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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44016/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG ckt- Oia lb<4.4 c-k-k- 41 fl4 • (Crt4 o 41-4 at *c te-.•~C [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre avverso il provvedimento del Giudice dell'esecuzione di [OSCURATO:PERSONA] che ha rigettato l'istanza, dalla stessa proposta, di revoca/sospensione dell'ingiunzione di demolizione n. 152/98 R.DEM./S.I.E.P., emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione alle opere abusivamente realizzate dalla medesima ed oggetto di sentenza di condanna, pronunciata dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], divenuta irrevocabile il 13/07/1993.

2. Con richiesta avanzata ai sensi dell'ad. 666 cod. proc. pen., depositata il 20/02/2018, l'istante aveva chiesto la revoca o, in subordine, la sospensione dell'ingiunzione di demolizione predetta, rappresentando, a sostegno della propria istanza, di aver presentato presso il competente Comune di [OSCURATO:PERSONA], domanda di condono edilizio prot. n. 2415 del 23/02/1995, ai sensi dell'ad. 39 della L. n. 724/1994 e che era imminente il rilascio del titolo concessorio.

2.1. Con ordinanza del 16/06/2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ritenendo che la perizia giurata ex art. 28 L. R. n. 16/2016 avesse acquistato efficacia di titolo abilitativo, revocava l'ordine di demolizione disposto con l'anzidetta sentenza del Pretore di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Avverso tale provvedimento, proponeva ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il citato Tribunale, deducendone l'erroneità, sia perché il giudice avrebbe omesso di esercitare il controllo di legittimità del titolo abilitativo formatosi per silenzio-assenso, in forza della perizia giurata ex art. 28 L. R. n. 16/2016 e della decorrenza del termine di 90 giorni previsto dalla citata norma, sia perché sarebbe errato ritenere che la suddetta perizia avesse acquistato efficacia di titolo abilitativo, che, in ogni caso, deve considerarsi illegittimo, dato che il fabbricato di cui trattasi è stato costruito nella misura di mq. 14,17 nella fascia di rispetto marittimo sulla quale sussiste un vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell'ad 15, comma 1, lett. a) della L. R. n. 78/1976.

2.3. Con sentenza n. 2284 del 15/12/2020, la Terza sezione di questa Corte, in accoglimento del ricorso proposto dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], stabilendo che il giudice penale non è esonerato dall'onere di valutare la legittimità del titolo abilitativo in sanatoria.

In particolare, la perizia depositata dalla difesa era risultata inidonea costituire titolo legittimante perché costituente un quid novi.

La Corte di cassazione ha, altresì, evidenziato che l'opera era costruita su area sottoposta a vincolo paesaggistico, con conseguente inedificabilità assoluta, secondo disciplina di legge statale che prevale su quella regionale; e che la deroga regionale opera sul piano urbanistico ma non ha effetto rispetto alla normativa antisismica.

3. Il ricorso consta di due motivi con cui si deduce:

3.1. Violazione di legge vizio di motivazione quanto alla ritenuta insanabilità dell'opera dovuta al fatto che la costruzione ricade parzialmente nei 150 metri dalla battigia: pur ricadendo parzialmente nella "zona di rispetto", l'opera sarebbe sanabile, ove si accogliesse una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976, in ragione della quale si valorizza il dato di fatto che "l'immobile non impedisce la fruizione del mare".

3.2. Omessa, contraddittoria o manifesta illogicità della motivazione, in quanto carente della specifica verifica sulla distanza dell'immobile in oggetto dalla linea della costa, lamentandosi che non sia stata valorizzata la consulenza in atti redatta dalla [OSCURATO:PERSONA].

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nella richiamata pronuncia di annullamento, la Terza sezione di questa Corte ha affermato che la valutazione della conformità alla legge dello Stato non può limitarsi alla sola perizia giurata di parte ma deve essere effettuata dal giudice rispettando i principi generali della legislazione nazionale.

Ha ricordato che la norma statale dettata in materia di regolamentazione dell'attività edilizia, con la quale è stato previsto il regime dei titoli abilitativi, è destinata a prevalere sulla disciplina regionale, ancorché dettata da una regione a statuto speciale avente competenza esclusiva in materia urbanistica, conformemente a quanto ritenuto dalla stessa Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 303 del 2003, ha affermato che, quanto all'attività urbanistico-edilizia, lo Stato ha mantenuto la disciplina dei titoli abilitativi come appartenente alla potestà di dettare i principi della materia; e che, secondo un'interpretazione costituzionalmente corretta della competenza primaria riconosciuta alla Regione Siciliana, la "deroga" alla disciplina nazionale deve essere limitata alla materia dell'urbanistica e non può essere estesa alle materie della disciplina edilizia antisismica e delle costruzioni in conglomerato cementizio armato. [OSCURATO:PERSONA] speciale, infatti, che in via di eccezione riconosce la competenza primaria della Regione Siciliana, fa riferimento soltanto alla materia "urbanistica", che attiene all'assetto e al governo del territorio, mentre la legislazione antisismica e quella sulle costruzioni in cemento armato si riferiscono a materie diverse, che attengono alla sicurezza statica degli edifici e - come tali - appartengono alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, Cost.

La perizia depositata dalla difesa, che documenterebbe la presunta distanza di 150 metri intercorrente tra la maggior parte del manufatto all'epoca della sua costruzione e la linea di costa, per la sentenza rescindente, "è inidonea a costituire titolo legittimante, perché rappresenta un quid novi che, potrebbe al più fondare, nella misura in cui lo stesso sia sopravvenuto o sia stato ignorato dal giudice che non ne abbia tenuto conto nella decisione, un'istanza di revisione del processo ex art. 629 cod. proc. pen."

3. Tanto premesso, il Collegio rileva la mancanza di pregio di entrambe le sollevate censure.

La prima, in quanto propone una esegesi sul presupposto di fatto, del tutto indimostrato, che la specifica costruzione non recherebbe pregiudizio alla fruizione del mare.

Si tratta di doglianza che, in quanto afferente a questione di fatto, non è scrutinabile in questa sede di legittimità.

Al riguardo, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che, sulla base della documentazione acquisita al fascicolo della sanatoria all'epoca della formazione del silenzio-assenso, l'edificio doveva ritenersi, all'epoca della costruzione, ricadente in parte all'interno della fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia.

Peraltro, gli stessi tecnici incaricati dall'istante avevano accertato che l'immobile in questione, all'epoca della sua costruzione, ricadeva per il 10% della sua superficie all'interno della fascia di rispetto, sottolineando l'impossibilità di procedere una demolizione parziale dell'edificio che ne avrebbe compromesso irrimediabilmente la stabilità globale.

La seconda doglianza, in quanto disattende del tutto la statuizione della sentenza di annullamento in ordine all'inidoneità probatoria degli accertamenti tecnici proposti dalla parte.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG ckt- Oia lb<4.4 c-k-k- 41 fl4 • (Crt4 o 41-4 at *c te-.•~C [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre avverso il provvedimento del Giudice dell'esecuzione di [OSCURATO:PERSONA] che ha rigettato l'istanza, dalla stessa proposta, di revoca/sospensione dell'ingiunzione di demolizione n. 152/98 R.DEM./S.I.E.P., emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione alle opere abusivamente realizzate dalla medesima ed oggetto di sentenza di condanna, pronunciata dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], divenuta irrevocabile il 13/07/1993. 2. Con richiesta avanzata ai sensi dell'ad. 666 cod. proc. pen., depositata il 20/02/2018, l'istante aveva chiesto la revoca o, in subordine, la sospensione dell'ingiunzione di demolizione predetta, rappresentando, a sostegno della propria istanza, di aver presentato presso il competente Comune di [OSCURATO:PERSONA], domanda di condono edilizio prot. n. 2415 del 23/02/1995, ai sensi dell'ad. 39 della L. n. 724/1994 e che era imminente il rilascio del titolo concessorio. 2.1. Con ordinanza del 16/06/2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ritenendo che la perizia giurata ex art. 28 L. R. n. 16/2016 avesse acquistato efficacia di titolo abilitativo, revocava l'ordine di demolizione disposto con l'anzidetta sentenza del Pretore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Avverso tale provvedimento, proponeva ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il citato Tribunale, deducendone l'erroneità, sia perché il giudice avrebbe omesso di esercitare il controllo di legittimità del titolo abilitativo formatosi per silenzio-assenso, in forza della perizia giurata ex art. 28 L. R. n. 16/2016 e della decorrenza del termine di 90 giorni previsto dalla citata norma, sia perché sarebbe errato ritenere che la suddetta perizia avesse acquistato efficacia di titolo abilitativo, che, in ogni caso, deve considerarsi illegittimo, dato che il fabbricato di cui trattasi è stato costruito nella misura di mq. 14,17 nella fascia di rispetto marittimo sulla quale sussiste un vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell'ad 15, comma 1, lett. a) della L. R. n. 78/1976. 2.3. Con sentenza n. 2284 del 15/12/2020, la Terza sezione di questa Corte, in accoglimento del ricorso proposto dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], stabilendo che il giudice penale non è esonerato dall'onere di valutare la legittimità del titolo abilitativo in sanatoria. In particolare, la perizia depositata dalla difesa era risultata inidonea costituire titolo legittimante perché costituente un quid novi. La Corte di cassazione ha, altresì, evidenziato che l'opera era costruita su area sottoposta a vincolo paesaggistico, con conseguente inedificabilità assoluta, secondo disciplina di legge statale che prevale su quella regionale; e che la deroga regionale opera sul piano urbanistico ma non ha effetto rispetto alla normativa antisismica. 3. Il ricorso consta di due motivi con cui si deduce: 3.1. Violazione di legge vizio di motivazione quanto alla ritenuta insanabilità dell'opera dovuta al fatto che la costruzione ricade parzialmente nei 150 metri dalla battigia: pur ricadendo parzialmente nella "zona di rispetto", l'opera sarebbe sanabile, ove si accogliesse una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976, in ragione della quale si valorizza il dato di fatto che "l'immobile non impedisce la fruizione del mare". 3.2. Omessa, contraddittoria o manifesta illogicità della motivazione, in quanto carente della specifica verifica sulla distanza dell'immobile in oggetto dalla linea della costa, lamentandosi che non sia stata valorizzata la consulenza in atti redatta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nella richiamata pronuncia di annullamento, la Terza sezione di questa Corte ha affermato che la valutazione della conformità alla legge dello Stato non può limitarsi alla sola perizia giurata di parte ma deve essere effettuata dal giudice rispettando i principi generali della legislazione nazionale. Ha ricordato che la norma statale dettata in materia di regolamentazione dell'attività edilizia, con la quale è stato previsto il regime dei titoli abilitativi, è destinata a prevalere sulla disciplina regionale, ancorché dettata da una regione a statuto speciale avente competenza esclusiva in materia urbanistica, conformemente a quanto ritenuto dalla stessa Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 303 del 2003, ha affermato che, quanto all'attività urbanistico-edilizia, lo Stato ha mantenuto la disciplina dei titoli abilitativi come appartenente alla potestà di dettare i principi della materia; e che, secondo un'interpretazione costituzionalmente corretta della competenza primaria riconosciuta alla Regione Siciliana, la "deroga" alla disciplina nazionale deve essere limitata alla materia dell'urbanistica e non può essere estesa alle materie della disciplina edilizia antisismica e delle costruzioni in conglomerato cementizio armato. [OSCURATO:PERSONA] speciale, infatti, che in via di eccezione riconosce la competenza primaria della Regione Siciliana, fa riferimento soltanto alla materia "urbanistica", che attiene all'assetto e al governo del territorio, mentre la legislazione antisismica e quella sulle costruzioni in cemento armato si riferiscono a materie diverse, che attengono alla sicurezza statica degli edifici e - come tali - appartengono alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, Cost. La perizia depositata dalla difesa, che documenterebbe la presunta distanza di 150 metri intercorrente tra la maggior parte del manufatto all'epoca della sua costruzione e la linea di costa, per la sentenza rescindente, "è inidonea a costituire titolo legittimante, perché rappresenta un quid novi che, potrebbe al più fondare, nella misura in cui lo stesso sia sopravvenuto o sia stato ignorato dal giudice che non ne abbia tenuto conto nella decisione, un'istanza di revisione del processo ex art. 629 cod. proc. pen." 3. Tanto premesso, il Collegio rileva la mancanza di pregio di entrambe le sollevate censure. La prima, in quanto propone una esegesi sul presupposto di fatto, del tutto indimostrato, che la specifica costruzione non recherebbe pregiudizio alla fruizione del mare. Si tratta di doglianza che, in quanto afferente a questione di fatto, non è scrutinabile in questa sede di legittimità. Al riguardo, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che, sulla base della documentazione acquisita al fascicolo della sanatoria all'epoca della formazione del silenzio-assenso, l'edificio doveva ritenersi, all'epoca della costruzione, ricadente in parte all'interno della fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia. Peraltro, gli stessi tecnici incaricati dall'istante avevano accertato che l'immobile in questione, all'epoca della sua costruzione, ricadeva per il 10% della sua superficie all'interno della fascia di rispetto, sottolineando l'impossibilità di procedere una demolizione parziale dell'edificio che ne avrebbe compromesso irrimediabilmente la stabilità globale. La seconda doglianza, in quanto disattende del tutto la statuizione della sentenza di annullamento in ordine all'inidoneità probatoria degli accertamenti tecnici proposti dalla parte. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme