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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2025

Cassazione n. 12794/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 12 luglio 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui all'art. 624-bis, comma 1, cod. pen. (fatto commesso in Marano sul Panaro 1'8 aprile 2019); - che l'atto di impugnativa consta di quattro motivi; - che con memoria, depositata in Cancelleria tramite PEC il 27 gennaio 2025, il difensore del ricorrente ha chiesto che il ricorso, in quanto ammissibile, sia assegnato ad altra Sezione di questa Corte; [OSCURATO:PERSONA] - che tutti e quattro i motivi [che deducono rispettivamente: l'error iuris di avere il Giudice censurato considerato ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena una precedente condanna a pena sostitutiva; l'error iuris per non avere ammesso l'imputato alla sospensione condizionale con obblighi; il vizio di motivazione in ordine alle modalità di effettuazione del giudizio prognostico circa la ricaduta nel reato da parte dell'imputato; la reformatio in pejus della sentenza di primo grado che aveva dato atto dell'esistenza delle condizioni per concedere all'imputato stesso il beneficio stesso] sono manifestamente infondati: infatti, la Corte territoriale, attendendosi ai criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (da ultimo, Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023, Rv. 284092; Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, Rv. 278685), ha indicato con adeguatezza le ragioni del suo giudizio prognostico circa la probabile ricaduta nel reato dell'imputato, richiamando i suoi numerosi precedenti penali, ancorché non specifici, e la sua mancanza di resipiscenza, non avendo sortito su di lui alcun effetto critico o, comunque, deterrente le precedenti condanne, tanto dimostrando la sua propensione a delinquere (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 12 luglio 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui all'art. 624-bis, comma 1, cod. pen. (fatto commesso in Marano sul Panaro 1'8 aprile 2019); - che l'atto di impugnativa consta di quattro motivi; - che con memoria, depositata in Cancelleria tramite PEC il 27 gennaio 2025, il difensore del ricorrente ha chiesto che il ricorso, in quanto ammissibile, sia assegnato ad altra Sezione di questa Corte; [OSCURATO:PERSONA] - che tutti e quattro i motivi [che deducono rispettivamente: l'error iuris di avere il Giudice censurato considerato ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena una precedente condanna a pena sostitutiva; l'error iuris per non avere ammesso l'imputato alla sospensione condizionale con obblighi; il vizio di motivazione in ordine alle modalità di effettuazione del giudizio prognostico circa la ricaduta nel reato da parte dell'imputato; la reformatio in pejus della sentenza di primo grado che aveva dato atto dell'esistenza delle condizioni per concedere all'imputato stesso il beneficio stesso] sono manifestamente infondati: infatti, la Corte territoriale, attendendosi ai criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (da ultimo, Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023, Rv. 284092; Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, Rv. 278685), ha indicato con adeguatezza le ragioni del suo giudizio prognostico circa la probabile ricaduta nel reato dell'imputato, richiamando i suoi numerosi precedenti penali, ancorché non specifici, e la sua mancanza di resipiscenza, non avendo sortito su di lui alcun effetto critico o, comunque, deterrente le precedenti condanne, tanto dimostrando la sua propensione a delinquere (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa
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