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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 novembre 2024

Cassazione n. 15819/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETI; vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 11 novembre 2024 il Tribunale di Chieti – quale giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere l’effettiva attribuzione delle detrazioni di pena per la liberazione anticipata, ai sensi dell’art.656 comma 10bis cod.proc.pen. .

In motivazione si evidenzia che la nuova disposizione di legge (introdotta dall’art. 5 del d.l n. n.92 del 5.7.2024 conv. in l. 8.8.2024 n. 112) non prevede alcuna variazione di attribuzione in tema di effettiva concessione della liberazione anticipata (che resta in capo al Magistrato di Sorveglianza) ma esclusivamente una sorta di «indicazione virtuale», nel corpo del provvedimento di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero, della potenziale incidenza della liberazione anticipata sulla entità complessiva della pena.

Dunque, al di là delle ipotesi in cui siano già maturati – in stato di custodia cautelare – dei periodi di detenzione tali da consentire l’accesso a misure alternative (art. 656 comma 4bis cod.proc.pen.), il P.M. non deve trasmettere gli atti al Magistrato di Sorveglianza né applicare la liberazione anticipata che verrà a maturazione solo in corso di esecuzione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso deduce violazione di legge.

Secondo il ricorrente vi sarebbe un evidente interesse del condannato «ad ottenere in via anticipata le riduzioni di pena» utili per l’accesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, interesse che in tal modo viene vanificato.

In caso di ammissione alla misura alternativa le violazioni delle prescrizioni comporterebbero – in ogni caso – la revoca della misura alternativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare (v.

Sez.

I n. 44020 del 7.11.2024) che l’intervento di novellazione oggetto dell’istanza e del ricorso (art. 656 comma 10 bis cod.proc.pen.) non ha lo scopo di ‘anticipare’ la concessione delle detrazioni di pena, posto che le detrazioni di cui all’art. 54 ord.pen. conseguono – in via logica prima ancora che giuridica – a un periodo di privazione della libertà (un semestre) che sia stato «effettivamente scontato» e durante il quale il condannato abbia dato concreta prova di partecipazione all’opera di rieducazione, ma ha lo scopo di «inquadrare sin dall’inizio» l’esatta portata delle possibili detrazioni, agevolando il relativo computo e – si ipotizza – promuovendo in tal modo l’adesione al programma rieducativo da parte del detenuto.

Dunque nessuna «anticipazione» delle detrazioni di pena è stata introdotta dal legislatore del 2024 e la prospettazione difensiva non appare aderente al contenuto della disposizione di cui all’art. 656 comma 10 bis cod.proc.pen. .

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETI; vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 11 novembre 2024 il Tribunale di Chieti – quale giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere l’effettiva attribuzione delle detrazioni di pena per la liberazione anticipata, ai sensi dell’art.656 comma 10bis cod.proc.pen. . In motivazione si evidenzia che la nuova disposizione di legge (introdotta dall’art. 5 del d.l n. n.92 del 5.7.2024 conv. in l. 8.8.2024 n. 112) non prevede alcuna variazione di attribuzione in tema di effettiva concessione della liberazione anticipata (che resta in capo al Magistrato di Sorveglianza) ma esclusivamente una sorta di «indicazione virtuale», nel corpo del provvedimento di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero, della potenziale incidenza della liberazione anticipata sulla entità complessiva della pena. Dunque, al di là delle ipotesi in cui siano già maturati – in stato di custodia cautelare – dei periodi di detenzione tali da consentire l’accesso a misure alternative (art. 656 comma 4bis cod.proc.pen.), il P.M. non deve trasmettere gli atti al Magistrato di Sorveglianza né applicare la liberazione anticipata che verrà a maturazione solo in corso di esecuzione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso deduce violazione di legge. Secondo il ricorrente vi sarebbe un evidente interesse del condannato «ad ottenere in via anticipata le riduzioni di pena» utili per l’accesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, interesse che in tal modo viene vanificato. In caso di ammissione alla misura alternativa le violazioni delle prescrizioni comporterebbero – in ogni caso – la revoca della misura alternativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare (v. Sez. I n. 44020 del 7.11.2024) che l’intervento di novellazione oggetto dell’istanza e del ricorso (art. 656 comma 10 bis cod.proc.pen.) non ha lo scopo di ‘anticipare’ la concessione delle detrazioni di pena, posto che le detrazioni di cui all’art. 54 ord.pen. conseguono – in via logica prima ancora che giuridica – a un periodo di privazione della libertà (un semestre) che sia stato «effettivamente scontato» e durante il quale il condannato abbia dato concreta prova di partecipazione all’opera di rieducazione, ma ha lo scopo di «inquadrare sin dall’inizio» l’esatta portata delle possibili detrazioni, agevolando il relativo computo e – si ipotizza – promuovendo in tal modo l’adesione al programma rieducativo da parte del detenuto. Dunque nessuna «anticipazione» delle detrazioni di pena è stata introdotta dal legislatore del 2024 e la prospettazione difensiva non appare aderente al contenuto della disposizione di cui all’art. 656 comma 10 bis cod.proc.pen. . Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il rico
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