CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23613/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 11/03/2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, in data 29/01/2018, nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 81, cpv., c.p., 73 DPR n. 309 del 1990, ma diminuiva la pena irrogata in primo grado. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Con successiva memoria, a firma del difensore fiduciario, il ricorrente ha ribadito le ragioni di ammissibilità e fondatezza del ricorso. Il motivo è inammissibile per le ragioni comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, c. 1, c.p.p. Osserva il Collegio: - il ricorrente sollecita l'inammissibile interpretazione dei dialoghi e delle conversazioni intercettati del cui contenuto, però, non deduce il travisamento; - l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389); - è sufficiente evidenziare che il ricorrente non deduce affatto il travisamento del contenuto dei dialoghi intercettati ma, astraendo dalla "ratio decidendi" nella sua organicità e completezza, invita questa Corte di cassazione ad una loro rilettura inammissibilmente non filtrata dal governo che, sul piano della logica e della valutazione della prova, ne han fatto i Giudici di merito; - non appare manifestamente illogica la conclusione cui è pervenuta la Corte di appello che ha valorizzato il contenuto delle conversazioni telefoniche nelle quali si faceva riferimento a quantitativi ("mezzo chilo di roba, "due etti e mezzo") riferibili, dato il contesto illustrato a pag. 5 della sentenza, al traffico di sostanze stupefacenti; - nel resto, le deduzioni volte a scardinare il senso di tali conversazioni sono inammissibilmente fattuali siccome presuppongono la possibilità della Corte di cassazione di accedere al contenuto del fascicolo del dibattimento e di scrutinare in base ad esso la tenuta logica della motivazione; Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cass