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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 gennaio 2026

Cassazione n. 17662/2026

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da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Messina del 04/09/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso preso atto della dichiarazione di rinuncia al gravame resa il 7 gennaio 2026 personalmente dall'imputato come allegata e depositata agli atti dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 settembre 2025 il Tribunale della Libertà di Messina ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, del 3 luglio 2025, con cui il giudice per le indagini preliminari presso quel Tribunale avevarigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare cui il prevenuto è sottoposto.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui ha dedotto vizio di motivazione, illogica, nell'ordinanza reiettiva pronunciata dal Tribunale ex art. 299 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] L'imputato ha rinunciato al ricorso con atto tempestivo, del 7 gennaio 2026, pervenuto a questa Corte in pari data in quanto inoltrato dal difensore di fiducia.

La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921).

P.Q.M.

Di P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Messina del 04/09/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso preso atto della dichiarazione di rinuncia al gravame resa il 7 gennaio 2026 personalmente dall'imputato come allegata e depositata agli atti dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 settembre 2025 il Tribunale della Libertà di Messina ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, del 3 luglio 2025, con cui il giudice per le indagini preliminari presso quel Tribunale avevarigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare cui il prevenuto è sottoposto. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui ha dedotto vizio di motivazione, illogica, nell'ordinanza reiettiva pronunciata dal Tribunale ex art. 299 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] L'imputato ha rinunciato al ricorso con atto tempestivo, del 7 gennaio 2026, pervenuto a questa Corte in pari data in quanto inoltrato dal difensore di fiducia. La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921). P.Q.M. Di P.Q.M
Decreto Cassazione n. 17662/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris