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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2018

Cassazione n. 22982/2026

Testo disponibile della fonte

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e d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata sentenza, in data 4 febbraio 2026, la Corte d’appello diCatanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condannadi [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi quattro di arresto e € 15.439,00 diammenda, perché ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 181 comma 1 deld.lvo n. 42 del 2004 (capo A) e art. 734 cod.pen. (capo B).2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’imputato e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi di ricorso.-Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. erroneaapplicazione della legge penale avendo il giudice applicato all’imputato un aumentodi pena in continuazione per il reato di cui al capo B) pari a giorni 20 di arresto e€ 10,00 di multa pur avendo, la contravvenzione di cui all’art. 734 cod.pen., lasola pena dell’ammenda.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazioneall’affermazione della responsabilità fondata unicamente sulla base di duecircostanze di fatto: la recente realizzazione della pista e l’interesse dell’imputatoalla realizzazione della stessa, unica via di accesso ove erano in corso lavori ditaglio, circostanza che non risulta essere mai emersa.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui hachiesto l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il giudice, nelladeterminazione del trattamento sanzionatorio, ha correttamente applicato ildictum delle Sezioni Unite secondo cui, in tema di concorso di reati puniti consanzioni eterogenee, sia nel genere, sia nella specie, per i quali sia riconosciuto ilvincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuatosecondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettandotuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della penaprevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva delreato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135cod. pen. (Sez.

U, n. 40983 del 21/06/2018, Rv. 273751 - 01).

Ciò comporta che“se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la solapena pecuniaria, saranno aumentate entrambe le pene previste per il primo reato,con ragguaglio a pena pecuniaria dell'aumento della pena detentiva” (Sez.

U, n.40983 del 21/06/2018, cit.).5.

Ciò premesso, il Tribunale ha riconosciuto il vincolo della continuazionetra i reati e ritenuto più grave quello di cui al capo A) – 181 comma 1 del d.lvo n.42 del 2004 – ha determinato la pena base in mesi sei di arresto e € 15.495,00 diammenda, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche amesi quattro di arresto e € 10.330,00 di ammenda, aumentata per lacontinuazione, in applicazione delle citate Sezioni Unite, di giorni 20 di arresto e €109,00 di ammenda, operando il ragguaglio della pena detentiva in penapecuniaria (pari a € 250 per giorno di arresto) così determinando € 5.109,00 diammenda la pena applicata per il reato satellite di cui all’art. 734 cod.pen.(5.000,00 + 109,00) e così da pervenire ad una pena finale di mesi quattro diarresto e € 15.439,00 di ammenda.

La pena inflitta all’imputato è il risultato dellacorretta applicazione di principi sopra richiamati.5.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamenteinfondato e generico.

Non si confronta specificatamente, il ricorrente, con lamotivazione della sentenza che, con doppio accertamento conforme, ha ritenutol’imputato responsabile dei reati ascritti, per avere, quale titolare della societàdenominata azienda agricola [OSCURATO:PERSONA], autorizzata al solo sfalcio epulitura delle piste e sentieri già esistenti, all'interno dell'area boschiva di proprietàdi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma nella disponibilità dell'indagato, ricadentein area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza della prescrittaautorizzazione, realizzato una nuova pista di esbosco, con lunghezza totaleragguagliata di metri 111 e larghezza di metri 2,5 e profondità media di 60 cm.,e così con le condotte descritte alterava le bellezze naturali dei luoghi soggetti allaspeciale protezione dell'autorità, e ciò in quanto la pista oggetto di contestazioneera stata realizzata poco prima rispetto al sopralluogo degli operanti e che,dunque, i lavori erano stati svolti quando la ditta del [OSCURATO:PERSONA] era presente suiluoghi, la pista era funzionale al transito dei mezzi utili al disboscamento e,dunque,utile allo svolgimento dell’attività di taglio culturale svolta dall’imputato.

Si trattadi una motivazione che non presenta profili di illogicità e. in quando fondata suglielementi probatori presenti in atti, non è censurabile in questa sede.6.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza, in data 4 febbraio 2026, la Corte d’appello diCatanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condannadi [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi quattro di arresto e € 15.439,00 diammenda, perché ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 181 comma 1 deld.lvo n. 42 del 2004 (capo A) e art. 734 cod.pen. (capo B).2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’imputato e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi di ricorso.-Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. erroneaapplicazione della legge penale avendo il giudice applicato all’imputato un aumentodi pena in continuazione per il reato di cui al capo B) pari a giorni 20 di arresto e€ 10,00 di multa pur avendo, la contravvenzione di cui all’art. 734 cod.pen., lasola pena dell’ammenda.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazioneall’affermazione della responsabilità fondata unicamente sulla base di duecircostanze di fatto: la recente realizzazione della pista e l’interesse dell’imputatoalla realizzazione della stessa, unica via di accesso ove erano in corso lavori ditaglio, circostanza che non risulta essere mai emersa.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui hachiesto l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il giudice, nelladeterminazione del trattamento sanzionatorio, ha correttamente applicato ildictum delle Sezioni Unite secondo cui, in tema di concorso di reati puniti consanzioni eterogenee, sia nel genere, sia nella specie, per i quali sia riconosciuto ilvincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuatosecondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettandotuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della penaprevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva delreato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135cod. pen. (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Rv. 273751 - 01). Ciò comporta che“se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la solapena pecuniaria, saranno aumentate entrambe le pene previste per il primo reato,con ragguaglio a pena pecuniaria dell'aumento della pena detentiva” (Sez. U, n.40983 del 21/06/2018, cit.).5. Ciò premesso, il Tribunale ha riconosciuto il vincolo della continuazionetra i reati e ritenuto più grave quello di cui al capo A) – 181 comma 1 del d.lvo n.42 del 2004 – ha determinato la pena base in mesi sei di arresto e € 15.495,00 diammenda, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche amesi quattro di arresto e € 10.330,00 di ammenda, aumentata per lacontinuazione, in applicazione delle citate Sezioni Unite, di giorni 20 di arresto e €109,00 di ammenda, operando il ragguaglio della pena detentiva in penapecuniaria (pari a € 250 per giorno di arresto) così determinando € 5.109,00 diammenda la pena applicata per il reato satellite di cui all’art. 734 cod.pen.(5.000,00 + 109,00) e così da pervenire ad una pena finale di mesi quattro diarresto e € 15.439,00 di ammenda. La pena inflitta all’imputato è il risultato dellacorretta applicazione di principi sopra richiamati.5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamenteinfondato e generico. Non si confronta specificatamente, il ricorrente, con lamotivazione della sentenza che, con doppio accertamento conforme, ha ritenutol’imputato responsabile dei reati ascritti, per avere, quale titolare della societàdenominata azienda agricola [OSCURATO:PERSONA], autorizzata al solo sfalcio epulitura delle piste e sentieri già esistenti, all'interno dell'area boschiva di proprietàdi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma nella disponibilità dell'indagato, ricadentein area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza della prescrittaautorizzazione, realizzato una nuova pista di esbosco, con lunghezza totaleragguagliata di metri 111 e larghezza di metri 2,5 e profondità media di 60 cm.,e così con le condotte descritte alterava le bellezze naturali dei luoghi soggetti allaspeciale protezione dell'autorità, e ciò in quanto la pista oggetto di contestazioneera stata realizzata poco prima rispetto al sopralluogo degli operanti e che,dunque, i lavori erano stati svolti quando la ditta del [OSCURATO:PERSONA] era presente suiluoghi, la pista era funzionale al transito dei mezzi utili al disboscamento e,dunque,utile allo svolgimento dell’attività di taglio culturale svolta dall’imputato. Si trattadi una motivazione che non presenta profili di illogicità e. in quando fondata suglielementi probatori presenti in atti, non è censurabile in questa sede.6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
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