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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 24805/2025

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha parzialmente riformato, quanto alla riduzione della pena, quella del Tribunale di Alessandria in ordine al delitto di furto aggravato di gas, sottratto a mezzo di un bypass a monte del contatore, dal quale dipendeva la quantificazione del rimborso per il consumo che l'imputato, quale titolare di una impresa individuale, doveva alla Scuola allievi agenti della Polizia di Stato; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione - è manifestamente infondato, in quanto denuncia contraddittorietà della motivazione.

A ben vedere, la motivazione non è manifestamente illogica nella parte in cui afferma che il delitto di furto del gas si sia consumato e sullo stesso non abbia inciso l'intervenuto successivo pagamento del dovuto, neanche sotto il profilo della buona fede dell'imputato, dalla quale dovrebbe trarsi l'estraneità dell'imputato all'applicazione del bypass.

La condotta successiva è di natura riparatoria e costituisce per un verso un post-factum rispetto al delitto, come rileva la Corte di appello, per altro verso per giungere alla affermazione che l'imputato sia stato 'in buona fede' e dunque ignaro del bypass, occorrerebbe effettuare una rivalutazione fattuale non consentita, in ordine alla interesse alla sottrazione, proprio dell'imputato, alla disponibilità delle chiavi da parte dello stesso per accedere al locale ove fu istallato il bypass, infine alla circostanza che l'imputato nel periodo in esame fosse stato presente in Alessandria, luogo del delitto.

Pertanto, il motivo non è consentito perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5), anche valorizzando in modo non manifestamente illogico l'esame dei consumi del gas, ridotti in misura più elevata, da un punto di vista proporzionale, rispetto a quelli delle utenze di acqua e energia elettrica.

Anche il tema della valutazione della teste Colacicco, la cui dichiarazione sarebbe stata pretermessa, avrebbe richiesto l'articolazione del motivo di censura per travisamento, ma difetta l'allegazione del relativo verbale dichiarativo, non essendo consentito offrire riassunti o brani della deposizione, pena l'aspecificità della censura; inoltre, neanche viene prospettata la decisività del travisamento, cosicché la doglianza, anche sotto profilo, non è consentita.

In sostanza il motivo sollecita una rivalutazione che esula dai poteri della Corte di cassazione, poiché la 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del fatto-reato nella fattispecie criminosa di truffa - è manifestamente infondato, in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui "In tema di reati contro il patrimonio, è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica "invito domino", mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della "res" si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima" (Sez. 4, n. 5435 del 09/11/2018, dep. 04/02/2019, Rv. 275019 - 01; Sez. 5, n. 18655 del 24/02/2017, Rv. 269640 - 01; Sez. 5, n. 6412 del 28/10/2014, Rv. 262725 - 01).

Nel caso in esame la sentenza impugnata correttamente esclude che si verta in tema di vizio del consenso, in ragione del quale l'amministrazione abbia deciso di concedere gratuitamente l'erogazione del gas all'imputato; Considerato che il terzo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione, in ordine alla mancata derubricazione del fatto reato in furto d'uso - è anche manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha correttamente affermato che l'imputato non avrebbe mai potuto restituire il gas sottratto e consumato, cosicché il delitto di cui all'art. 626 cod. pen. non è configurabile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 giugno 2025 Il c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha parzialmente riformato, quanto alla riduzione della pena, quella del Tribunale di Alessandria in ordine al delitto di furto aggravato di gas, sottratto a mezzo di un bypass a monte del contatore, dal quale dipendeva la quantificazione del rimborso per il consumo che l'imputato, quale titolare di una impresa individuale, doveva alla Scuola allievi agenti della Polizia di Stato; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione - è manifestamente infondato, in quanto denuncia contraddittorietà della motivazione. A ben vedere, la motivazione non è manifestamente illogica nella parte in cui afferma che il delitto di furto del gas si sia consumato e sullo stesso non abbia inciso l'intervenuto successivo pagamento del dovuto, neanche sotto il profilo della buona fede dell'imputato, dalla quale dovrebbe trarsi l'estraneità dell'imputato all'applicazione del bypass. La condotta successiva è di natura riparatoria e costituisce per un verso un post-factum rispetto al delitto, come rileva la Corte di appello, per altro verso per giungere alla affermazione che l'imputato sia stato 'in buona fede' e dunque ignaro del bypass, occorrerebbe effettuare una rivalutazione fattuale non consentita, in ordine alla interesse alla sottrazione, proprio dell'imputato, alla disponibilità delle chiavi da parte dello stesso per accedere al locale ove fu istallato il bypass, infine alla circostanza che l'imputato nel periodo in esame fosse stato presente in Alessandria, luogo del delitto. Pertanto, il motivo non è consentito perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5), anche valorizzando in modo non manifestamente illogico l'esame dei consumi del gas, ridotti in misura più elevata, da un punto di vista proporzionale, rispetto a quelli delle utenze di acqua e energia elettrica. Anche il tema della valutazione della teste Colacicco, la cui dichiarazione sarebbe stata pretermessa, avrebbe richiesto l'articolazione del motivo di censura per travisamento, ma difetta l'allegazione del relativo verbale dichiarativo, non essendo consentito offrire riassunti o brani della deposizione, pena l'aspecificità della censura; inoltre, neanche viene prospettata la decisività del travisamento, cosicché la doglianza, anche sotto profilo, non è consentita. In sostanza il motivo sollecita una rivalutazione che esula dai poteri della Corte di cassazione, poiché la 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del fatto-reato nella fattispecie criminosa di truffa - è manifestamente infondato, in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui "In tema di reati contro il patrimonio, è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica "invito domino", mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della "res" si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima" (Sez. 4, n. 5435 del 09/11/2018, dep. 04/02/2019, Rv. 275019 - 01; Sez. 5, n. 18655 del 24/02/2017, Rv. 269640 - 01; Sez. 5, n. 6412 del 28/10/2014, Rv. 262725 - 01). Nel caso in esame la sentenza impugnata correttamente esclude che si verta in tema di vizio del consenso, in ragione del quale l'amministrazione abbia deciso di concedere gratuitamente l'erogazione del gas all'imputato; Considerato che il terzo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione, in ordine alla mancata derubricazione del fatto reato in furto d'uso - è anche manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente affermato che l'imputato non avrebbe mai potuto restituire il gas sottratto e consumato, cosicché il delitto di cui all'art. 626 cod. pen. non è configurabile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il c
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