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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 09376/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 38930/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ,in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Roma, ha ridotto la pena inflittagli per il reato di tentato furto in abitazione; Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., è versato in fatto e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine alla insussistenza dell'attenuante, evidenziando come l'imputato si sia reso responsabile della forzatura delle serrature di diverse (almeno due) cantine, quello di Cuccia e quella del proprietario delle monete di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sicché il danno non poteva ritenersi di speciale tenuità, tenuto conto non solo del valore del sottratto, ma anche dei danni conseguenti ai danneggiamenti perpetrati; secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, la circostanza attenuante invocata ha carattere oggettivo e il Giudice, nel vagliarne l'applicabilità, deve considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, allorché essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450 - 01; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, Giannella, Rv. 263434 - 01; cfr. anche Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914 - 01, in tema di ricettazione); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 38930/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ,in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Roma, ha ridotto la pena inflittagli per il reato di tentato furto in abitazione; Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., è versato in fatto e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine alla insussistenza dell'attenuante, evidenziando come l'imputato si sia reso responsabile della forzatura delle serrature di diverse (almeno due) cantine, quello di Cuccia e quella del proprietario delle monete di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sicché il danno non poteva ritenersi di speciale tenuità, tenuto conto non solo del valore del sottratto, ma anche dei danni conseguenti ai danneggiamenti perpetrati; secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, la circostanza attenuante invocata ha carattere oggettivo e il Giudice, nel vagliarne l'applicabilità, deve considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, allorché essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450 - 01; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, Giannella, Rv. 263434 - 01; cfr. anche Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914 - 01, in tema di ricettazione); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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