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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09021/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 2435, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 13.10.2020; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate procedeva a controllo della posizione fiscale di [OSCURATO:PERSONA] che, in riferimento all’anno 2009, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi.

Individuava spese certe per alcune centinaia di Euro (bollo auto e premi assicurativi) nonché ulteriori “spese per elementi certi derivanti dal possesso di 5 Oggetto: Irpef 2009 - Redditometro - Beni indice e spese conseguenziali - Prova certa della disponibilità dei beni -Necessita. imbarcazioni a vela” e di “un’autovettura” (ric., p. 2), quantificate in Euro 46.422,00.

In conseguenza invitava il contribuente al contraddittorio per fornire chiarimenti, ma [OSCURATO:PERSONA] non si presentava.

L’Ufficio, peraltro, riscontrava una possibile duplicazione dei dati relativi alle imbarcazioni e, a quanto è dato comprendere, alla fine contestava il possesso del 25% di un’imbarcazione a vela di m. 22,97 (ric., p. 2 ss.).

L’Amministrazione finanziaria emetteva quindi l’avviso di accertamento n.

TD3010102339/2014, e lo notificava al contribuente.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, contestando di non essere possessore di alcuna imbarcazione.

La CTP rigettava il suo ricorso.

3. Il contribuente spiegava appello avverso la statuizione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, rinnovando le proprie censure, ed anche producendo certificazione della Capitaneria di Porto di Cetraro attestante che non era possessore di imbarcazioni.

La CTR riteneva che l’Ufficio non avesse provato gli elementi certi richiesti dalla legge in relazione al possesso di beni indice che importano spese di manutenzione, e pertanto accoglieva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed annullava l’atto impositivo.

4. L’Ente impositore ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello, affidandosi a due motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la notificazione del ricorso il 31.3.2021, presso il difensore costituito nel secondo grado del giudizio, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del Dpr n. 600 del 193, e degli artt. 2728 e 2697 cod. civ., perché l’Ufficio può accertare il reddito, applicando le regole dell’accertamento sintetico, “utilizzando qualsiasi informazione proveniente da qualsiasi fonte” (ric., p. 9), ed è pertanto errata la valutazione della CTR che ha ritenuto non provato l’accertamento.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria lamenta la nullità della sentenza adottata dalla CTR, perché i giudici dell’appello propongono una motivazione meramente apparente, non esaminando gli elementi di prova allegati, ed operando riferimento ad inconferenti risultanze dell’anagrafe tributaria.

3. I due motivi di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e di chiarezza espositiva.

La CTR scrive che “il contribuente ha costantemente contestato il presupposto di fatto (comproprietà di una imbarcazione e le correlate spese di esercizio e manutenzione) posto dall’Agenzia delle Entrate a fondamento dell’accertamento sintetico operato … la presunzione di cui all’art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, presuppone ed esige, per la determinazione in via c.d. sintetica del reddito la certezza del dato che suffraga le inferenza … Nella specie (a prescindere dalla valutazione della concludenza della certificazione prodotta nel presente grado del giudizio dal contribuente), l’Agenzia appellante non ha adempiuto l’onere probatorio che sulla medesima gravava, della dimostrazione della comproprietà in capo allo Iorio dell’imbarcazione” (sent.

CTR, p. 4 ss.).

3.1. La motivazione proposta dalla CTR, pertanto, non risulta apparente ma, nella sua sinteticità, si rivela completa e chiaramente comprensibile.

Il giudice dell’appello ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non abbia provato la sussistenza del presupposto impositivo.

4. Censura l’Agenzia delle Entrate che l‘Amministrazione finanziaria può provare il possesso di beni indice non dichiarato con qualsiasi mezzo, che non è necessario provare la comproprietà essendo sufficiente la mera disponibilità del bene, che, come statuito dalla Suprema Corte, l’unico onere dell’Ufficio è quello di provare la sussistenza di elementi certi indicatori di capacità di spesa, e tanto comporta l’inversione dell’onere della prova in capo al contribuente.

Inoltre, risulterebbe del tutto incomprensibile il richiamo operato dalla CTR alle risultanze dell’anagrafe tributaria, le cui emergenze vengono in rilievo con riferimento ad altro possessore di una quota della stessa imbarcazione, ma non di [OSCURATO:PERSONA].

5. Le riassunte contestazioni proposte dall’Ente impositore trascurano le ragioni della decisione impugnata.

La CTR, molto linearmente, ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non abbia provato quale elemento certo la titolarità del ricorrente di diritti sull’imbarcazione.

È vero che il giudice dell’appello parla di comproprietà della barca, mentre è sufficiente averne la disponibilità.

Ma è altrettanto vero che l’Agenzia delle Entrate non prova affatto che il contribuente avesse (non la proprietà, bensì) la disponibilità (parziaria) dell’imbarcazione a vela.

5.1. L’Agenzia ritiene improprio il riferimento operato dalla CTR ai dati emergenti dall’anagrafe tributaria, perché non rilevano in questo giudizio.

Invero il giudice del gravame, nel passo innanzi trascritto, precisa di ritenere irrilevanti questi dati.

Occorre allora prendere atto che questi dati non sono presenti nel processo, ed a maggior ragione si pone il problema di verificare come l’Ente impositore ritenga di aver dimostrato la fondatezza delle proprie prospettazioni circa l’esistenza del presupposto impositivo.

L’Amministrazione finanziaria, seguendo la sua tesi, può provarne la ricorrenza in qualsiasi modo, ma deve comunque indicare in qual modo lo abbia provato.

5.2. Ovviamente risulta fondato e condivisibile l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che afferma la sufficienza, in materia di prova gravante sull’Amministrazione finanziaria la quale proceda nelle forme dell’accertamento sintetico, della dimostrazione di aver assicurato la ricorrenza di indici certi di capacità patrimoniale non dichiarati, ma il giudice dell’appello motiva la sua decisione sul fatto che questi elementi certi non sono stati assicurati dall’Ente impositore, che invero non contrasta efficacemente la valutazione espressa dalla CTR.

L’Amministrazione finanziaria si limita infatti ad affermare che “la disponibilità delle imbarcazioni”, che sembrano essere tornate ad essere più di una, “in capo al contribuente è stata provata dall’Ufficio (nei limiti dell’onere della prova in capo a questo …) mediante l’indicazione delle imbarcazioni nei prospetti contenuti nell’avviso di accertamento” (ric., p. 18).

5.2.1. Queste ultime parole della ricorrente confermano pertanto la correttezza della valutazione espressa dal giudice dell’appello, perché indicare un bene in un prospetto contenuto nell’avviso di accertamento non comporta assicurare la prova certa che quel bene risulti, in un qualsiasi modo, riferibile ad un contribuente determinato.

Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto infondato, e deve essere respinto.

6. Non vi è luogo a provvedere in materia di spese di lite, non avendo il contribuente proposto difese nel giudizio di legittimità.

6.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 2435, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 13.10.2020; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate procedeva a controllo della posizione fiscale di [OSCURATO:PERSONA] che, in riferimento all’anno 2009, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. Individuava spese certe per alcune centinaia di Euro (bollo auto e premi assicurativi) nonché ulteriori “spese per elementi certi derivanti dal possesso di 5 Oggetto: Irpef 2009 - Redditometro - Beni indice e spese conseguenziali - Prova certa della disponibilità dei beni -Necessita. imbarcazioni a vela” e di “un’autovettura” (ric., p. 2), quantificate in Euro 46.422,00. In conseguenza invitava il contribuente al contraddittorio per fornire chiarimenti, ma [OSCURATO:PERSONA] non si presentava. L’Ufficio, peraltro, riscontrava una possibile duplicazione dei dati relativi alle imbarcazioni e, a quanto è dato comprendere, alla fine contestava il possesso del 25% di un’imbarcazione a vela di m. 22,97 (ric., p. 2 ss.). L’Amministrazione finanziaria emetteva quindi l’avviso di accertamento n. TD3010102339/2014, e lo notificava al contribuente. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, contestando di non essere possessore di alcuna imbarcazione. La CTP rigettava il suo ricorso. 3. Il contribuente spiegava appello avverso la statuizione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, rinnovando le proprie censure, ed anche producendo certificazione della Capitaneria di Porto di Cetraro attestante che non era possessore di imbarcazioni. La CTR riteneva che l’Ufficio non avesse provato gli elementi certi richiesti dalla legge in relazione al possesso di beni indice che importano spese di manutenzione, e pertanto accoglieva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed annullava l’atto impositivo. 4. L’Ente impositore ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello, affidandosi a due motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la notificazione del ricorso il 31.3.2021, presso il difensore costituito nel secondo grado del giudizio, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del Dpr n. 600 del 193, e degli artt. 2728 e 2697 cod. civ., perché l’Ufficio può accertare il reddito, applicando le regole dell’accertamento sintetico, “utilizzando qualsiasi informazione proveniente da qualsiasi fonte” (ric., p. 9), ed è pertanto errata la valutazione della CTR che ha ritenuto non provato l’accertamento. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria lamenta la nullità della sentenza adottata dalla CTR, perché i giudici dell’appello propongono una motivazione meramente apparente, non esaminando gli elementi di prova allegati, ed operando riferimento ad inconferenti risultanze dell’anagrafe tributaria. 3. I due motivi di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e di chiarezza espositiva. La CTR scrive che “il contribuente ha costantemente contestato il presupposto di fatto (comproprietà di una imbarcazione e le correlate spese di esercizio e manutenzione) posto dall’Agenzia delle Entrate a fondamento dell’accertamento sintetico operato … la presunzione di cui all’art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, presuppone ed esige, per la determinazione in via c.d. sintetica del reddito la certezza del dato che suffraga le inferenza … Nella specie (a prescindere dalla valutazione della concludenza della certificazione prodotta nel presente grado del giudizio dal contribuente), l’Agenzia appellante non ha adempiuto l’onere probatorio che sulla medesima gravava, della dimostrazione della comproprietà in capo allo Iorio dell’imbarcazione” (sent. CTR, p. 4 ss.). 3.1. La motivazione proposta dalla CTR, pertanto, non risulta apparente ma, nella sua sinteticità, si rivela completa e chiaramente comprensibile. Il giudice dell’appello ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non abbia provato la sussistenza del presupposto impositivo. 4. Censura l’Agenzia delle Entrate che l‘Amministrazione finanziaria può provare il possesso di beni indice non dichiarato con qualsiasi mezzo, che non è necessario provare la comproprietà essendo sufficiente la mera disponibilità del bene, che, come statuito dalla Suprema Corte, l’unico onere dell’Ufficio è quello di provare la sussistenza di elementi certi indicatori di capacità di spesa, e tanto comporta l’inversione dell’onere della prova in capo al contribuente. Inoltre, risulterebbe del tutto incomprensibile il richiamo operato dalla CTR alle risultanze dell’anagrafe tributaria, le cui emergenze vengono in rilievo con riferimento ad altro possessore di una quota della stessa imbarcazione, ma non di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Le riassunte contestazioni proposte dall’Ente impositore trascurano le ragioni della decisione impugnata. La CTR, molto linearmente, ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non abbia provato quale elemento certo la titolarità del ricorrente di diritti sull’imbarcazione. È vero che il giudice dell’appello parla di comproprietà della barca, mentre è sufficiente averne la disponibilità. Ma è altrettanto vero che l’Agenzia delle Entrate non prova affatto che il contribuente avesse (non la proprietà, bensì) la disponibilità (parziaria) dell’imbarcazione a vela. 5.1. L’Agenzia ritiene improprio il riferimento operato dalla CTR ai dati emergenti dall’anagrafe tributaria, perché non rilevano in questo giudizio. Invero il giudice del gravame, nel passo innanzi trascritto, precisa di ritenere irrilevanti questi dati. Occorre allora prendere atto che questi dati non sono presenti nel processo, ed a maggior ragione si pone il problema di verificare come l’Ente impositore ritenga di aver dimostrato la fondatezza delle proprie prospettazioni circa l’esistenza del presupposto impositivo. L’Amministrazione finanziaria, seguendo la sua tesi, può provarne la ricorrenza in qualsiasi modo, ma deve comunque indicare in qual modo lo abbia provato. 5.2. Ovviamente risulta fondato e condivisibile l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che afferma la sufficienza, in materia di prova gravante sull’Amministrazione finanziaria la quale proceda nelle forme dell’accertamento sintetico, della dimostrazione di aver assicurato la ricorrenza di indici certi di capacità patrimoniale non dichiarati, ma il giudice dell’appello motiva la sua decisione sul fatto che questi elementi certi non sono stati assicurati dall’Ente impositore, che invero non contrasta efficacemente la valutazione espressa dalla CTR. L’Amministrazione finanziaria si limita infatti ad affermare che “la disponibilità delle imbarcazioni”, che sembrano essere tornate ad essere più di una, “in capo al contribuente è stata provata dall’Ufficio (nei limiti dell’onere della prova in capo a questo …) mediante l’indicazione delle imbarcazioni nei prospetti contenuti nell’avviso di accertamento” (ric., p. 18). 5.2.1. Queste ultime parole della ricorrente confermano pertanto la correttezza della valutazione espressa dal giudice dell’appello, perché indicare un bene in un prospetto contenuto nell’avviso di accertamento non comporta assicurare la prova certa che quel bene risulti, in un qualsiasi modo, riferibile ad un contribuente determinato. Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto infondato, e deve essere respinto. 6. Non vi è luogo a provvedere in materia di spese di lite, non avendo il contribuente proposto difese nel giudizio di legittimità. 6.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma
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