CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44089/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, ribadito con successiva memoria, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'illogicità della motivazione con riferimento all'interpretazione del compendio probatorio; , Considerato che il Motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie ( giudizio di legittimità; A) Ritenuto che gli ulteriori motivi, relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione della condotta accertata ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, alla mancata esclusione della recidiva e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, si risolvono nella riproposi2:ione di censure già dedotti e motivatamente disattesiin appello, con motivazione congrua e non illogica (pagg. 12-14 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settemb