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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09836/2026

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le rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pec:[OSCURATO:EMAIL], unitamente e disgiuntamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] pec: [OSCURATO:EMAIL] e MarcoRodolfi pec: [OSCURATO:EMAIL], in virtù di procuraspeciale in atti, domiciliata “ex lege” presso gli indirizzi di posta elettronicadei propri difensori-ricorrente-controin virtù di procura speciale in atti, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo diposta elettronica del proprio difensore pec:[OSCURATO:EMAIL].it-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],pec: [OSCURATO:EMAIL], unitamente e disgiuntamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti e domiciliato“ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11157/2025Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 9836/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ginevra Truzzi, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], invirtù di procura in atti e domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di postaelettronica del proprio difensore-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 52/2025 depositatail 13/01/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.[OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento, in favore di Truzzilegittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per ciascuno per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma,il 02/04/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pec:[OSCURATO:EMAIL], unitamente e disgiuntamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] pec: [OSCURATO:EMAIL] e MarcoRodolfi pec: [OSCURATO:EMAIL], in virtù di procuraspeciale in atti, domiciliata “ex lege” presso gli indirizzi di posta elettronicadei propri difensori-ricorrente-controin virtù di procura speciale in atti, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo diposta elettronica del proprio difensore pec:[OSCURATO:EMAIL].it-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],pec: [OSCURATO:EMAIL], unitamente e disgiuntamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti e domiciliato“ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11157/2025Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 9836/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ginevra Truzzi, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], invirtù di procura in atti e domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di postaelettronica del proprio difensore-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 52/2025 depositatail 13/01/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.[OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento, in favore di Truzzilegittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per ciascuno per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma,il 02/04/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
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