CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 45769/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di SCALEArdato avviso alle parti)) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Scalea ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 200,00 di multa, per il reato di minaccia, commesso in data 30 marzo 2013. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto impugnazione, a mezzo di difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione (l'aw. [OSCURATO:PERSONA] risulta iscritta all'apposito albo solo in data 16 luglio 2021 e, dunque, in epoca successiva alla proposizione dell'impugnazione, avvenuta il 27 maggio 2020). 3. Il ricorso, essendo stato presentato da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione, è inammissibile, ma, tuttavia, deve essere rilevata l'illegalità della pena inflitta e, per l'effetto, la prescrizione del reato. 4. L'imputato è stato condannato ad una pena (euro 200,00 di multa), che, con riferimento alla data di commissione del reato (il 30 marzo 2013), risulta illegale. All'epoca dei fatti, invero, il massimo edittale previsto dall'art. 612 cod. pen. era di euro 51,00 (solo con l'art. 1, comma 2-ter, decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 - convertito, con modificazioni, con la legge 15 ottobre 2013, n. 119 - tale limite è stato modificato). Tale errore, rilevabile d'ufficio, comporterebbe l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; rinvio, tuttavia, precluso dalla circostanza che il reato in questione, commesso il 30 Marzo 2013, risulta estinto per prescrizione il 30 settembre 2020. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così decis