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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46514/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione La Corte di appello di Bari ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Foggia 1'8 novembre 2018 ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato come commesso il 5 dicembre 2017, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, applicata la riconosciuta recidiva, alla pena di giustizia.

Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia carenza e/o manifesta illogicità della motivazione sia in ordine alla omessa assoluzione dell'imputato sia quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Osserva il Collegio che il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito, atteso che la Corte territoriale aveva dato atto delle modalità in cui avveniva la cessione - in una zona soggetta a servizio di osservazione da parte della polizia giudiziaria - e della varietà tipologica delle sostanze stupefacenti sottoposte a sequestro, nonché del quantitativo rinvenuto, pari a 44 dosi di marijuana, 64 di hashish e 16 di cocaina.

Il secondo motivo attiene al trattamento punitivo benché sorretto da idonea e non illogica motivazione, considerato che i Giudici di merito hanno dato atto che le attenuanti generiche non potevano essere concesse poiché l'imputato era gravato da numerosi precedenti penali che ne connotavano negativamente la personalità e che non vi erano ragioni giustificative rispetto alla concessione del beneficio; il ragionamento sviluppato al riguardo nella sentenza impugnata risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o di circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. per., disposta con l'art. 1, comma 1, lett. f-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

Essendo, dunque, il ricorso manifestamente infondato, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma indicata in dispositivo, che appare equa e conforme a diritto, (C.

Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione La Corte di appello di Bari ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Foggia 1'8 novembre 2018 ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato come commesso il 5 dicembre 2017, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, applicata la riconosciuta recidiva, alla pena di giustizia. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia carenza e/o manifesta illogicità della motivazione sia in ordine alla omessa assoluzione dell'imputato sia quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Osserva il Collegio che il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito, atteso che la Corte territoriale aveva dato atto delle modalità in cui avveniva la cessione - in una zona soggetta a servizio di osservazione da parte della polizia giudiziaria - e della varietà tipologica delle sostanze stupefacenti sottoposte a sequestro, nonché del quantitativo rinvenuto, pari a 44 dosi di marijuana, 64 di hashish e 16 di cocaina. Il secondo motivo attiene al trattamento punitivo benché sorretto da idonea e non illogica motivazione, considerato che i Giudici di merito hanno dato atto che le attenuanti generiche non potevano essere concesse poiché l'imputato era gravato da numerosi precedenti penali che ne connotavano negativamente la personalità e che non vi erano ragioni giustificative rispetto alla concessione del beneficio; il ragionamento sviluppato al riguardo nella sentenza impugnata risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o di circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. per., disposta con l'art. 1, comma 1, lett. f-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Essendo, dunque, il ricorso manifestamente infondato, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma indicata in dispositivo, che appare equa e conforme a diritto, (C. Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19
Sentenza Cassazione n. 46514/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris