CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 34482/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23926/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, piazza degli Apostoli, n.12, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamare; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Bologna n. 2219/20, depositata il 10 agosto 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 agosto 2020, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del 28 novembre 2019, con cui il Tribunale di Ravenna aveva dichiarato il fallimento della reclamante, su ricorso del Pubblico ministero. A fondamento della decisione, la Corte ha confermato innanzitutto la competenza per territorio del Tribunale adìto, reputando irrilevante, in con- trario, il decreto emesso il 7 dicembre 2016 dal Tribunale di Roma, con cui era stata rigettata una precedente istanza di fallimento proposta dalla Mace- donio [OSCURATO:PERSONA], dal momento che il Fallimento non era stato parte del relativo giudizio, nel quale non era stata sollevata l'eccezione d'incompetenza, con la conseguente impossibilità di ravvisarein proposito un giudicato implicito. Pre- messo inoltre che dalla relazione della Guardia di Finanza allegata all'istanza di fallimento risultava che la società reclamante, costituita nell'anno 2008 con sede legale in Ravenna, aveva trasferito la propria sede a Roma il 23 settem- bre 2014, ha osservato che quanto meno fino all'anno 2016 il centro degl'in- teressi e della gestione amministrativa e commerciale era rimasto immutato: ha rilevato infatti che a)le assemblee dei soci si erano tenute in Ravenna, b) la società aveva concluso con un professionista un contratto avente ad og- getto la mera domiciliazione presso il suo studio in Roma, finalizzata al mero ritiro della posta, c)le dichiarazioni fiscali della società erano state depositate a Ravenna fino all'anno 2016, d) uno dei testi escussi, già amministratore della società, aveva dichiarato che la sede romana era costituita da uffici non operativi. Quanto al periodo successivo, la Corte ha rilevato che e)con con- tratto del 1° marzo 2017 l'[OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Ravenna, aveva concesso alla società fallita la facoltà di utilizzare i suoi locali e le attrezzature ivi esi- stenti per l'espletamento di tutte le attività necessarie alla gestione, ivi com- presi incontri e riunioni, nonché la conservazione della contabilità, f)un altro teste, socio di minoranza, aveva dichiarato che la sede operativa della società era sempre stata situata in Ravenna, g)l'assemblea dei soci del 13 gennaio 2018 si era tenuta a Ravenna. Ciò posto, e ritenuto indimostrato che le as- semblee successive si fossero tenute in luoghi diversi, la Corte ha concluso per l'infondatezza dell'eccezione d'incompetenza, reputando ininfluente, a tal fine, l'esatta individuazione del luogo in cui erano state conservate le scritture contabili della società. Nel merito, precisato che la sentenza di primo grado era rimasta incen- surata nella parte in cui aveva accertato l'esistenza di un debito contributivo di Euro 9.200,00 già passato all'esattoria per la riscossione, l'emissione di un decreto ingiuntivo a carico della convenuta per la somma di Euro 9.410,00 circa, il mancato deposito dei bilanci dall'anno 2016, l'esistenza di debiti fiscali per oltre Euro 800.000,00 e la notifica di un atto di pignoramento per Euro 321.000,00 da parte dell'Agenzia delle entrate, la Corte ha rilevato che, rela- tivamente all'esposizione debitoria della società reclamante, il curatore del fallimento aveva dato atto dell'intervenuta insinuazione al passivo di crediti privilegiati per Euro 31.928,42e di crediti chirografari per Euro 1.501.628,43, della domanda di ammissione di un credito di Euro 30.395,12 presentata dalla [OSCURATO:PERSONA], della richiesta di pagamento di Euro 598.326,57 avanzata dall'Agenzia delle entrate Riscossione di Roma, e di altri debiti ri- sultanti dalla relazione depositata in sede prefallimentare per complessivi Euro 925.797,52. In ordine all'attivo, la Corte ha invece ritenuto inattendibile la situazione patrimoniale relativa al 10 giugno 2020, in considerazione dell'incompletezza delle scritture contabili e del mancato deposito dei bilanci, richiamando inoltre la dichiarazione resa dal curatore, secondo cui le partecipazioni nella DL Di- stribuzioni S.r.l. e nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. risultavano sostan- zialmente prive divalore. Ha reputato irrilevante, in contrario, la stipulazione di un contratto di compravendita, risalente al 19 luglio 2003, rlevando altresì che il legale rappresentante della società fallita aveva confermato la totale inattività della DL Distribuzioni e l'assoggettamento a sequestro conservativo di una parte degl'immobili della [OSCURATO:PERSONA], nonché la sotto- posizione ad ipoteca di tutti gl'immobili. 3. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in tre motivi. Gl'intimati non ha nno svolto attività difen- siva.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e/ola falsa applicazione dell'art. 9 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., osservando che, nel ritenere superata la presunzione di coincidenza tra la sede legale della società e quella effettiva, la sentenza impugnata ha conferito rilievo esclusivamente ad elementi di se- gno negativo, trascurando quelli di segno positivo offerti da essa ricorrente. Premesso che la predetta presunzione non può ritenersi superata in virtù della mera presenza di uffici, della stipulazione di contratti di locazione o dello svol- gimento delle riunioni dell'assemblea o del consiglio di amministrazione in un luogo diverso dalla sede legale, rileva che la Corte territoriale ha invertito l'onere probatorio, avendo posto a suo carico la prova della coincidenza delle predette sedi, senza tenere conto delle cause promosse presso il Tribunale di Roma dalla Macedonio [OSCURATO:PERSONA],delle obbligazioni di natura commerciale e tributaria da essa contratte in quella città e del conto corrente da essa costi- tuito presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano, Sede di Latina, né dell'avvenuta chiusura dei conti correnti precedentemente intrattenuti in Ravenna. 2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevando che la Corte territoriale ha omesso di pronunciare in ordine alle difese svolte da essa ri- corrente relativamente all'intervenuto avvio dell'attività in Roma, nonché di motivare in ordine alla sufficienza degli elementi di prova forniti al riguardo. 3. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta la violazione e /o la falsa applicazione dell'art.9 della legge fall., e dell'art. 2909 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso l'intervenuta formazione del giudicato in ordine alla competenza del Tribunale di Roma, a seguito del rigetto dell'i- stanza di fallimento precedentemente presentata dalla Macedonio [OSCURATO:PERSONA]. Premesso cheil giudicato si forma anche in ordine agli accertamenti di fatto che abbiano costituito la premessa logico-giuridica della decisione, afferma cheessa ricorrente non avrebbe avuto alcun interesse ad eccepire l'incompe- tenza del Tribunale di Roma, dal momento che in quella città era situata la sua sede legale. 4. In quanto volte a far valere esclusivamente l'incompetenza territoriale del Giudice adìto in primo grado, le predette censure non avrebbero potuto essere proposte con il ricorso ordinario per cassazione, ma con il regolamento di competenza, esperibile, ai sensi dell'art. 43 cod. proc. civ., tutte le volte in cui, pur avendo il giudice di appello deciso anche nel merito, la parte intenda impugnare soltantola pronuncia sulla competenza: poiché, peraltro, il ricorso presenta tutti i requisiti formali e sostanziali prescritti dall'art. 47 cod. proc. civ., l'impugnazione può convertirsi in istanza di regolamento, da ritenersi ammissibile, in quanto proposta entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. VI, 17/12/2019, n. 33443; Cass., Sez. III, 11/03/2014, n. 5598; 24/04/2009, n. 9806). 5. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto profilidiversi della medesima questione, sono comunque infondati. Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha escluso che la questione concernente l'individuazione del giudice territorialmente competente a deci- dere sull'istanza di fallimento potesse ritenersi coperta dal giudicato esterno formatosi per effetto del decreto emesso il 7 dicembre 2016, con cui il Tribu- nale di Roma aveva rigettato nel merito una precedente istanza di fallimento presentata nei confronti della stessa [OSCURATO:SOCIETA] dalla Macedonio USA, intal modo affermando implicitamente la propria competenza. Ciò che rileva, tuttavia, ai fini dell'esclusione dell'efficacia di giudicato, non è tanto la duplice circostanza, posta in risalto dalla Corte d'appello, che il predetto decreto sia stato pronunciato all'esito di un procedimento cui il fallimento non aveva partecipato e nel quale non era stata sollevata un'ecce- zione d'incompetenza, quanto, in linea più generale, la portata intrinseca- mente endoprocessuale dei provvedimenti che statuiscono sulla competenza: gli stessi, infatti, ad eccezione di quelli emess i da questa Corte in sede di regolamento di competenza,non sono suscettibili di acquistare efficacia di giudicatoin senso sostanziale, poiché la decisione sulla questione di compe- tenza, emessa dal giudice di merito con sentenza non più impugnabile, dà luogo soltanto al giudicato formale, il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione della questione davanti al giudice dello stesso processo, ma non fa stato in un distinto giudizio promosso dinanzi ad un giudice diverso, anche dalle stesse parti(cfr. Cass., Sez. VI, 3/11/2017, n. 26178; Cass., Sez. 6 III, 12/02/2013, n. 3291; 12/04/2005, n. 7514). 5.1. La pronuncia sulla competenza non è poi censurabile per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., avendo ad oggetto un'eccezione pregiudiziale di rito, in ordine alla quale non è configurabile il vizio di omessa pronuncia(cfr. Cass., Sez. III, 11/10/2018, n.25154; 23/01/2009, n. 1701; Cass., Sez. II, 25/01/2018, n. 1876): quest'ultimo attiene infatti al momento decisorio, e presuppone che sia stato completamente omesso il provvedimento indispen- sabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica soltanto quando il giudice non abbia deciso su uno o più capi della domanda autonomamente apprezzabili o comunque su questioni di merito, ovvero quando abbia pro- nunciato soltanto nei confronti di alcune delle parti, mentre il mancato o in- sufficiente esame delle argomentazioni di queste ultime integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice a supporto dell'adozione del provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. VI, 3/03/2020, n. 5730; Cass., Sez. I, 18/08/2006, n. 18190; 1/02/2005, n. 3388). 5.2. Ai fini del rigetto dell'eccezione d'incompetenza sollevata dalla ricor- rente, la sentenza impugnata si è d'altronde attenuta al consolidato orienta- mento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la competenza territo- riale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui è situata la sede principale dell'impresa, la quale si presume coincidente con la sede legale, a meno che non risulti da prove univoche che il centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa e di coordinamento dei fattori produttivisi trova altrove, e che la sede legale ha carattere meramente formale e fittizio (Cass., Sez. I, 14/06/2019, n. 16116; Cass., Sez. VI, 6/11/ 2014, n. 23719; Cass., Sez. Un., 25/06/2013, n. 15872). Preso atto dell'avvenuto trasferimento della sede legale della società da Ravenna a Roma, in data anteriore all'anno precedente alla proposizione dell'istanza di fallimento, la Corte territoriale ha ritenuto superata la presun- zione legale di coincidenza della stessa con la sede effettiva, sulla base di pluralità di elementi indiziari, riguardanti in parte il periodo immediatamente successivo al trasferimento (ovverosia dal 23 settembre 2014 all'anno 2016: a)lo svolgimento delle assemblee dei soci in Ravenna, b) la stipulazione di un contratto avente ad oggetto la costituzione di un mero recapito postale presso un professionista a Roma, c)la presentazione delle dichiarazioni fiscali in Ravenna, e d)le dichiarazioni rese da un soggetto già investito della carica di amministratore della società), in parte il periodo compreso tra l'anno 2016 e la data di proposizione dell'istanza di fallimento (e)la stipulazione di un contratto di concessione in uso di locali in Ravenna per la conservazione della contabilità, f)le dichiarazioni rese da un socio di minoranza, e g) lo svolgi- mento di ulteriori assemblee in Ravenna), dai quali ha desunto che il predetto trasferimento non aveva determinato alcun mutamento nelle modalità di svolgimento dell'attività direttiva ed amministrativa, il cui centro effettivo aveva continuato ad essere localizzato in Ravenna. Nel contestare taleconclusione, la ricorrente non è in grado d'individuare lacune argomentative o carenze logiche del ragionamento seguito dalla sen- tenza impugnata, ma si limita a dolersi dell'omessa valutazione di elementi di segno oppostoa quelli presi in considerazione dalla Corte territoriale, i quali non possono tuttavia ritenersi significativi, in quanto riguardanti non già il centro dell'attività di direzione e gestione dell'impresa sociale, ma, al più , quello in cui si è svolta l'attività produttiva, la cui localizzazione risulta irrile- vante, quando non coincida con quello in cui si è svolta l'attività organizzativa ed amministrativa (cfr. Cass., Sez. VI, 7/05/2012, n. 6886; Cass., Sez. I, 27/04/2002, n. 6166; 23/04/2002, n. 5945): nessun rilievo può assumere, in particolare, la circostanza che nei confronti della società ricorrente siano stati promossi altri giudizi dinanzi al Tribunale di Roma, trattandosi verosi- milmente di ordinari giudizi di cognizione, in riferimento ai quali la compe- tenza di quel Giudice potrebbe essersi radicata sulla base di altri criteri, di- versi da quello di cui all'art. 19 cod. proc. civ.; la localizzazione della sede effettiva della società in Ravenna non può ritenersi incompatibile neppure con l'assunzionedi obbligazioni di natura commerciale o tributaria o con l'apertura di conti correnti in altre città, non dovendo l'attività sociale risultare necessa- riamente circoscritta al luogo in cui si trova il centro direttivo ed organizzativo dell'impresa. 6. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al rego- lamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione de- gl'intimati. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.