CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25327/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 12 dicembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Romaha rigettato l’appello proposto avverso il provvedimento del Magistrato disorveglianza di Frosinone del 9 giugno 2025 che ha confermato la misura disicurezza del ricovero in R.E.M.S per un anno applicata a XXXXXXXXXXXXa,rigettando la richiesta di revoca.2. Ha proposto ricorso per cassazione quest’ultima, per mezzo del propriodifensore fiduciario, articolando quattro motivi.2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge, con riferimento agli artt. 207cod. pen. e 679 cod. proc. pen. in punto di revoca della misura di sicurezza evizio di motivazione.In particolare, ha lamentato l’omessa valutazione delle risultanze della periziain data 4 giugno 2025 prodotta a supporto dell’appello con la quale erano statesegnalate la mancanza di una condizione di psicosi cronica di gravità elevata e lapossibilità di gestire la ricorrente in condizione di libertà vigilata, previo accordotra Centro di salute mentale e Serd competente per territorio.Ha, inoltre, eccepito la mancanza di valutazione del documentatomiglioramento clinico della paziente, come da relazione della R.E.M.S. del 5gennaio 2026, l’intervenuta riqualificazione del reato per il quale è in corso diapplicazione la misura di sicurezza e la ripresa dei rapporti con i serviziterritoriali.2.2. Con il secondo motivo ha lamentato vizi di motivazione contraddittoria emanifestamente illogica per essere state valorizzate circostanze relative allacommissione degli illeciti penali che hanno portato alla condanna, senza valutareadeguatamente l’evoluzione clinica della ricorrente.2.3. Con il terzo motivo ha eccepito l’omessa pronuncia sulla richiesta disostituzione della misura del ricovero con la libertà vigilata, non essendo statevalutate le alternative terapeutiche disponibili.2.4. Con il quarto motivo ha segnalato la violazione del principio diproporzionalità ed adeguatezza della misura a fronte del livello di stabilizzazioneclinica e comportamentale raggiunto.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. Il provvedimento impugnato ha ampiamente illustrato per quale ragione sirende necessaria l’applicazione della misura di sicurezza valutandoadeguatamente l’ intera vicenda giudiziaria della ricorrente.L’analisi ha preso le mosse dalla gravità degli episodi che hanno determinatol’applicazione della misura, con particolare riguardo a quanto accaduto nelnovembre 2020 quando XXXXXXXXXXXXX, ha minacciato di far saltare in arial’abitazione nella quale vivevano anche il marito e le figlie.L’emerso disturbo della personalità, in uno con l’uso di sostanze stupefacenti,ha giustificato la valutazione di pericolosità rispetto alla quale l’applicazione dellalibertà vigilata è apparsa inidonea ad assicurare la finalità contenitiva alla lucedel fatto che, in più occasioni, la ricorrente si è resa irreperibile, tanto darendersi necessario il provvedimento di aggravamento del 27 maggio 2024.XXXXXXXXXX non ha rispettato i programmi terapeutici dei quali è statadestinataria in passato rispetto ai quali ha mostrato scarsa aderenza, tanto che,con nota del 21 maggio 2025, la ASL di Frosinone ha suggerito il mantenimentodella misura.Alla luce della complessiva valutazione di tali elementi, il Tribunale non hacondiviso le conclusioni del perito d’ufficio secondo cui il ricovero in REMScostituisce misura sproporzionata rispetto alle finalità di contenimento dellapericolosità sociale.3. I primi due motivi di ricorso possono esser esaminati congiuntamente esono infondati, tenuto conto della complessiva disamina operata dal Tribunale delvissuto della ricorrente rispetto alla quale la misura di sicurezza meno restrittivadella libertà vigilata non costituisce provvedimento inedito e mai applicato.Invero, la stessa è stata destinataria di programmi terapeutici meno restrittivipraticati in passato ed esitati nell’applicazione della citata misura.Tuttavia, gli esiti sono stati reiteratamente fallimentari, tanto da giustificarel’applicazione del ricovero in REMS reputato maggiormente idoneo rispetto allefinalità di contenimento della pericolosità sociale.Il profilo, dunque, della idoneità della misura di sicurezza del ricovero in REMSè stato congruamente preso in considerazione dal Tribunale di sorveglianza, siacon riferimento alla sua appropriatezza (primo motivo di ricorso), sia conriguardo alla evoluzione del quadro clinico ed alla attualità delle esigenzecontenitive (secondo motivo).In particolare, le difformi conclusioni alle quali è pervenuto il perito (il cuiaccertamento è stato adeguatamente preso in considerazione nel provvedimentoimpugnato) è stato smentito proprio alla luce della completa disamina dellanatura dei reati commessi e della condizione della ricorrente al momento delladecisione, come risultante da documentazione dell’ASL di Frosinone del maggio2025.Né può essere smentita la ricostruzione operata dal Tribunale di sorveglianzaalla luce della relazione della REMS in data 5 gennaio 2026 in quanto successivaall’adozione del provvedimento impugnato emesso il 12 dicembre 2025.4. Parimenti infondati sono gli altri motivi di ricorso, tenuto conto che ilTribunale di sorveglianza non si è limitato a fare riferimento a provvedimentirisalenti, ma ha puntualmente considerato la possibile applicazione della libertàvigilata (terzo motivo di ricorso) ritenendola, proprio alla luce dei pregressifallimenti, impraticabile.Proprio alla luce della complessiva disamina sopra descritta, sono stati ritenutirecessivi i dati ricavabili dalla presunta stabilizzazione del quadro clinico rispettoalle emergenze legate al profilo preventivo della pericolosità sociale, sicché ogniprofilo riferito (peraltro, in termini estremamente generici) alla proporzionalità eall’adeguatezza del ricovero in REMS appare privo di fondamento.La pericolosità sociale, secondo la ricostruzione dei giudici di merito si èespressa in comportamenti concreti articolatisi in un consistente arco temporalein termini tali da giustificare, insindacabilmente, l’applicazione della misura disicurezza oggetto di impugnazione.5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannataal pagamento delle spese processuali.Il riferimento alle condizioni personali della ricorrente impone che sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del2003. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.