CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16362/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneton.1074/2017 depositata il 26/10/2017Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 12955/2018Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 16362/2026Data pubblicazione 26/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro11.750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 26/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]