CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 36249/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 02/02/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Fulvio BALDI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Palermo - sezione misure di prevenzione - ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il Tribunale di quella stessa città, ai sensi dell'art. 14 co. 2 ter, D. Lgs. n. 159/2011, aveva disposto procedersi all'esecuzione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre, già decretata nei suoi confronti con provvedimento del 20 ottobre 2013 e rimasta ineseguita durante la detenzione medio tempore sofferta dal ricorrente ( fino al 05/11/2020). 2.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida a un unico motivo, denunciando inosservanza o erronea applicazione dell'art.14 co. 2 D. I.gs n. 159/2011, e correlati vizi della motivazione. Si duole, in particolare, la Difesa ricorrente della non adeguata considerazione del corretto comportamento carcerario del proposto, attestato dalle relazioni degli istituti di detenzione, e dell'omessa valutazione dell'attualità della pericolosità ai fini dell'emissione della misura di prevenzione. La Corte di appello ha fatto ricorso a una non consentita "presunzione di persistente pericolosità", invece che allinearsi al dictum della CEDU ( sentenza [OSCURATO:PERSONA]), della Corte costituzionale ( sentenza n. 291 del 02/12/2013) e del Giudice di legittimità ( Sez. Un. Gattuso) circa la necessità della verifica della persistenza della pericolosità sociale tanto al momento della decisione che all'atto di dare esecuzione alla misura di prevenzione personale, accertamento da compiersi sulla base di elementi sintomatici concreti e specifici. Invece, la pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] è stata confermata sulla sola base dei precedenti giudiziari, mentre sono stati obliterati elementi indicati dalla Difesa, ovvero il positivo percorso detentivo (relazioni del 4/12/2018 e 5/08/2019), con svolgimento di attività di volontariato e lavorativa, nonché il trasferimento in provincia di Modena dove il ricorrente attualmente lavora, dal dicembre 2021, tutti elementi denotanti l'allontanamento dalle dinamiche criminali a cui si è conformato in passato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, per quanto si dirà, e il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al giudice di merito. 2.0ccorre ricordare, in premessa, come la giurisprudenza di questa Corte abbia da tempo messo in luce la circostanza che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10 comma terzo del codice antimafia (D.Lgs. 159/2011), che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio1965,n. 575, con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, deo. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277, indirizzo costante, cfr. da ultimo Sez. 2 n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004 in tema di misure di prevenzione personale nonché, con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali; Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106), data la peculiarità' del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale( Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010, Rv. 248797 ). 2.1. Questo vuol dire che è possibile svolgere, in sede di legittimità, il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, o di motivazione apparente, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016 Cc. (dep. 01/08/2016 ) Rv. 270080), la nullità del provvedimento ai sensi delle disposìzioni di cui agli artt. 11 sesto comma, Cost ; 125 comma 3 cod. proc. pen.; 7 comma 1 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale ( Sez. U. Gattuso, n. 111/2018 in motivazione; conf. Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017 Cc. (dep. 16/03/2018) Rv. 272608). Mentre non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U. n.33451 del 29/5/2014, Repaci e altri Rv 260246). 3. E' noto, poi, che, ai fini dell' irrogazione della misura di prevenzione personale, il relativo giudizio poggia sull'accertamento della contemporanea sussistenza dei presupposti della: a) riconducibilità del proposto a una delle categoria soggettive di cui all'art. 4 del codice Antimafia; b) della pericolosità sociale; c) della attualità della pericolosità sociale. 3.1. Sotto tale ultimo profilo, nella giurisprudenza di legittimità si è da tempo, preso atto della necessità di dare una risposta costituzionalmente compatibile alla problematica dell'applicazione delle misure di prevenzione dopo un periodo di detenzione, e già con pronuncia delle Sezioni Unite" Gallo", si era affermato che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche nei confronti di persona detenuta, sicchè, dovendosi distinguere tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di prevenzione e attenendo la sua incompatibilità con lo stato di detenzione del proposto unicamente alla esecuzione della misura stessa, questa può avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, ferma restando la possibilità per il soggetto di chiederne la revoca, per l'eventuale venire meno della pericolosità in conseguenza dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena (Sez. U, n. 10281 del 25/10/2007, Gallo, Rv. 238658). 11110 Successivamente alla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 291/2013 - che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 1423 del 1956 ( ora trasfuso nell'art. 15 del d.lgs n. 159/2011), nella parte in cui non imponeva al giudice della prevenzione di rivalutare anche d'ufficio la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento della esecuzione della misura, quando fosse decorso un tempo atto a far ritenere potenzialmente modificato il quadro di pericolosità originario a causa dello stato di detenzione per espiazione pena della persona ad essa sottoposta - la svalutazione della presunzione di pericolosità sociale attestata nel provvedimento genetico è stata costante e la si è ribadita con Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 (dep. 2018), Gattuso, Rv. 271511, che, recependo il monito della Corte costituzionale sull'importanza della valutazione del «singolo caso» ai fini dell'accertamento della pericolosità sociale, ha affermato che anche «ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto». Tale accertamento, dunque, costituisce un presupposto legittimante l'applicazione delle misure di prevenzione personale per tutte le categorie previste dall'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, ivi compresi gli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose. La codificazione dell'evoluzione del diritto vivente si è completata con la legge 17 ottobre 2017 n. 161, che con l'art. 4 ha introdotto nel corpo dell'art. 14 del d.lgs. 159 del 2011, i commi 2-bis e 2- ter. Con quest'ultimo, viene previsto che l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, aggiungendo che la verifica della pericolosità avviene ad opera del Tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione protrattasi per almeno due anni. Se la pericolosità sociale è cessata, il Tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione; se, invece, persiste, il Tribunale ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato. La riforma, pertanto, nel recepire l'indirizzo giurisprudenziale à consolidatosi, secondo cui la sorveglianza speciale può essere deliberata anche nei confronti di soggetto ristretto in carcere, avalla l'interpretazione delle disposizioni in materia, per cui la detenzione di lunga durata determina una sospensione dell'esecuzione della misura che non cessa con la fine della detenzione, ma permane fino a quando il Tribunale competente non accerti la persistenza delle pericolosità dell'interessato. La norma inoltre positivizza il concetto di «consistente lasso di tempo» tra deliberazione della misura e sua applicazione, che la legge determina in due anni.3.2. L'art. 15 del d.lgs. 159 del 2011, nel disciplinare il rapporto tra stato di detenzione (per espiazione pena) ed esecuzione di una misura di prevenzione personale, alla luce dell'intervento additivo della Corte costituzionale n. 291 del 2013, prevede, poi, che, in caso di detenzione di lunga durata, lo stato di sospensione della misura non cessi all'atto della fine dell'esecuzione della pena, ma permanga fino a quando il giudice competente non verifichi nuovamente la pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura e quest'ultima non gli sia stata notificata. Pertanto, in tali ipotesi, la nuova verifica da parte del giudice competente, attestante la pericolosità della persona, costituisce una condizione di efficacia della misura di prevenzione. Come hanno chiarito con un recente arresto le Sezioni Unite, nelle peculiare fattispecie in esame, la valutazione della pericolosità sociale deve essere effettuata due volte: in un primo momento dal giudice della cognizione, che deve verificarne la sussistenza al momento della pronuncia della sentenza; successivamente, dal magistrato di sorveglianza, che deve verificarne l'attualità quando la misura, già disposta, deve avere inizio (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, Marillo, Rv. 273952). 4. Tanto premesso in linea teorica, nel caso di specie, la Corte territoriale - ritenendo giuridicamente accertata la sua appartenenza alla associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA], e, in particolare, il suo pieno inserimento nella famiglia di Castellammare del Golfo, come riconosciuta dalle sentenze di condanna riportate per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., che ne attestavano la partecipazione organica fino al 1996 e fino al 2013 - ha considerato [OSCURATO:PERSONA] portatore di pericolosità qualificata, ai sensi dell'art. 1 legge n. 575/1975, in relazione a una lunga militanza, quale uomo di fiducia del boss ergastolano [OSCURATO:PERSONA], di cui era divenuto genero, con compiti operativi nel lucroso settore delle estorsioni. 4.1. Quanto al profilo della attualità della pericolosità, l'ordinanza impugnata ha escluso, proprio in ragione del particolare e pervicace radicamento nel contesto mafioso di riferimento, la possibilità di ipotizzare una drastica rescissione dei legami che costituirono l'agire delittuoso del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo, sotto tale profilo, del tutto recessivo, rispetto al descritto, allarmante, quadro di personalità, il dato, sottolineato dalla difesa, del buon comportamento carcerario, di cui danno atto le relazioni comportamentali acquisite presso l'istituto di detenzione. Allo stesso modo, non si è ritenuto idoneo a fondare il giudizio di avvenuta rescissione dei suoi legami con un sodalizio fortemente radicato sul territorio, il solo dato, positivo, dello svolgimento dì una attività lavorativa lecita, iniziata dopo la liberazione, in tempi molto recenti ( dicembre 2021), giacchè ritenuto non significativo del recesso dalle logiche del clan di appartenenza, trattandosi di "un (embrionale) elemento neutro, non accompagnato - come detto - da una reale e seria rivisitazione critica rispetto al precedente agire delittuoso". 4.2. La valutazione della Corte territoriale risulta coerente, alla luce dei dati fattuali valutati, con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti alle "mafie storiche", la presunzione semplice di pericolosità sociale, confermata dall'esistenza di elementi indicativi della persistenza e attualità del vincolo, quali la rilevanza del tipo di contributo fornito all'associazione mafiosa e la condivisione del progetto antagonista e antistatuale dell'associazione mafiosa manifestatosi nella reiterata commissione di crimini violenti finalizzati agli scopi criminali dell'associazione, non può essere scalfita dalla buona condotta carceraria che non è indicativa della concreta cessazione dello stato di pericolosità e dell'esplicito recesso dal vincolo associativo (v. Sez.2,Sentenza n.23128 de115/03/2018). Le Sezioni Unite "Gattuso" , nell'affermare che il principio di diritto secondo cui "nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di appartenere a una associazione di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito dell'attualità della pericolosità", hanno precisato che "nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità" (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511 (conf. Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Rv. 272937 ; Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Rv. 273500). Questa Corte, peraltro, si è già espressa nel senso che "in tema di associazione mafiosa, la valutazione della prova della continuità dell'adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione" (Sez. 2 - , n. 21460 del 19/03/2019, Rv. 275586). E', dunque, una questione di merito e di motivazione che, in quanto tale, riguarda la sistemazione razionale dei fatti a conoscenza del giudice e la logica che presiede alla loro ricostruzione. Le affermazioni di principio rinvenibili nella citata pronuncia in ordine al perimetro di valenza della regola di esperienza della tendenziale stabilità del vincolo associativo, implicano la necessità di confrontarsi con ogni elemento di fatto in grado di incidere sulla valutazione della attualità della partecipazione al gruppo, come il decorso di un rilevante lasso di tempo, il mutamento delle condizioni di vita e ogni altro elemento che possa presentarsi incompatibile con la persistenza del vincolo, e quindi, rendere insussistente la attualità della pericolosità. Ciò che rileva, si è osservato, è che il giudizio di pericolosità sia fondato su elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discendere l'affermazione dell'esistenza della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi, fermo restando che gli indizi sulla cui base formulare il giudizio di pericolosità non devono necessariamente avere i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 c.p.p. (cfr., ex plurimis, Sez. 1, 6 novembre 2008, n. 47764; Sez. 2, 28/05/2008, n. 25919; Sez. 1, 13/06/2007, n. 27655; Sez. 6, 30/09/2005, n. 39953). Nella medesima linea, d'altra parte, si è collocata pure la Corte Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale (Grande Camera, 1 marzo 6 aprile 2000, Labita c. Italia) ha ritenuto non in contrasto con i principi della CEDU il fatto che le misure di prevenzione "siano applicate nei confronti di individui sospettati di appartenere alla mafia anche prima della loro condanna, poiché tendono ad impedire il compimento di atti criminali"; mentre "il proscioglimento eventualmente sopravvenuto non le priva necessariamente di ogni ragion d'essere: infatti, elementi concreti raccolti durante un processo, anche se insufficienti per giungere ad una condanna, possono tuttavia giustificare dei ragionevoli dubbi che l'individuo in questione possa in futuro commettere dei reati penali". Il tutto in linea con "le profonde differenze, di procedimento e di sostanza" che è possibile intravedere tra le due sedi, penale e di prevenzione: "la prima ricollegata a un determinato fatto-reato oggetto di verifica nel processo, a seguito dell'esercizio della azione penale; la seconda riferita a una complessiva notazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato e che sono (...) verificate in un procedimento che, pur se giurisdizionalizzato, vede quali titolari dell'azione" di prevenzione soggetti diversi, appartenenti all'amministrazione (v. Corte cost., sentenza n. 275 del 1996)". 4.3. Ora, nel caso in scrutinio, dal punto di vista della attualità della pericolosità, la Corte territoriale - dopo avere premesso i richiami alla pronuncia delle Sezioni Unite Gattuso e agli indicatori di riferimento, come declinati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260104), nei casi in cui l'accertamento della condotta risalga ad anni addietro, prevedendo, in tal caso, l'obbligo del giudice della prevenzione di considerare e valutare, in assenza di altri sintomi, se la condotta antisociale sia in concreto riproducibile da parte del proposto, e ciò anche nelle ipotesi di constatato inserimento in gruppi organizzati aventi caratteristiche di mafiosità, stante la portata generale del principio qui illustrato e la estrema mutevolezza delle forme partecipative e/o di contiguità a simili organismi - si è poi allontanata da tali regulae juris nello scrutinio della concreta situazione in esame, giungendo ad affermare la attuale pericolosità del ricorrente, in ragione della risalente e protratta partecipazione e del ruolo svolto all'interno del clan. Poco significativi sono stati ritenuti la condotta carceraria - in quanto dovuta, non accompagnata da una "reale e seria rivisitazione critica del suo specifico vissuto criminale all'interno del sodalizio" non attestata dalle relazioni comportamentali acquisite in primo grado, - e l'attività lavorativa lecita svolta dopo la liberazione, giudicata, come detto, del tutto neutra, al pari della prima, rispetto alla richiesta dimostrazione della rescissione, e, comunque, non in grado di contrastare validamene i più allarmanti elementi di segno contrari, incentrati sulla presunzione semplice di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite Gattuso. 4.4. E, tuttavia, manca, nel provvedimento impugnato, un concreto ed effettivo scrutinio del profilo della attualità della pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], il quale, al momento, risulta svolgere regolare attività lavorativa nella provincia di Modena, ovvero in una provincia distante centinaia di chilometri da quella di provenienza e di radicamento del sodalizio di appartenenza. Omette, l'ordinanza impugnata, di rendere una ragionevole e sinergica valutazione della condotta tenuta dal ricorrente già all'interno della struttura carceraria, partecipando ad attività lavorativa e a iniziative di volontariato ( non scontate), e confermata anche dopo la scarcerazione, scegliendo di vivere lontano dal suo ambiente di provenienza e svolgendo regolare attività lavorativa. 4.5. Il vuoto argomentativo su un punto decisivo prospettato dalla Difesa, in quanto potenzialmente idoneo a fondare un esito diverso, nel senso della formulazione di un giudizio di positiva risoluzione del legame criminoso, dovrà essere compensato, alla luce dei richiamati principi di diritto, dalla Corte di appello, nel rinnovato esame di merito: in ordine allo specifico profilo della continuità della pericolosità sociale, il Giudice territoriale dovrà chiarire perché, all'esito di un percorso carcerario positivamente apprezzabile, il trasferimento del ricorrente in altra regione, ben lontana da quella di provenienza, e lo svolgimento di attività lavorativa regolare siano stati considerati elementi neutri, e non indicativ