CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 25552/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, con le quali ha proposto un motivo aggiunto e ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Milano, con la sentenza emessa il 5 ottobre 2022, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata complessiva di anni quattro di reclusione, in relazione al delitto per il quale procedeva, di bancarotta fraudolenta impropria in riferimento al fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ritenuto più grave e messo in continuazione con i delitti di bancarotta fraudolenta impropria per \\) distrazione e documentale — capi b) e d) — relativi al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., oggetto della sentenza della Corte di appello di Milano del 15 marzo 2019, che aveva condannato l'attuale ricorrente alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione. In particolare, il Gup riteneva più grave il reato per cui procedeva, relativo al fallimento Miami, determinando la pena base in anni quattro e mesi sei di reclusione; riduceva la pena ad anni tre per il rito; aumentava per la continuazione la pena ad anni sei di reclusione e la riduceva per il rito ad anni quattro di reclusione; applicava, infine, le pene accessorie fallimentari per la durata di anni quattro. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione degli artt. 444 e 447 c:od. proc. pen. per mancata correlazione tra quanto richiesto dalle parti e quanto ritenuto in sentenza. Il difensore aveva formulato la richiesta di pena concordata individuando il reato più grave in quello relativo al fallimento Miami, per cui si procedeva, determinandola in anni quattro e mesi sei di reclusione; pena diminuita per il rito ad anni tre di reclusione; aumentata per la continuazione con i reati del fallimento Magenta ad anni quattro di reclusione, oltre pene accessorie fallimentari per anni sei. Lamenta il ricorso che il Gup avrebbe errato nell'effettuare due volte la riduzione per il rito, che invece doveva operarsi solo in relazione al delitto relativo al fallimento Miami per il quale si procedeva, non spettando alcuna riduzione, invece operata, per i reati satelliti decisi all'esito del giudizio ordinario. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe modificato i passaggi dell'accordo interno, riducendo due volte la pena per il rito, pregiudicando l'imputato portatore all'interesse del calcolo corretto, in quanto in caso di scioglimento del cumulo delle pene verrebbe a trovarsi con una pena — quella per i delitti satellite — pari ad anni tre di reclusione invece che ad anni uno. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso data la irrilevanza degli errori di calcolo allorché la pena finale cerrisponde a quella concordata.5. Il difensore del ricorrente ha depositato poi un motivo aggiunto, lamentando difetto di motivazione quanto all'aumento per la continuazione e al trattamento sanzionatorio. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO :IEN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che nella istanza di applicazione di pena concordata allegata al ricorso emerge come le parti avessero concordato nella misura di anni uno di reclusione l'aumento di pena per la continuazione in relazione ai reati satelliti del fallimento [OSCURATO:PERSONA], mentre invece il Gup ha provveduto a un aumento di pena per la continuazione di anni tre, riducendo poi la pena nella sua interezza, comprensiva anche della pena prevista per il reato ritenuto più grave (anni sei di reclusione), alla pena finale concordata di anni quattro. 3. Deve da subito evidenziarsi come siano irrilevanti i passaggi intermedi della determinazione della pena, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, che non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani„ Rv. 275915 — 01, fattispecie nella quale l'aumento per la ritenuta recidiva era stato erroneamente computato sulla pena già incrementata per la continuazione). 4. Non di meno deve però rilevarsi come effettivamente il Gup sia incorso in un errore materiale, in quanto, come rileva il ricorrente, avrebbe dovuto operare l'aumento per la continuazione, sulla pena diminuita ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato più grave, nella misura di anni uno di reclusione in relazione ai reati satellite giudicati con rito ordinario, senza alcuna riduzione di pena a riguardo.Deve qui evidenziarsi, come osservato in motivazione da Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020, Terranova, Rv. 280643 - 01, che «il disposto di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non opera nel caso in cui l'istanza d applicazione della disciplina del reato continuato avanzata al giudice dell'esecuzione riguardi in parte sentenze emesse a seguito d'applicazione della pena su richiesta delle parti e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario (Sez. 1, n. 47076 del 19/06/2018 Saffiotti, Rv. 274331). Laddove la continuazione concerna sentenze che abbiano definito il procedimento con rito ordinario o abbreviato e sentenze di patteggiamento, la norma di riferimento è l'art. 137, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.; essa, nel prevedere anche in questa ipotesi la possibilità di applicazione del concorso formale o del reato continuato, esclude la necessità di un nuovo accordo tra le parti ed attribuisce al giudice dell'esecuzione gli stessi poteri di rideterminazione della pena unica esercitabili in caso di applicazione della disciplina della continuazione tra reati giudicati con più sentenze di condanna emesse in esito a giudizi svolti con forme diverse da quelle di cui all'art. 444 cod. proc. pen.; trovano, quindi, piena applicazione i limiti che al potere in questione sono fissati dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 78 cod. pen. (Sez. 1, n. 7374 del 06/02/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236246)». Pertanto, per il principio già affermato da Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547 - 01, in ordine alla necessità della riduzione di pena per il rito abbreviato solo in ordine ai reati oggetto della decisione con rito speciale e non anche per quelli in continuazione ma oggetto di decisione ,con rito ordinario, il giudice della continuazione dovrà applicare la medesima regola anche in relazione ai reati giudicati con il rito dell'applicazione di pena concordata. Va quindi mantenuta la riduzione conseguente al beneficio tratto dalla opzione processuale ex artt. 444 e ss. cod. proc. peni., ma solo in relazione ai reati così giudicati, senza estensione ad altri reati giudicati in via ordinaria. Pertanto, il Gup della sentenza ora impugnata ha commesso un errore materiale, che non ha prodotto effetti sostanziali, in quanto l'aumento per i reati satelliti ([OSCURATO:PERSONA]) pattuito e poi applicato era ed è tuttora quello di anni uno di reclusione, non come frutto della riduzione, ma come aumento per la continuazione in sé, così da intendersi rettificato il calcolo 'interno' per la determinazione della pena. 5. All'inammissibilità del ricorso per il principio di cui al punto 2, non consegue la condanna della parte ricorrente, stante l'oggettiva peculiarità della vicenda che esclude profili di colpa del ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibil