giudice d’appello:- è documentalmente provata l’inclusione del terreno nel Piano RegolatoreGenerale quale area fabbricabile;- non osta il vincolo urbanistico e d’immodificabilità, dovendosi valutare infatto la potenzialità edificatoria anche se al di fuori d’una previsioneprogrammatica;- l’imposizione non è condizionata all’avvenuta destinazione edificatoria;- nessuna comunicazione o notifica è dovuta a pena d’inefficacia dellamodificazione urbanistica.Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di tre motivi integrati dasuccessiva memoria.Il Comune, pur notificato telematicamente del ricorso il 1°/9/2022, èrimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia la nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 132, comma secondo, n. 4, 115 e 116Numero registro generale 20455/2022Numero sezionale 4840/2026Numero di raccolta generale 19118/2026Data pubblicazione 11/06/2026c.p.c. per omessa valutazione delle prove e della documentazione prodottain giudizio, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.Evidenzia di non avere mai contestato la natura edificabile del terreno masolo il valore attribuito dalla deliberazione del Consiglio Comunale (n. 36del 19/9/2014), peraltro con effetto retroattivo.

Lamenta che non sia stataammessa una consulenza tecnica d’ufficio al fine della citata valutazione.La Corte di merito non avrebbe pertanto potuto fornire una valutazionecongrua la valutazione dell’ente impositore sulla base dell’elaborato delConsiglio Comunale, facente riferimento ad atti non depositati.

Cosìfacendo il giudice tributario sarebbe venuto meno al principio dell’onereprobatorio a carico dell’amministrazione comunale, cui spettavadimostrare l’incongruità del valore dichiarato, con conseguenteinsufficienza della motivazione sul punto.1.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.1.2 Lo stesso accomuna in sé numerosi profili di censura, venendo menoal requisito di specificità ex art. 366, comma primo, c.p.c., caratterizzatidal sollecito alla rivalutazione del materiale probatorio, ciò che non èconsentito nella fase di legittimità.1.3 Da un lato, la parte non dà alcun conto del come, e del quando, abbiaproposto diverse questioni all’esame dei giudici di merito, sicché tutto ciòche afferisce alla critica sul valore delle aree è inammissibile quale fattonuovo.

Il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione dicontrollare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme edai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove,ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini edaccertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali,sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (Cass., 5 luglio 2023, n. 19098;Cass., 12 giugno 2018, n. 15196; Cass., 6 giugno 2018, n. 14477; Cass.,25 ottobre 2017, n. 25319; Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass., 7Numero registro generale 20455/2022Numero sezionale 4840/2026Numero di raccolta generale 19118/2026Data pubblicazione 11/06/2026agosto 2001, n. 10902; Cass., 12 giugno 1999, n. 5809; Cass., 29 marzo1996, n. 2905).1.4 D’altro canto, il sindacato sulla motivazione, consentito ove siacensurata la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.4 c.p.c., non può più riposare sulla presunta “insufficienza” dellamotivazione o sulla erronea valutazione delle prove in atti, ma è limitatoai casi di motivazione inesistente o apparente.

Secondo costantegiurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053) illegislatore della novella del 2012 - con la quale, nell’ambito del n. 5dell’art. 360 c.p.c., si è sostituita la formula della “omessa, insufficiente ocontraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversiaprospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio” con quella dell’”omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti” - ha introdotto nell’ordinamento, nel n. 5 dell’articolo 360 c.p.c.,un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esamedi un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia,dall’altro, ha determinato il rifluire nel n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., per iltramite delle norme che impongono al giudice l’obbligo di motivazione, delvizio motivazionale nella quadruplice accezione della: “mancanza assolutadi motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”; “motivazione apparente”;“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”; “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile”.1.5 Nel caso specifico non sussiste alcuna di tali ipotesi, non essendoconfigurabile una “irriducibile illogicità” (pag. 4 ricorso) per “errataricognizione della normativa e delle reali ragioni del contendere” attesoche, come evidenziato supra nella sintesi dei fatti di causa, la sentenza haargomentato diffusamente sulle ragioni di fatto e di diritto per cui haNumero registro generale 20455/2022Numero sezionale 4840/2026Numero di raccolta generale 19118/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto correttamente effettuata la valutazione del terreno in riferimentoalla sua destinazione urbanistica.1.6 Quanto alla presunta censura relativa alla non congruità della predettavalutazione, la stessa è inammissibile atteso che il ricorso non trascrive enon allega l’atto d’appello a dimostrazione della tempestività della censurané precisa e localizza gli atti in cui la stessa sarebbe stata evidenziata e idocumenti sui quali è stata fondata.

In questo caso ricorre la causad’inammissibilità di cui all’art. 366, comma primo, n. 6 c.p.c. (Cass. Sez.3, 26/02/2024, n. 5102, Rv. 670188 – 01).1.7 Quanto alla censura ex art. 115 e 116 c.p.c per omessa effettuazionedi una consulenza tecnica d’ufficio, essa incorre nella medesimainammissibilità di cui al punto precedente, non avendo chiarito il ricorrentequando e con che modalità ha formulato le relative censure e indicato leragioni per cui tale consulenza tecnica sarebbe necessaria.

Va inoltrerimarcato come il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allostrumento della consulenza tecnica d'ufficio rientri nel potere discrezionaledel giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazioneunicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo larelativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd."doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (oggi art. 360,comma quarto, c.p.c.; Cass. Sez.

L., 25/08/2023, n. 25281, Rv. 669071 –01).1.8 Infondata è infine la prospettazione dell’illegittimità della deliberacomunale n. 36 del 10/9/2024 in quanto avente effetto retroattivo.Quanto alle delibere adottate ai sensi del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59,cit., la Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha rimarcatoche tali delibere, - con le quali il Comune predetermina periodicamenteper zone omogenee i valori venali in comune commercio delle areefabbricabili, - svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studidi settore, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" oNumero registro generale 20455/2022Numero sezionale 4840/2026Numero di raccolta generale 19118/2026Data pubblicazione 11/06/2026"coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal d.l. n. 69 del 1989,convertito in legge 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte dipresunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offertidall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni dimercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medipresuntivamente esatti (Cass., 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., 30ottobre 2018, n. 27572; Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13marzo 2015, n. 5068; Cass., 24 gennaio 2013, n. 1661; Cass., 30 giugno2010, n. 15555; Cass., 27 luglio 2007, n. 16702; Cass., 3 maggio 2005,n. 9137).Delibere, queste, che, - in ragione della loro natura (non imperativa) efunzione (probatoria), - possono essere utilizzate anche con riferimento adannualità anteriori a quella della loro adozione (Cass., 12 giugno 2018, n.15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 7 maggio 2010, n. 11171;Cass., 3 maggio 2005, n. 9135) e che non precludono la rideterminazionedella base imponibile dell'imposta «ove l'amministrazione venga inpossesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desuntedai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche» (Cass., 3maggio 2019, n. 11643);2.

Con il secondo motivo si duole della omessa:- valutazione d’un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa, aisensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.,- motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 52 e 59 del d.lgs.446/97;- insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo dellacontroversia.Dopo avere richiamato giurisprudenza di questa Corte sui profili sotto iquali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la motivazioneinesistente o apparente, evidenzia di non avere mai contestato che ilterreno fosse assoggettabile a ICI avendo semplicemente rilevato che laNumero registro generale 20455/2022Numero sezionale 4840/2026Numero di raccolta generale 19118/2026Data pubblicazione 11/06/2026modalità di determinazione del nuovo prezzo come da determinazionedell’ente locale non poteva essere retroattiva.

Ciò determinerebbe unamotivazione apparente e intrinsecamente contraddittoria che “unitamenteal difetto totale di motivazione, pure dedotto, dà luogo, come giàevidenziato, ad anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante”.2.1 Anche questo motivo è inammissibile cumulando in sé diversi profili dicensura, afferenti i nn. 3 e 5 del comma primo art. 360 c.p.c. e incorrendonelle stesse carenze del motivo precedente.2.2 Quanto alla censura motivazionale, valgono le osservazioni di cui almotivo precedente in ordine alla mancanza di specificità del ricorso, nonindicando gli atti nei quali il ricorrente avrebbe formulato le relativecensure.

Nel caso specifico, poi, sembrerebbe configurarsi una censurad’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sicché ancora maggiore è lanecessità di specificare la sede e la tempestività della proposizione delladomanda, ma anche in questo caso va osservato come il ricorrente nontrascriva né alleghi il ricorso originario.Quanto all’omessa valutazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5c.p.c., si devono svolgere analoghe considerazioni tenuto altresì conto chesussisterebbe comunque l’inammissibilità prevista dal comma quarto dellostesso art. 360 c.p.c.3.

Con il terzo motivo lamenta la “violazione ed errata applicazione delleseguenti norme di diritto con riferimento all’art. 132 cpc n. 4 motivazioneomessa e perplessa”.

Si duole che la Corte di merito avrebbe omesso divalutare che le indagini e gli accertamenti richiamati non conterrebberoalcuna misura concreta, né di transazioni locali, né di prezzi praticati daagenzie immobiliari, né da valori afferenti contratti, vendite, registrazionidell’Agenzia delle Entrate, né da studi di valorizzazione di zone urbaneedificabili di altri Comuni, non essendo documentati i tre dati posti a basedella valutazione, ossia il valore al metro quadro, i fattori estrinseci eNumero registro generale 20455/2022Numero sezionale 4840/2026Numero di raccolta generale 19118/2026Data pubblicazione 11/06/2026intrinseci.

Ribadisce che si tratta di area carica di limitazioni eproblematiche riduttive dell’edificabilità non adeguatamente valutate dalComune, limitazioni descritte nel ricorso e costituenti fattori intrinseci diriduzione del valore, mentre i fattori estrinseci sono individuati nella crisiche attanaglia l’edilizia della zona come si evince dall’assenza di cantieri.Richiama il giudicato che si sarebbe formato su “analoga” fattispecie pergli anni d’imposta 2012, 2014 e 2015 riguardo a due sentenze dellaCommissione Tributaria Provinciale che avrebbe accolto le istanze delricorrente annullando gli avvisi d’accertamento.3.

Anche questo motivo è inammissibile per totale carenza di specificità exart. 366, comma primo, n. 4 c.p.c.

Il motivo non indica neppure a qualsorta di censura si riferisca in seno alle ipotesi previste a penad’inammissibilità dall’art. 360, comma primo, c.p.c.3.1 Le censure motivazionali incorrono nei medesimi profilid’inammissibilità di cui ai motivi precedenti e sollecitano, in fatto, avalutazioni di merito in ordine alla sufficienza e persuasività del materialeprobatorio, materia sottratta al sindacato della Corte di legittimità.

Deltutto indeterminato è poi il richiamo al giudicato che avrebbe riguardatoaltre annate impositive in cause “analoghe”, con pronunce non trascritte,non allegate e neppure individuate, così come le definizioni per gli annisuccessivi cui fa riferimento la memoria integrativa.4.

Il ricorso va pertanto respinto.

Non vanno adottate pronunce sullespese, atteso che il resistente è rimasto intimato.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 20455/2022Numero sezionale 4840/2026Numero di raccolta generale 19118/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/06/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA];-intimato-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSICILIA, sez. staccata di MESSINA n. 3057/2022 depositata il07/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20455/2022Numero sezionale 4840/2026Numero di raccolta generale 19118/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il 3/12/2015 il Comune di Sant’[OSCURATO:PERSONA] (ME) emise e notificò alcontribuente, oggi ricorrente, un avviso d’accertamento per parzialeversamento dell’ICI 2010 in relazione a un terreno che il medesimopossedeva in comproprietà con il fratello, rettificando il valoredell’immobile, ritenuto edificabile, dai dichiarati € 103,29 a € 400,00 almq, successivamente ridotte a € 320,00 al mq su iniziativa dello stessoente locale.Il contribuente propose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] diMessina che, nella contumacia del Comune e con sentenza n. 7224/4/17,respinse il ricorso.Su appello del medesimo e con la sentenza 3057/22 indicata in epigrafe,la [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, sez. di Messina, semprenella contumacia dell’ente locale, ha respinto il gravame.Secondo il giudice d’appello:- è documentalmente provata l’inclusione del terreno nel Piano RegolatoreGenerale quale area fabbricabile;- non osta il vincolo urbanistico e d’immodificabilità, dovendosi valutare infatto la potenzialità edificatoria anche se al di fuori d’una previsioneprogrammatica;- l’imposizione non è condizionata all’avvenuta destinazione edificatoria;- nessuna comunicazione o notifica è dovuta a pena d’inefficacia dellamodificazione urbanistica.Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di tre motivi integrati dasuccessiva memoria.Il Comune, pur notificato telematicamente del ricorso il 1°/9/2022, èrimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 132, comma secondo, n. 4, 115 e 116Numero registro generale 20455/2022Numero sezionale 4840/2026Numero di raccolta generale 19118/2026Data pubblicazione 11/06/2026c.p.c. per omessa valutazione delle prove e della documentazione prodottain giudizio, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.Evidenzia di non avere mai contestato la natura edificabile del terreno masolo il valore attribuito dalla deliberazione del Consiglio Comunale (n. 36del 19/9/2014), peraltro con effetto retroattivo. Lamenta che non sia stataammessa una consulenza tecnica d’ufficio al fine della citata valutazione.La Corte di merito non avrebbe pertanto potuto fornire una valutazionecongrua la valutazione dell’ente impositore sulla base dell’elaborato delConsiglio Comunale, facente riferimento ad atti non depositati. Cosìfacendo il giudice tributario sarebbe venuto meno al principio dell’onereprobatorio a carico dell’amministrazione comunale, cui spettavadimostrare l’incongruità del valore dichiarato, con conseguenteinsufficienza della motivazione sul punto.1.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.1.2 Lo stesso accomuna in sé numerosi profili di censura, venendo menoal requisito di specificità ex art. 366, comma primo, c.p.c., caratterizzatidal sollecito alla rivalutazione del materiale probatorio, ciò che non èconsentito nella fase di legittimità.1.3 Da un lato, la parte non dà alcun conto del come, e del quando, abbiaproposto diverse questioni all’esame dei giudici di merito, sicché tutto ciòche afferisce alla critica sul valore delle aree è inammissibile quale fattonuovo. Il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione dicontrollare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme edai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove,ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini edaccertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali,sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (Cass., 5 luglio 2023, n. 19098;Cass., 12 giugno 2018, n. 15196; Cass., 6 giugno 2018, n. 14477; Cass.,25 ottobre 2017, n. 25319; Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass., 7Numero registro generale 20455/2022Numero sezionale 4840/2026Numero di raccolta generale 19118/2026Data pubblicazione 11/06/2026agosto 2001, n. 10902; Cass., 12 giugno 1999, n. 5809; Cass., 29 marzo1996, n. 2905).1.4 D’altro canto, il sindacato sulla motivazione, consentito ove siacensurata la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.4 c.p.c., non può più riposare sulla presunta “insufficienza” dellamotivazione o sulla erronea valutazione delle prove in atti, ma è limitatoai casi di motivazione inesistente o apparente. Secondo costantegiurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) illegislatore della novella del 2012 - con la quale, nell’ambito del n. 5dell’art. 360 c.p.c., si è sostituita la formula della “omessa, insufficiente ocontraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversiaprospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio” con quella dell’”omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti” - ha introdotto nell’ordinamento, nel n. 5 dell’articolo 360 c.p.c.,un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esamedi un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia,dall’altro, ha determinato il rifluire nel n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., per iltramite delle norme che impongono al giudice l’obbligo di motivazione, delvizio motivazionale nella quadruplice accezione della: “mancanza assolutadi motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”; “motivazione apparente”;“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”; “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile”.1.5 Nel caso specifico non sussiste alcuna di tali ipotesi, non essendoconfigurabile una “irriducibile illogicità” (pag. 4 ricorso) per “errataricognizione della normativa e delle reali ragioni del contendere” attesoche, come evidenziato supra nella sintesi dei fatti di causa, la sentenza haargomentato diffusamente sulle ragioni di fatto e di diritto per cui haNumero registro generale 20455/2022Numero sezionale 4840/2026Numero di raccolta generale 19118/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto correttamente effettuata la valutazione del terreno in riferimentoalla sua destinazione urbanistica.1.6 Quanto alla presunta censura relativa alla non congruità della predettavalutazione, la stessa è inammissibile atteso che il ricorso non trascrive enon allega l’atto d’appello a dimostrazione della tempestività della censurané precisa e localizza gli atti in cui la stessa sarebbe stata evidenziata e idocumenti sui quali è stata fondata. In questo caso ricorre la causad’inammissibilità di cui all’art. 366, comma primo, n. 6 c.p.c. (Cass. Sez.3, 26/02/2024, n. 5102, Rv. 670188 – 01).1.7 Quanto alla censura ex art. 115 e 116 c.p.c per omessa effettuazionedi una consulenza tecnica d’ufficio, essa incorre nella medesimainammissibilità di cui al punto precedente, non avendo chiarito il ricorrentequando e con che modalità ha formulato le relative censure e indicato leragioni per cui tale consulenza tecnica sarebbe necessaria. Va inoltrerimarcato come il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allostrumento della consulenza tecnica d'ufficio rientri nel potere discrezionaledel giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazioneunicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo larelativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd."doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (oggi art. 360,comma quarto, c.p.c.; Cass. Sez. L., 25/08/2023, n. 25281, Rv. 669071 –01).1.8 Infondata è infine la prospettazione dell’illegittimità della deliberacomunale n. 36 del 10/9/2024 in quanto avente effetto retroattivo.Quanto alle delibere adottate ai sensi del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59,cit., la Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha rimarcatoche tali delibere, - con le quali il Comune predetermina periodicamenteper zone omogenee i valori venali in comune commercio delle areefabbricabili, - svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studidi settore, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" oNumero registro generale 20455/2022Numero sezionale 4840/2026Numero di raccolta generale 19118/2026Data pubblicazione 11/06/2026"coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal d.l. n. 69 del 1989,convertito in legge 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte dipresunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offertidall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni dimercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medipresuntivamente esatti (Cass., 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., 30ottobre 2018, n. 27572; Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13marzo 2015, n. 5068; Cass., 24 gennaio 2013, n. 1661; Cass., 30 giugno2010, n. 15555; Cass., 27 luglio 2007, n. 16702; Cass., 3 maggio 2005,n. 9137).Delibere, queste, che, - in ragione della loro natura (non imperativa) efunzione (probatoria), - possono essere utilizzate anche con riferimento adannualità anteriori a quella della loro adozione (Cass., 12 giugno 2018, n.15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 7 maggio 2010, n. 11171;Cass., 3 maggio 2005, n. 9135) e che non precludono la rideterminazionedella base imponibile dell'imposta «ove l'amministrazione venga inpossesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desuntedai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche» (Cass., 3maggio 2019, n. 11643);2. Con il secondo motivo si duole della omessa:- valutazione d’un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa, aisensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.,- motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 52 e 59 del d.lgs.446/97;- insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo dellacontroversia.Dopo avere richiamato giurisprudenza di questa Corte sui profili sotto iquali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la motivazioneinesistente o apparente, evidenzia di non avere mai contestato che ilterreno fosse assoggettabile a ICI avendo semplicemente rilevato che laNumero registro generale 20455/2022Numero sezionale 4840/2026Numero di raccolta generale 19118/2026Data pubblicazione 11/06/2026modalità di determinazione del nuovo prezzo come da determinazionedell’ente locale non poteva essere retroattiva. Ciò determinerebbe unamotivazione apparente e intrinsecamente contraddittoria che “unitamenteal difetto totale di motivazione, pure dedotto, dà luogo, come giàevidenziato, ad anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante”.2.1 Anche questo motivo è inammissibile cumulando in sé diversi profili dicensura, afferenti i nn. 3 e 5 del comma primo art. 360 c.p.c. e incorrendonelle stesse carenze del motivo precedente.2.2 Quanto alla censura motivazionale, valgono le osservazioni di cui almotivo precedente in ordine alla mancanza di specificità del ricorso, nonindicando gli atti nei quali il ricorrente avrebbe formulato le relativecensure. Nel caso specifico, poi, sembrerebbe configurarsi una censurad’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sicché ancora maggiore è lanecessità di specificare la sede e la tempestività della proposizione delladomanda, ma anche in questo caso va osservato come il ricorrente nontrascriva né alleghi il ricorso originario.Quanto all’omessa valutazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5c.p.c., si devono svolgere analoghe considerazioni tenuto altresì conto chesussisterebbe comunque l’inammissibilità prevista dal comma quarto dellostesso art. 360 c.p.c.3. Con il terzo motivo lamenta la “violazione ed errata applicazione delleseguenti norme di diritto con riferimento all’art. 132 cpc n. 4 motivazioneomessa e perplessa”. Si duole che la Corte di merito avrebbe omesso divalutare che le indagini e gli accertamenti richiamati non conterrebberoalcuna misura concreta, né di transazioni locali, né di prezzi praticati daagenzie immobiliari, né da valori afferenti contratti, vendite, registrazionidell’Agenzia delle Entrate, né da studi di valorizzazione di zone urbaneedificabili di altri Comuni, non essendo documentati i tre dati posti a basedella valutazione, ossia il valore al metro quadro, i fattori estrinseci eNumero registro generale 20455/2022Numero sezionale 4840/2026Numero di raccolta generale 19118/2026Data pubblicazione 11/06/2026intrinseci. Ribadisce che si tratta di area carica di limitazioni eproblematiche riduttive dell’edificabilità non adeguatamente valutate dalComune, limitazioni descritte nel ricorso e costituenti fattori intrinseci diriduzione del valore, mentre i fattori estrinseci sono individuati nella crisiche attanaglia l’edilizia della zona come si evince dall’assenza di cantieri.Richiama il giudicato che si sarebbe formato su “analoga” fattispecie pergli anni d’imposta 2012, 2014 e 2015 riguardo a due sentenze dellaCommissione Tributaria Provinciale che avrebbe accolto le istanze delricorrente annullando gli avvisi d’accertamento.3. Anche questo motivo è inammissibile per totale carenza di specificità exart. 366, comma primo, n. 4 c.p.c. Il motivo non indica neppure a qualsorta di censura si riferisca in seno alle ipotesi previste a penad’inammissibilità dall’art. 360, comma primo, c.p.c.3.1 Le censure motivazionali incorrono nei medesimi profilid’inammissibilità di cui ai motivi precedenti e sollecitano, in fatto, avalutazioni di merito in ordine alla sufficienza e persuasività del materialeprobatorio, materia sottratta al sindacato della Corte di legittimità. Deltutto indeterminato è poi il richiamo al giudicato che avrebbe riguardatoaltre annate impositive in cause “analoghe”, con pronunce non trascritte,non allegate e neppure individuate, così come le definizioni per gli annisuccessivi cui fa riferimento la memoria integrativa.4. Il ricorso va pertanto respinto. Non vanno adottate pronunce sullespese, atteso che il resistente è rimasto intimato.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 20455/2022Numero sezionale 4840/2026Numero di raccolta generale 19118/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/06/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 19118/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris