CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24733/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA[dato avviso alle part2 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 21 novembre 2017 del Tribunale di Modena che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale aggravata; - che avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso [OSCURATO:PERSONA], dolendosi della mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità; - che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21